§ 1.5.109 - L.R. 28 dicembre 2009, n. 62.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2010)


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.5 bilancio e contabilità
Data:28/12/2009
Numero:62


Sommario
Art. 1.  (Indebitamento)
Art. 2.  (Patto di stabilità interno e formazione del bilancio di previsione)
Art. 3.  (Programma investimenti in sanità)
Art. 4.  (Anticipazioni di cassa alla A.S.L. n. 5)
Art. 5.  (Programma straordinario di interventi in materia di viabilità)
Art. 6.  (Programma straordinario di investimenti per il trasporto pubblico locale su gomma)
Art. 7.  (Fondo di riequilibrio delle Comunità Montane)
Art. 8.  (Piani di rientro delle Comunità Montane)
Art. 9.  (Intervento straordinario di recupero del patrimonio culturale della Regione Abruzzo)
Art. 10.  (Proroga dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b), e articolo 7, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 48 (Bilancio della Regione Liguria per l’anno [...]
Art. 11.  (Estinzione di crediti di modesta entità per tributi regionali)
Art. 12.  (Fondi speciali)
Art. 13.  (Copertura finanziaria)
Art. 14.  (Entrata in vigore)


§ 1.5.109 - L.R. 28 dicembre 2009, n. 62.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2010)

(B.U. 30 dicembre 2009, n. 24)

 

Art. 1. (Indebitamento)

     1. Il livello massimo di indebitamento da autorizzare con legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 56 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni ed integrazioni è fissato per l’anno 2010 in 183 milioni di euro.

 

     Art. 2. (Patto di stabilità interno e formazione del bilancio di previsione)

     1. La gestione del complesso delle autorizzazioni di spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 2010 deve assicurare, in termini di competenza e di cassa, il rispetto del patto di stabilità interno, come determinato ai sensi dell’articolo 77 ter, commi 3, 4, e 5, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

 

     Art. 3. (Programma investimenti in sanità) [1]

     1. Il Programma investimenti in sanità è finanziato per l’anno 2010 in euro 207.918.000,00.

     2. Nel triennio 2010-2012 sono finanziate opere di edilizia sanitaria per l’importo complessivo di euro 3.600.000,00 con la seguente modulazione: anno 2011 euro 1.800.000,00 e anno 2012 euro 1.800.000,00.

 

     Art. 4. (Anticipazioni di cassa alla A.S.L. n. 5)

     1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere anticipazioni di cassa a favore della A.S.L. n. 5 fino all’ammontare di euro 10.000.000,00 nelle more dell’erogazione dei fondi statali di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 1988) e successive modificazioni e integrazioni per la costruzione del nuovo Ospedale della Spezia.

 

     Art. 5. (Programma straordinario di interventi in materia di viabilità)

     1. Per l’anno 2010 è finanziato un Programma straordinario di interventi per la viabilità provinciale e comunale della Provincia della Spezia con una dotazione di euro 2.500.000,00.

     2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle priorità individuate dalla Provincia, la Giunta regionale concede il finanziamento.

     3. La consegna dei lavori per gli interventi dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2010.

 

     Art. 6. (Programma straordinario di investimenti per il trasporto pubblico locale su gomma)

     1. Al fine di provvedere ad un significativo rinnovo, ristrutturazione e potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale, la Regione Liguria concede, nel rispetto della normativa comunitaria, ai soggetti gestori del servizio terrestre, ad esclusione del trasporto ferroviario, contributi in conto capitale di euro 2.000.000,00 annui, per la durata di venti anni, per l’effettuazione dei seguenti interventi:

     a) l’acquisto e l’ammodernamento di autobus, tram, filovie ed altri mezzi di trasporto di persone [2];

     b) l’acquisto, la costruzione e l’ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine - deposito con le relative attrezzature.

     1 bis. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi direttamente, con le medesime finalità, all’Agenzia di cui all’articolo 11 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33(Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale), nonché alla Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico (FI.L.S.E. S.p.A.) al fine di attivare idonei strumenti finanziari di supporto, anche attraverso gli strumenti di cui all’articolo 23 della l.r. 33/2013 [3].

     2. Al fine di garantire il necessario equilibrio secondo le occorrenze connesse all’espletamento dei servizi, i contributi in conto capitale di cui al comma 1 sono ripartiti tra le aziende liguri esercenti il servizio di trasporto pubblico locale terrestre, ad esclusione del trasporto ferroviario, secondo il peso percentuale delle ore di servizio pianificate nel 2008 di cui alla deliberazione del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria 29 ottobre 2009, n. 26 (Programma dei servizi pubblici locali per il triennio 2009-2011. Legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale). Articolo 31, commi 2 e 3).

     3. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo possono essere utilizzate secondo quanto previsto dall’articolo 2 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 14. (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale).

     4. I mezzi ed i beni che beneficiano del contributo di cui al presente articolo sono vincolati ad uso di servizio di trasporto pubblico locale di competenza della Regione Liguria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni e integrazioni.

     5. Allo scadere del contratto di servizio con l’azienda esercente il servizio di trasporto pubblico locale, in caso di cambiamento del soggetto gestore, i mezzi ed i beni acquisiti con i contributi regionali di cui al presente articolo sono messi a disposizione del nuovo soggetto gestore a titolo gratuito per la parte coperta da contribuzione pubblica [4].

     6. Il bando di gara per l’assegnazione del servizio definisce le modalità per garantire che alla fine del periodo contrattuale si assicuri al nuovo soggetto subentrante la disponibilità dei mezzi e dei beni acquisiti con il contributo di cui al presente articolo.

     7. La Regione Liguria si obbliga a corrispondere tutte le quote di contributo di cui al comma 1 al soggetto che ha sostenuto l’investimento.

 

     Art. 7. (Fondo di riequilibrio delle Comunità Montane)

     1. Per l’anno 2010 il Fondo di riequilibrio di cui all’articolo 8 della legge regionale 10 luglio 2009, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2008, n. 24 (Disciplina di riordino delle Comunità Montane, disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli Comuni) e misure straordinarie per l’attuazione del riordino delle Comunità montane) è finanziato con euro 3.000.000,00.

 

     Art. 8. (Piani di rientro delle Comunità Montane)

     1. La Giunta regionale è autorizzata a definire piani di rientro dei crediti vantati nei confronti delle Comunità montane e maturati fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. L’entità dei crediti di cui al comma 1 è determinata dalla quota capitale maggiorata degli interessi legali se dovuti. I recuperi di contributi erogati in ragione della delega di funzioni amministrative disposta da provvedimenti regionali sono esenti dall’applicazione di interessi.

     3. I piani di rientro di cui al comma 1 hanno una durata massima di anni quindici e si attuano mediante il pagamento entro il 30 aprile di ogni anno di quote annuali, comprensive degli interessi legali secondo quanto previsto dal comma 2.

     4. In mancanza dell’erogazione da parte delle Comunità montane della quota annuale di cui al comma 3, la Regione provvede al recupero della stessa, mediante compensazione a valere sui trasferimenti ordinari di natura corrente a favore delle Comunità montane medesime.

     4 bis. Al fine di accelerare la chiusura delle procedure di liquidazione il Commissario liquidatore delle Comunità montane soppresse può utilizzare, per l’estinzione anticipata dei mutui accesi dalla Comunità montana, le somme costituenti giacenze, libere da obbligazioni verso terzi, originate dal mancato utilizzo totale o parziale di fondi assegnati dalla Regione [5].

 

     Art. 9. (Intervento straordinario di recupero del patrimonio culturale della Regione Abruzzo)

     1. La Regione Liguria contribuisce all’opera di recupero del patrimonio artistico culturale della Regione Abruzzo gravemente danneggiato dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.

     2. A tal fine finanzia l’intervento di consolidamento strutturale e di restauro del Santuario di Santa Maria a Roio (L’Aquila), edificio ricompreso nell’elenco dei monumenti proposti per “adozione” dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

     3. Il contributo è fissato in euro 300.000,00 per cinque annualità.

     4. La Giunta regionale stabilisce le modalità di concessione e liquidazione del contributo.

 

     Art. 10. (Proroga dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b), e articolo 7, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 48 (Bilancio della Regione Liguria per l’anno finanziario 2009) e successive modificazioni ed integrazioni) [6]

     (Omissis).

 

     Art. 11. (Estinzione di crediti di modesta entità per tributi regionali)

     1. Fatte salve le disposizioni statali in materia, non si fa luogo all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti maturati sino al 31 dicembre 2008, relativi a tributi regionali, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l’ammontare dovuto per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d’imposta, non superi l’importo di euro 16,00.

     2. I crediti tributari sono comunque dovuti per l’intero ammontare se i relativi importi superano i predetti limiti.

 

     Art. 12. (Fondi speciali)

     1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 27 della l.r. 15/2002 e successive modificazioni ed integrazioni destinati alla copertura degli oneri derivanti da disegni di legge da perfezionarsi nel corso dell’esercizio 2010, restano determinati nelle misure indicate nella Tabella A allegata alla presente legge per il fondo speciale destinato alle spese correnti.

 

     Art. 13. (Copertura finanziaria)

     1. La copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di bilancio per l’anno finanziario 2010 e pluriennale 2010 - 2012.

 

     Art. 14. (Entrata in vigore)

     1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.

 

 

TABELLA A (Articolo 12)

 

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

 

AREA

Competenza 2010

Competenza 2011

Competenza 2012

III - TERRITORIO

25.000,00

25.000,00

25.000,00

VIII – SICUREZZA ED EMERGENZA

10.000,00

10.000,00

10.000,00

TOTALE

35.000,00

35.000,00

35.000.00

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 3 agosto 2010, n. 11.

[2] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 9 agosto 2012, n. 29.

[3] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 23 dicembre 2013, n. 41.

[4] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 7 novembre 2013, n. 32.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 7 dicembre 2010, n. 20. La L.R. 20/2010 è stata abrogata dall'art. 16 della L.R. 12 aprile 2011, n. 7; continua a trovare applicazione per le Comunità montane soppresse a seguito del riordino operato con la l.r. 24/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

[6] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 3 agosto 2010, n. 11.