Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.4 personale e uffici |
Data: | 09/04/1973 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 9. |
§ 1.4.1 - L.R. 9 aprile 1973, n. 11.
Norme provvisorie sullo stato giuridico ed economico e sull'inquadramento del personale regionale.
(B.U. 18 aprile 1973, n. 15).
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI,
CONTINGENTI NUMERICI E QUALIFICHE FUNZIONALI
Artt. 1. - 8. [1]
(Omissis).
TITOLO II
DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO
Fino a quando la legge regionale di cui all'art. 1 non disporrà in merito, la disciplina, la sospensione e la cessazione del rapporto d'impiego, i diritti, i doveri, le responsabilità, le incompatibilità, ed il cumulo di impieghi e in genere, lo stato giuridico del personale dell'Amministrazione regionale, sono disciplinati dalle disposizioni concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto applicabili, e salvo quanto previsto dalle norme regionali in materia, nei limiti dei principi fondamentali delle leggi dello Stato.
Le norme sullo stato giuridico, sul trattamento economico e sul personale in genere, la disciplina e l'orario di servizio, sono uniche per tutti i dipendenti regionali a qualsiasi servizio appartengano.
Artt. 10. - 36. [1]
(Omissis).
[1] Articoli superati dalla normativa sopravvenuta.
[2] Si veda in materia disciplinare per il personale non dirigente il
[1] Articoli superati dalla normativa sopravvenuta.