§ 1.4.18 - L.R. 28 maggio 1980, n. 26.
Omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.4 personale e uffici
Data:28/05/1980
Numero:26


Sommario
Art. 1.  (Diritto e misura del trattamento previdenziale).
Art. 2.  (Periodi computabili ai fini del trattamento previdenziale).
Art. 3.  (Personale di primo impianto negli uffici regionali e personale trasferito dagli enti soppressi).
Art. 4.  (Termini).
Art. 5.  (Anticipazione su indennità premio di servizio e di buonuscita).
Art. 6.  (Norme finanziarie).


§ 1.4.18 - L.R. 28 maggio 1980, n. 26.

Omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale.

(B.U. 4 giugno 1980, n. 23 – S.O.).

 

Art. 1. (Diritto e misura del trattamento previdenziale).

     1. Per ogni anno di servizio, la Regione assicura ai propri dipendenti un trattamento previdenziale (indennità di anzianità) pari a un dodicesimo dell'ottanta per cento dell'ultima retribuzione annua lorda, quale allo stesso fine l'ordinamento dell'I.N.A.D.E.L. - Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali - prende a base per il calcolo dell'indennità premio di servizio.

     La Regione pone a suo carico la eventuale differenza fra la somma lorda spettante secondo quanto previsto dal comma precedente (assunta a minuendo) e quella lorda (assunta a sottraendo) corrisposta a titolo di indennità premio di servizio, di indennità di buonuscita, di indennità di anzianità, o di altro analogo titolo, dalla stessa Regione e dall'ente presso il quale è instaurato il rapporto previdenziale.

     La disposizione di cui al precedente 1° comma opera dopo almeno un anno di servizio prestato a favore della Regione, indipendentemente se e presso quale ente maturi il diritto a pensione.

     In caso di morte del dipendente in attività di servizio il trattamento previdenziale compete agli eredi in misura e nell'ordine di cui all'art. 5, 1° comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032.

 

     Art. 2. (Periodi computabili ai fini del trattamento previdenziale).

     1. I servizi da considerare nel computo del trattamento previdenziale sono:

     a) i servizi prestati alle dipendenze della Regione in costanza di rapporto di impiego o di lavoro;

     b) i servizi riconoscibili, allo stesso fine, secondo il testo unico approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, nel testo vigente all'atto della cessazione dal servizio del dipendente;

     c) i servizi riconoscibili, allo stesso fine, secondo l'ordinamento dell'I.N.A.D.E.L. - Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali - vigente all'atto della cessazione dal servizio del dipendente;

     d) i servizi riconosciuti o riconoscibili ai sensi dell'art. 31 della l.r. 9 aprile 1973, n. 11 come modificato dalla legge di pari data n. 12 indipendentemente dalla natura o qualificazione giuridica del rapporto d'impiego o di lavoro.

     e) i servizi prestati alle dipendenze della Regione, ai sensi della legge 1 giugno 1977 n. 285 (provvedimenti per l'occupazione giovanile) e della legge regionale 29 maggio 1980 n. 27 (provvedimenti urgenti per l'occupazione giovanile. Prima attuazione della l. 29 febbraio 1980 n. 33), dal personale inquadrato in ruolo ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 27 agosto 1984 n. 44 (disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali e norme sull'ordinamento degli uffici) [1].

     I servizi prestati alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici diversi dalla Regione, per poter essere considerati nel computo del trattamento previdenziale debbono essere riscattati, ad iniziativa dell'interessato, secondo l'ordinamento I.N.A.D.E.L. - Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali - a favore e cura dell'I.N.A.D.E.L. stesso, ove le disposizioni disciplinanti l'istituto lo consentano, oppure, in caso contrario, a favore e cura della Regione applicando le regole di riscatto contemplate dall'ordinamento I.N.A.D.E.L.

     Sono computabili senza riscatto quei servizi che abbiano dato luogo a rapporti previdenziali ancora in essere all'atto della costituzione del rapporto d'impiego o di lavoro con la Regione e che tali permangano anche dopo la costituzione del rapporto. Nella ipotesi di preesistenti rapporti previdenziali non instaurati con l'E.N.P.A.S. - Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali - o l'I.N.A.D.E.L. - Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali - i servizi che vi hanno dato luogo sono riconoscibili senza riscatto solo se la indennità di anzianità ed analoghe, maturate e spettanti per effetto dei rapporti previdenziali stessi, sono versate alla Regione oppure, per statuizioni di leggi della Repubblica o della Regione, all'I.N.A.D.E.L. o all'ente pubblico presso il quale è acceso il rapporto previdenziale.

 

     Art. 3. (Personale di primo impianto negli uffici regionali e personale trasferito dagli enti soppressi).

     1. Il personale transitato alla Regione per la prima formazione degli uffici regionali o che è stato o sia trasferito alla Regione da leggi dello Stato rivolte al completamento dell'ordinamento regionale, anche per soppressione di enti pubblici, ha facoltà, ove abbia percepito l'indennità di anzianità, di buonuscita premio di servizio, o comunque somma ad altro analogo titolo maturata presso l'ente di provenienza, di rifondere la somma lorda (a tali titoli percepita) a favore della Regione in un'unica soluzione ed ottenere così il computo del servizio prestato presso l'ente di provenienza, limitatamente alla parte corrispondente all'importo dell'indennità rifusa.

     Nel caso in cui dette somme non siano ancora state liquidate agli interessati, le stesse, ove l'interessato ne chieda la valutazione ai fini previdenziali dei rispettivi servizi, sono incamerate dalla Regione stessa.

     Le disposizioni dei precedenti comma si applicano anche al personale già cessato dal servizio che abbia maturato, all'atto della cessazione, diritto a pensione.

     La rifusione di cui al 1° comma può essere effettuata anche mediante rateizzazione mensile per un periodo non superiore a dieci anni. In questo caso, però, è applicata la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al 4,50% a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui diviene esecutivo il provvedimento di rateizzazione del debito. Il numero delle rate è fissato in relazione all'importo del debito stesso.

 

     Art. 4. (Termini).

     1. I dipendenti interessati al riconoscimento di servizi ai fini del trattamento di previdenza, che non siano già utili a detto fine alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono presentare domanda nel termine perentorio di giorni sessanta dalla data predetta; per il personale non in servizio a tale data, il termine decorre dal giorno di notificazione del provvedimento di costituzione del rapporto d'impiego o di lavoro. In caso di opzione per il pagamento in unica soluzione, di cui al precedente art. 3, questo deve avvenire nel termine perentorio di giorni novanta dalla data di notifica del provvedimento di accoglimento adottato dall'amministrazione.

     Sono fatti salvi i diversi termini previsti dall'ordinamento I.N.A.D.E.L. - Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali - per i riscatti operati dall'Istituto medesimo.

 

     Art. 5. (Anticipazione su indennità premio di servizio e di buonuscita).

     1. Nelle more che l'E.N.N.P.A.S. e l'I.N.A.D.E.L. eroghino l'indennità premio di servizio e di buonuscita, la Regione corrisponde al proprio personale, all'atto della cessazione dal servizio, od ai suoi eredi, un'anticipazione da recuperare all'atto della liquidazione delle stesse indennità, previo rilascio da parte degli aventi diritto di regolare procura notarile.

     Detta anticipazione è pari all'ottanta per cento del presumibile trattamento complessivamente dovuto, computato su un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi, ridotto all'ottanta per cento per ogni anno di servizio utile, ricongiungibile o riscattato.

 

     Art. 6. (Norme finanziarie).

     (Omissis).

 

 


[1] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 6 dicembre 1999, n. 37.