Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 2. servizi sociali |
Capitolo: | 2.2 igiene e veterinaria |
Data: | 29/06/1981 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Artt. 1. - 2. |
Art. 3. (Funzioni medico legali). |
Art. 4. (Attribuzioni del Sindaco). |
Art. 5. (Provvedimenti contingibili ed urgenti del Sindaco). |
Art. 6. (Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale). |
Art. 7. (Attività nell'interesse dei privati). |
Art. 8. (Subdelega ai Comuni di funzioni amministrative). |
Art. 9. (Direttive per l'esercizio delle funzioni subdelegate). |
Art. 10. (Ritardo ed omissione nell'esercizio delle funzioni subdelegate). |
Art. 11. (Finanziamento delle funzioni subdelegate). |
Art. 12. (Sostituzione del medico provinciale, dell'ufficiale sanitario, del veterinario provinciale e del veterinario comunale o consortile nonché di pubblici dipendenti rappresentanti di interessi [...] |
Artt. 13. - 18. |
Art. 19. (Compensi). |
Art. 20. (Collegio medico per l'accertamento della compatibilità dello stato psico-fisico dei soggetti invalidi rispetto alle mansioni lavorative affidate o da affidare). |
Art. 21. (Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti). |
Art. 22. (Commissione per l'ampliamento e la costruzione di cimiteri). |
Art. 23. (Commissione per la disciplina e lo sviluppo dei servizi della trasfusione del sangue umano). |
Art. 24. (Commissione tecnica permanente per i gas tossici) |
Art. 24 bis. (Commissione esaminatrice per il rilascio del certificato di idoneità per l'impiego di gas tossici). |
Art. 28. (Soppressione di organi collegiali). |
Art. 29. (Nomina di Commissioni, collegi e comitati). |
Art. 30. (Altre funzioni consultive). |
§ 2.2.2 - L.R. 29 giugno 1981, n. 23.
Norme relative all'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria.
(B.U. 15 luglio 1981, n. 28).
TITOLO I
ATTRIBUZIONI ED ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA,
DI VIGILANZA SULLE FARMACIE E DI POLIZIA VETERINARIA
Art. 3. (Funzioni medico legali).
Le funzioni di medicina legale comprendono in particolare:
1) gli accertamenti sanitari-previsti dall'art. 5 della
2) gli accertamenti sanitari per la conduzione di motoveicoli, di autoveicoli e di natanti;
3) gli accertamenti sanitari per l'esercizio della caccia;
4) gli accertamenti sanitari ai lavoratori del settore alimentare per il rilascio dei libretti di idoneità;
5) gli accertamenti sanitari per estetisti, parrucchieri e addetti alle lavanderie;
6) il controllo sull'esercizio delle professioni sanitarie, delle professioni sanitarie ausiliarie e delle arti ausiliarie, previste dalle norme vigenti;
7) ogni altro accertamento sanitario di idoneità previsto dalle norme vigenti.
Art. 4. (Attribuzioni del Sindaco).
Fatte salve le competenze espressamente riservate allo Stato ed alla Regione, il Sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria locale in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, adotta i provvedimenti che comportano l'esercizio di poteri autorizzativi o prescrittivi o di concessione ivi compresi quelli già attribuiti al medico e al veterinario provinciale nonché all'ufficiale sanitario ed al veterinario comunale o consortile.
Il Sindaco, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale dei servizi delle Unità sanitarie locali territorialmente competenti, tramite i responsabili dei servizi stessi informandone contemporaneamente il Presidente del Comitato di gestione.
Tali servizi possono in particolare formulare proposte circa l'adozione di provvedimenti da parte del Sindaco competente per territorio e devono segnalargli le situazioni che richiedono un suo intervento, provvedendo a tutte le attività istruttorie e di esecuzione.
I responsabili dei servizi interessati rispondono direttamente al Sindaco delle attività compiute in relazione a provvedimenti che competono allo stesso ai sensi del 1° comma del presente articolo.
Art. 5. (Provvedimenti contingibili ed urgenti del Sindaco).
Al manifestarsi dei presupposti per l'emissione delle ordinanze contingibili ed urgenti di cui al 3° comma dell'art. 32 della
Il Sindaco trasmette i provvedimenti adottati al responsabile del servizio competente dell'Unità sanitaria locale affinché sia provveduto all'esecuzione degli stessi.
Il Sindaco comunica altresì immediatamente al Presidente della Giunta regionale i provvedimenti adottati o i fatti sui quali abbia ritenuto di non provvedere ai fini dell'esercizio da parte del Presidente stesso dei poteri che gli derivano dal 3° comma dell'art. 32 della
Art. 6. (Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale).
Il Presidente della Giunta regionale:
a) emana le ordinanze contingibili ed urgenti di cui al 3° comma dell'art. 32 della
b) effettua gli interventi in materia igienico-sanitaria previsti dall'ultimo comma dell'art. 26 della
La relativa attività istruttoria ed esecutiva viene espletata dai servizi, dagli uffici e dai presidi delle Unità sanitarie locali interessate con le modalità indicate al 1° e 2° comma del precedente art. 5.
Fino all'entrata in vigore della legge regionale prevista dal 1° comma dell'art. 43 della
Le domande di autorizzazione sono inoltrate al Presidente della Giunta regionale tramite l'Unità sanitaria locale competente per territorio.
Il Presidente dell'Unità sanitaria locale, entro trenta giorni dal ricevimento, trasmette le domande alla Regione debitamente istruite e corredate di parere.
Art. 7. (Attività nell'interesse dei privati).
Le tariffe per gli accertamenti e per le indagini in materia di igiene e sanità pubblica, medicina legale e veterinaria espletati nell'interesse di privati e su loro richiesta dalle unità sanitarie locali, sono stabilite dalla Giunta regionale sentito il Comitato sanitario regionale di cui all'art. 26.
I relativi proventi sono versati dall'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 69 della
Art. 8. (Subdelega ai Comuni di funzioni amministrative).
Sono subdelegate ai Comuni le funzioni amministrative nelle materie indicate all'art. 7, 1° comma, della
I Comuni esercitano le funzioni subdelegate attraverso i presidi, gli uffici ed i servizi dell'Unità sanitaria locale.
I provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni subdelegate sono imputati ai Comuni subdelegati.
I Comuni destinatari della subdelega trasmettono alla Giunta regionale:
a) una relazione sull'andamento delle funzioni subdelegate contemporaneamente alla trasmissione della relazione sui livelli assistenziali raggiunti e sulle esigenze manifestatesi in corso di esercizio prevista dal 4° comma dell'art. 49 della
b) informazioni e dati richiesti per il coordinamento delle funzioni subdelegate;
c) gli atti di cui all'art. 5 del
La Regione mette a disposizione dei Comuni ogni utile elemento conoscitivo in suo possesso per agevolare l'esercizio delle funzioni subdelegate.
Art. 9. (Direttive per l'esercizio delle funzioni subdelegate).
Le funzioni amministrative subdelegate sono esercitate dai Comuni in conformità alle direttive impartite dalla Giunta regionale in attuazione delle direttive statali, sentita la Commissione consiliare competente.
Art. 10. (Ritardo ed omissione nell'esercizio delle funzioni subdelegate).
In caso di ritardo ingiustificato o di omissione nell'emanazione di singoli atti inerenti l'esercizio delle funzioni subdelegate la Giunta regionale, previo invito a provvedere e sentiti il Comune e l'Unità sanitaria locale interessati, provvede in sostituzione per l'emanazione del singolo atto.
Art. 11. (Finanziamento delle funzioni subdelegate).
Le spese sostenute dai Comuni tramite le Unità sanitarie locali per l'esercizio delle funzioni subdelegate sono coperte con la quota regionale del fondo sanitario nazionale di cui alla
TITOLO II
COMMISSIONI, COLLEGI E COMITATI
Art. 12. (Sostituzione del medico provinciale, dell'ufficiale sanitario, del veterinario provinciale e del veterinario comunale o consortile nonché di pubblici dipendenti rappresentanti di interessi igienico-sanitari in commissioni, collegi o comitati o altri organismi).
Il medico provinciale e l'ufficiale sanitario - soppressi a seguito del trasferimento delle relative funzioni alle Unità sanitarie locali - già partecipanti ai sensi della vigente normativa a commissioni, collegi e comitati o altri organismi in qualità di presidenti o componenti, sono sostituiti dal responsabile del servizio di «igiene pubblica, igiene dell'ambiente, sicurezza negli ambienti di lavoro e medicina legale» o da altri medici, dipendenti dell'Unità sanitaria locale nel cui ambito hanno sede gli organismi suddetti, nominati dal Comitato di gestione.
Il veterinario provinciale e il veterinario comunale o consortile - soppressi a seguito del trasferimento delle relative funzioni alle Unità sanitarie locali - già partecipanti ai sensi della vigente normativa a commissioni, collegi e comitati od altri organismi in qualità di presidenti o componenti, sono sostituiti dal responsabile del servizio veterinario o da altri veterinari dipendenti dall'Unità sanitaria locale nel cui ambito hanno sede gli organismi suddetti nominati dal Comitato di gestione.
Ogni altro partecipante a commissioni, collegi o comitati o altri organismi, quale rappresentante di interessi igienico-sanitari nelle materie trasferite ai Comuni ai sensi della
Qualora le Unità sanitarie locali territorialmente competenti siano temporaneamente carenti dei dipendenti che ai sensi del presente articolo sostituiscono i soggetti già partecipanti a commissioni, collegi e comitati, la Giunta regionale individua i relativi sostituti tra i responsabili dei servizi di «igiene pubblica, igiene dell'ambiente, sicurezza negli ambienti di lavoro e medicina legale» e «veterinario» o tra altri dipendenti delle Unità sanitarie locali comprese nell'ambito di operatività degli organismi suddetti.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle commissioni previste dai successivi articoli.
Art. 19. (Compensi).
Ai componenti delle Commissioni di cui agli artt. 13, 14, 15 16, 17 e 18 viene corrisposto un gettone di presenza di lire diecimila lorde per ogni seduta ed un compenso di lire duemila lorde per ciascun accertamento diagnostico effettuato.
Art. 20. (Collegio medico per l'accertamento della compatibilità dello stato psico-fisico dei soggetti invalidi rispetto alle mansioni lavorative affidate o da affidare).
E' costituito in ciascuna Unità sanitaria locale il Collegio medico di cui all'art. 20 della
a) il medico provinciale è sostituito dal responsabile del servizio di «Igiene pubblica, igiene dell'ambiente, sicurezza negli ambienti di lavoro e medicina legale» o da altro medico dipendente dall'Unità sanitaria locale;
b) l'ispettore medico del lavoro è sostituito da un medico specialista di medicina del lavoro dipendente dall'Unità sanitaria locale ovvero da altro medico specialista nella medesima disciplina scelto dal Comitato di gestione;
c) il medico designato dall'associazione, opera od ente, di cui all'ultimo comma dell'art. 15 della citata legge è sostituito, ove la medesima sia estinta, da un medico scelto dal Comitato di gestione, su una terna proposta dalle associazioni degli assistiti maggiormente rappresentative.
Art. 21. (Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti).
La Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti di cui agli artt. 89 e 90 del
La Commissione costituita presso l'Unità sanitaria locale n. 3 è competente anche per le Unità sanitarie locali n. 1 e 2.
La Commissione costituita presso l'Unità sanitaria locale n. 7 è competente anche per le Unità sanitarie locali n. 4, 5 e 6.
La Commissione costituita presso l'Unità sanitaria locale n. 12 è competente anche per le Unità sanitarie locali n. 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 e 18.
La Commissione costituita presso l'Unità sanitaria locale n. 19 è competente anche per l'Unità sanitaria locale n. 20.
Alla composizione della Commissione di cui al presente articolo sono apportate le seguenti variazioni:
a) il medico provinciale è sostituito dal responsabile del servizio di «Igiene pubblica, igiene dell'ambiente, sicurezza negli ambienti di lavoro e medicina legale» o da altro medico dipendente dall'Unità sanitaria locale;
b) l'ispettore medico del lavoro è sostituito da un medico specialista in medicina del lavoro dipendente dall'Unità sanitaria locale ovvero da altro medico specialista nella medesima disciplina scelto dal Comitato di gestione.
Art. 22. (Commissione per l'ampliamento e la costruzione di cimiteri). [3]
Art. 23. (Commissione per la disciplina e lo sviluppo dei servizi della trasfusione del sangue umano).
E' costituita in ciascuna Unità sanitaria locale la Commissione per la disciplina e lo sviluppo dei servizi della trasfusione del sangue umano di cui all'art. 3 della
Alla sua composizione sono apportate le seguenti variazioni:
a) il medico provinciale è sostituito dal responsabile del servizio di «Igiene pubblica, igiene dell'ambiente, sicurezza negli ambienti di lavoro e medicina legale» o da altro medico dipendente dall'Unità sanitaria locale;
b) l'ufficiale sanitario del capoluogo è sostituito da altro medico dipendente dall'Unità sanitaria locale;
c) il direttore della sezione medico-micrografica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi è sostituito da un dipendente addetto a funzioni analoghe che opera nell'Unità sanitaria locale;
d) il direttore sanitario di ospedale della Provincia è sostituito dal responsabile del servizio «Ospedaliero»;
e) i due amministratori ospedalieri di cui al n. 10 dell'art. 3 della citata
Dalla Commissione di cui al presente articolo non fanno più parte l'Assessore provinciale all'igiene e sanità e il rappresentante della Croce Rossa Italiana.
Art. 24. (Commissione tecnica permanente per i gas tossici) [4]
1. La Commissione tecnica permanente per i gas tossici, di cui all’articolo 24 del
2. Ferme restando le competenze attribuite dalla vigente normativa, alla Commissione di cui al comma 1 è attribuita la funzione di rilascio agli operatori del certificato di idoneità e della patente di abilitazione all’impiego dei gas tossici, nonché di revisione, revoca e sospensione della patente medesima. Alla predetta Commissione compete altresì l’istituzione e la tenuta del registro delle persone abilitate all’impiego dei gas tossici per tutto il territorio regionale.
3. La Commissione di cui al presente articolo è composta da:
a) il Direttore Sanitario dell’A.S.L. 3 Genovese, con funzione di Presidente;
b) il Questore di Genova o suo delegato;
c) il Comandante dei Vigili del fuoco di Genova (o regionale) o suo delegato;
d) il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.L. 3 Genovese o suo delegato;
e) un chimico dell’A.S.L. 3 Genovese.
4. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente dell’A.S.L. 3 Genovese, nella posizione funzionale non inferiore a collaboratore amministrativo.
Art. 24 bis. (Commissione esaminatrice per il rilascio del certificato di idoneità per l'impiego di gas tossici). [5]
(Omissis).
Artt. 25. - 27. [6]
Art. 28. (Soppressione di organi collegiali).
Sono soppressi:
a) la Commissione di vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in case private di cui all'art. 8 della
b) il Consiglio provinciale di sanità di cui al
c) la Commissione di cui all'art. 8 della
Art. 29. (Nomina di Commissioni, collegi e comitati).
Le Commissioni, i collegi ed i comitati di cui agli artt. 13, 1° comma, 15, 1° comma, 17, 1° comma, 20, 21, 22, 23, 24, 24 bis e 25 sono nominati dal Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale competente.
Art. 30. (Altre funzioni consultive).
Ogni altra funzione consultiva nelle materie attribuite ai Comuni ai sensi della
TITOLO III
PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE ED
ATTIVITA' DI VIGILANZA SUGLI ESERCIZI FARMACEUTICI
Artt. 31. - 33. [7]
TITOLO IV
NORME TRANSITORIE E FINALI
Artt. 34. - 41. [8]
[1] Articoli abrogati dall'art. 52 della
[2] Articoli abrogati dall'art. 4 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 52 della
[4] Articolo così sostituito dall'art. 24 della
[5] Articolo aggiunto dall'art. 4 della
[6] Articoli abrogati dall'art. 52 della
[7] Articoli abrogati dall'art. 11 della
[8] Articoli abrogati dall'art. 52 della