§ 6.2.80 - L.R. 4 aprile 2007, n. 5.
Disposizioni relative alla società Lazio Service S.p.A.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 norme finanziarie
Data:04/04/2007
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Ridefinizione del ruolo della Società Lazio Service S.p.A).
Art. 2.  (Contratti di servizio).
Art. 3.  (Disposizione finanziaria).
Art. 4.  (Entrata in vigore).


§ 6.2.80 - L.R. 4 aprile 2007, n. 5.

Disposizioni relative alla società Lazio Service S.p.A.

(B.U. 10 aprile 2007, n. 10).

 

Art. 1. (Ridefinizione del ruolo della Società Lazio Service S.p.A).

     1. La Società Lazio Service S.p.A., a capitale interamente regionale ai sensi dell’articolo 1, comma 78, della legge regionale 18 settembre 2006, n. 10 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2006), svolge, per conto della Regione, attività connesse all’esercizio di funzioni amministrative di cui all’articolo 118 della Costituzione, nonché attività e servizi a supporto delle stesse, nel rispetto delle norme europee in materia di in house providing, nonché dell’articolo 4, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) e successive modifiche, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 [1].

     2. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale, nell’ambito delle rispettive competenze, individuano, con apposite deliberazioni, le attività di cui al comma 1 [2].

     3. La Società Lazio Service S.p.A opera nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della concorrenza e, in particolare, di quanto disposto dall’articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale) e successive modifiche [3].

     3 bis. Le disposizioni di cui all’articolo 24, comma 1, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all’articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione), non si applicano alla società Lazio Service S.p.A. [4].

 

     Art. 2. (Contratti di servizio).

     1. I rapporti tra la Regione e la Società Lazio Service S.p.A. sono regolati da uno o più contratti di servizio.

 

     Art. 3. (Disposizione finanziaria).

     1. Gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge gravano sul capitolo C21503 del bilancio regionale.

 

     Art. 4. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7.

[4] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7.