§ 5.14.83 - L.R. 7 agosto 1998, n. 36.
Interventi della Regione per il pluralismo  culturale e dell'informazione dell'informazione e per il sostegno all'editoria e alla distribuzione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.14 informazione e cultura
Data:07/08/1998
Numero:36


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Interventi).
Art. 3.  (Soggetti beneficiari).
Art. 4.  (Sostegno alle imprese).
Art. 5.  (Promozione dell'editoria laziale).
Art. 6.  (Contributi ai periodici laziali).
Art. 7.  (Contributi alle imprese di distribuzione locale e ai punti vendita della stampa quotidiana e periodica).
Art. 8.  (Diffusione della stampa nelle scuole).
Art. 9.  (Formazione professionale).
Art. 10.  (Convenzioni con le imprese radiotelevisive).
Art. 11.  (Modalità di applicazione).
Art. 12.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 13.  (Norme transitorie).


§ 5.14.83 - L.R. 7 agosto 1998, n. 36. [1]

Interventi della Regione per il pluralismo  culturale e dell'informazione dell'informazione e per il sostegno all'editoria e alla distribuzione locale, ai punti vendita della stampa quotidiana e periodica [2].

(B.U. 29 agosto 1998, n. 24 - S.O. n. 2).

 

CAPO I

PRINCIPI E FINALITA'

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione, con la presente legge, contribuisce a promuovere e garantire il pluralismo e la libertà di informazione nel rispetto dei principi costituzionali e dello Statuto.

     2. A tal fine la Regione, oltre a favorire una capillare e diffusa conoscenza della realtà sociale e culturale del territorio regionale, nonché la conoscenza degli atti e dei programmi di rilevanza regionale, promuove forme di comunicazione diffusa e tecnologicamente avanzata, che consentano ai diversi soggetti operanti nel territorio di esprimere le loro esigenze e di concorrere alla determinazione dei criteri di indirizzo dell'attività legislativa e della programmazione regionale.

     3. La Regione, anche attraverso l'apporto di incentivi economici, considera prioritario agevolare la costituzione di un sistema informativo che contribuisca alla crescita culturale, innalzi il livello di responsabilità civile, superi gli squilibri e le difformità territoriali, stimoli la qualificazione e l'efficienza delle imprese regionali e locali di informazione.

 

     Art. 2. (Interventi).

     1. In attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione programma interventi tesi a:

     a) sostenere le iniziative di qualificazione e di ammodernamento del settore, favorendo gli investimenti relativi all'acquisizione e all'innovazione di strutture e mezzi di produzione dell'informazione locale scritta e radiotelevisiva;

     b) aggiornare e potenziare le proprie strutture organizzative della comunicazione e promuovere, con opportuni incentivi, l'istituzione e l'adeguamento di analoghe strutture degli enti locali singoli o associati;

     c) valorizzare l'immagine della Regione anche attraverso convenzioni con il servizio pubblico radiotelevisivo e con le emittenti radiotelevisive private locali;

     d) sostenere la produzione di informazione locale da parte delle emittenti private;

     e) favorire intese fra servizio pubblico ed emittenza privata per l'installazione dei ripetitori radiotelevisivi;

     f) sostenere la stampa di informazione periodica regionale e locale;

     g) sostenere la distribuzione locale e i punti vendita della stampa quotidiana e periodica nel Lazio;

     h) promuovere e qualificare le pubblicazioni di interesse regionale e locale;

     i) sostenere e qualificare l'editoria libraria e multimediale pubblica e privata regionale attraverso pubblicazioni e collane editoriali;

     l) promuovere la definizione e l'attuazione di progetti per la diffusione, l'analisi e la lettura della stampa locale nelle scuole medie, inferiori e superiori, nelle biblioteche comunali e nei luoghi di lavoro;

     m) promuovere, con adeguate iniziative, la formazione professionale per giornalisti e tecnici dell'informazione.

 

     Art. 3. (Soggetti beneficiari).

     1. Gli interventi di cui alla presente legge sono destinati a quei soggetti iscritti nel registro degli operatori di comunicazione di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, che siano:

     a) aziende editoriali che producano pubblicazioni periodiche, che abbiano sede redazionale e diffusione nella regione o che, pur estendendo la loro diffusione in altre regioni e all'estero, contribuiscano a vivacizzare la produzione culturale della regione o abbiano contenuti informativi sulla realtà sociale, economica e culturale del suo territorio [3];

     b) emittenti radiotelevisive locali private che:

     1) abbiano diffusione prevalente nell'ambito regionale;

     2) abbiano la redazione principale nella Regione;

     3) realizzino trasmissioni informative periodiche sulla realtà sociale, economica e culturale della Regione;

     c) emittenti radiofoniche locali private aventi caratteristiche analoghe a quelle descritte alla lettera b) e che trasmettano con periodicità quotidiana notizie di interesse regionale;

     d) aziende editoriali librarie che, avendo la loro sede principale nella regione, contribuiscano a vivacizzarne la produzione culturale, o che producano pubblicazioni librarie e multimediali finalizzate alla conoscenza e all'approfondimento della realtà socio-economica regionale oppure di tematiche storiche, letterarie e artistiche attinenti la regione [4].

     2. Nella destinazione degli interventi è data priorità alle associazioni senza fine di lucro e alle imprese cooperative singole o associate. In particolare si tiene conto delle iniziative:

     a) promosse e gestite da giovani, di età non superiore a trentacinque anni, o da donne, in forma associata;

     b) promosse e gestite da cooperative integrate;

     c) volte a consentire la fruizione dell'informazione da parte dei cittadini non vedenti e non udenti;

     d) volte a agevolare agli immigrati extracomunitari l'accesso all'informazione, con pubblicazioni su carta stampata e programmi radiotelevisivi in lingua originale;

     e) promosse e gestite da cooperative no-profit aventi iscritti nel proprio statuto gli scopi non di lucro.

     3. Possono essere destinati interventi, fino ad un massimo pari al venti per cento dei fondi stanziati, ad associazioni culturali operanti nel settore.

     4. Sono esclusi dai benefici della presente legge i soggetti di cui al comma 1 che ospitano nei propri palinsesti o nelle proprie pagine più del settanta per cento dello spazio a disposizione per passaggi ed inserzioni pubblicitarie.

     5. Gli interventi di cui alla presente legge sono condizionati alla presentazione del bilancio aziendale relativo all'esercizio finanziario precedente a quello per il quale si chiede il contributo regionale e al rispetto dei contratti di lavoro del personale dipendente.

 

     Art. 4. (Sostegno alle imprese). [5]

     [1. La Regione programma interventi per favorire:

     a) linee di accesso al credito agevolato per le imprese editoriali di libri e periodici che svolgono attività nel territorio regionale. Per tale finalità la Regione promuove un consorzio di fidi in convenzione con un istituto di credito abilitato, per l’erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato. La Regione eroga contributi in conto interessi, pari al 50 per cento del tasso di sconto, per finanziamenti non inferiori a euro 50.000,00 e non superiori a euro 500.000,00 per ciascuna azienda [6];

     b) contributi per l'acquisto di tecnologie o per l'ammodernamento tecnologico delle imprese editrici di carta stampata e delle imprese tipografiche degli stampatori, o loro consorzi, al servizio dell'informazione locale;

     c) contributi alla spesa per la produzione o per l'acquisizione di notiziari regionali e provinciali;

     d) contributi a sostegno di iniziative di collaborazione ed integrazione tra testate, anche sotto forma di strutture comuni di servizi ed agenzie giornalistiche di informazione regionale;

     e) contributi ed agevolazioni per l'ammodernamento tecnologico e strutturale dell'emittenza locale, sia dell'alta frequenza, quali ad esempio, ponti, trasmettitori, potenziamento dei segnali, sia della bassa frequenza, quali ad esempio, gli impianti degli studi radiotelevisivi.]

 

CAPO II

INTERVENTI

 

SEZIONE I

EDITORIA

 

     Art. 5. (Promozione dell'editoria laziale).

     1. La Regione sostiene e promuove l'iniziativa editoriale libraria pubblica e privata nel Lazio, favorendo la crescita imprenditoriale, la qualificazione professionale e l'inserimento nel mercato nazionale degli editori laziali.

     2. Sono ammesse ai benefici della presente legge le imprese editoriali che abbiano realizzato almeno dieci pubblicazioni in distribuzione in edicola o in libreria, sulla realtà socio-economica del Lazio o su argomenti storici, letterari o artistici attinenti la regione.

     3. La Giunta regionale, al fine di dotare le biblioteche della regione, degli enti locali, del sistema bibliotecario laziale, e le altre istituzioni di rilievo, provvede annualmente, con propria deliberazione, all'acquisto di collane e pubblicazioni con le caratteristiche di cui al comma 2 nonché a partecipare ad iniziative editoriali di prestigio mediante convenzioni con case editoriali laziali [7].

 

     Art. 6. (Contributi ai periodici laziali).

     1. La Regione concede contributi per:

     a) l'acquisto di carta a beneficio dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);

     b) la spesa relativa a servizi quali ad esempio abbonamenti postali, spese di distribuzione.

     2. I contributi di cui al comma 1, lettera a), sono concessi nella misura del venti per cento del costo della carta, fino a un massimo di venti milioni l'anno, a condizione che:

     a) i periodici in questione abbiano una tiratura, certificata da fattura della tipografia, di almeno cinquemila copie per numero, se in distribuzione gratuita, o di cinquecento copie per numero, se in vendita in edicola, in libreria o in abbonamento postale;

     b) abbiano una periodicità regolare di almeno quarantadue uscite per i settimanali, venti uscite per i quindicinali e dieci uscite per i mensili;

     c) abbiano una foliazione di almeno sedici pagine;

     d) abbiano come collaboratori redazionali almeno due giornalisti pubblicisti;

     e) effettuino regolari ritenute d'acconto sui compensi dei collaboratori, anche non iscritti all'albo dei pubblicisti;

     f) siano dedicate alla società e alla vita politica locale, alla cronaca e alle istituzioni almeno un quarto delle pagine.

     3. I contributi di cui al comma 1, lettera b) sono concessi fino ad un importo massimo di lire quattro milioni l'anno.

     4. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri benefici erogati allo stesso titolo ai sensi di leggi nazionali o di altre leggi regionali.

 

     Art. 7. (Contributi alle imprese di distribuzione locale e ai punti vendita della stampa quotidiana e periodica).

     1. Per il fine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), la Regione concede contributi:

     a) alle imprese di distribuzione locale per:

     1) l'acquisto di attrezzature, nel limite del dieci per cento del costo e nella misura massima di lire 15 milioni;

     2) il pagamento del canone di locazione di magazzini e capannoni, nel limite del dieci per cento del canone annuo e nella misura massima di lire 10 milioni;

     b) ai titolari di punti autorizzati di vendita di stampa quotidiana e periodica per spese di ammodernamento delle strutture nel limite del dieci per cento delle spese stesse e nella misura massima di lire 5 milioni.

 

     Art. 8. (Diffusione della stampa nelle scuole).

     1. La Regione promuove, nell'ambito delle proprie competenze e d'intesa con gli organismi scolastici, la conoscenza degli organi di informazione stampata, radiotelevisiva e telematica, nelle scuole anche mediante convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 3.

     2. Le convenzioni di cui al comma 1 prevedono per gli studenti la possibilità di conoscere l'utilizzo delle nuove tecnologie nella stampa, soprattutto per quanto attiene alla impaginazione ed alla composizione grafica, nonché gli elementi fondamentali del linguaggio radiotelevisivo.

     2 bis. Le convenzioni di cui al comma 1 possono inoltre avere per obiettivo la realizzazione di progetti di promozione della lettura dei periodici nelle scuole, che favoriscano l'approfondimento di temi riguardanti il dibattito culturale o di conoscenze legate alla realtà storica, economica e artistica della regione, e avvicinino gli studenti alle tecniche ed al linguaggio del giornalismo [8].

 

     Art. 9. (Formazione professionale).

     1. Per il fine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), la Regione promuove, nell'ambito dei piani formativi regionali di cui alla legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23, avvalendosi della collaborazione dell'ordine dei giornalisti, l'istituzione di corsi di formazione e aggiornamento professionale per giornalisti e tecnici dell'informazione, la cui gestione può essere affidata, mediante la stipula di apposite convenzioni, a enti pubblici o privati o ai soggetti iscritti al registro di cui alla l. 249/1997.

     2. Per la realizzazione dei corsi di cui al comma 1 possono essere utilizzati, sulla base delle modalità previste nei piani formativi predisposti dall'Assessorato competente, gli stanziamenti di bilancio dedicati al piano generale della formazione professionale, nonché i finanziamenti comunitari per progetti finalizzati.

 

SEZIONE II

RADIOTELEVISIONE

 

     Art. 10. (Convenzioni con le imprese radiotelevisive).

     1. Per realizzare le finalità della presente legge la Regione può stipulare convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) limitatamente a quelle di carattere no-profit.

     2. Le convenzioni possono avere ad oggetto la trasmissione delle sedute del Consiglio regionale e delle iniziative che la Regione ritiene più opportune per favorire la conoscenza dell'attività istituzionale della Regione e degli enti locali.

     3. Per la trasmissione delle sedute consiliari di cui al comma 2, la convenzione deve essere sottoposta all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentita la competente commissione consiliare.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 11. (Modalità di applicazione).

     1. Le domande per usufruire dei benefici di cui all'articolo 3 devono essere presentate entro il 31 maggio di ogni anno all'Assessorato competente in materia di sviluppo economico e attività produttive con allegata la seguente documentazione:

     a) estremi dell'iscrizione presso i registri di cui alla l. 249/1997;

     b) la documentazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), per la carta stampata, articolo 3, comma 1, lettera b), per le emittenti televisive, articolo 3, comma 1, lettera c), per le emittenti radiofoniche, articolo 3, comma 1, lettera d), per le pubblicazioni editoriali;

     c) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2 per la definizione delle priorità;

     d) dichiarazione di non versare nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 4;

     e) la documentazione di cui all'articolo 3, comma 5.

     2. Le domande per usufruire dei benefici di cui all'articolo 6 devono essere presentate entro il 31 maggio di ogni anno all'Assessorato competente in materia di sviluppo economico e attività produttive e devono contenere:

     a) le fatture da cui risulti il pagamento della carta;

     b) le fatture della tipografia da cui risulti la tiratura ovvero la documentazione comprovante il numero delle copie vendute;

     c) le copie uscite nell'ultimo anno da cui risulti la regolare periodicità;

     d) la documentazione che comprovi il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 2, lettere d) ed e).

     3. Le domande per usufruire dei benefici di cui all'articolo 5 devono essere presentate, entro il 31 maggio di ogni anno, all'Assessorato competente in materia di sviluppo economico e attività produttive e devono contenere:

     a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto omologato e registrato delle società;

     b) documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2;

     c) documentazione comprovante le caratteristiche previste per poter usufruire degli aiuti comunitari alle piccole e medie imprese.

     4. Le domande per usufruire dei benefici di cui all'articolo 7 devono essere presentate, entro il 31 maggio di ogni anno, all'Assessorato competente in materia di sviluppo economico e attività produttive e devono contenere:

     a) la documentazione comprovante la qualità di imprenditore di distribuzione ovvero copia del provvedimento autorizzatorio per la vendita di stampa quotidiana e periodica;

     b) le fatture da cui risulti:

     1) l'acquisto di attrezzature, per i contributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), punto 1;

     2) la copia del contratto di locazione registrato secondo le disposizioni vigenti, per i contributi di cui all'articolo 7, comma 1 lettera a), punto 2);

     3) le spese per l'ammodernamento della struttura, per i contributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).

     5. La Giunta delibera sentita la commissione consiliare competente.

     6. Le modalità e le condizioni delle convenzioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 sono definite dalla Giunta regionale.

     7. L'ammontare dei benefici concessi a ciascuna impresa ai sensi della presente legge, in applicazione delle vigenti disposizioni comunitarie non può in alcun caso superare in un triennio il controvalore di lire italiane di 100 mila ECU, calcolato in "equivalente sovvenzione lorda" secondo le modalità stabilite dalla Comunità europea.

 

     Art. 12. (Disposizioni finanziarie).

     1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto per l'anno 1998 in 200 milioni, viene iscritto in termini di competenza al capitolo n. 22109 che viene istituito nel bilancio di previsione nel medesimo esercizio con la seguente denominazione: "Interventi della Regione per il pluralismo dell'informazione e per il sostegno all'editoria locale".

     2. Per la copertura finanziaria dell'importo di cui al comma 1, si provvede con lo stanziamento previsto al capitolo 19001, lettera a), elenco 4, allegato al bilancio 1998, mentre per la copertura di cassa si provvede con lo stanziamento di pari importo previsto al capitolo 16325.

     3. Entro il 30 aprile, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, provvede con propria deliberazione, alla ripartizione dell'importo previsto per l'attuazione.

 

     Art. 13. (Norme transitorie).

     1. Per il primo anno di applicazione le domande per usufruire dei contributi di cui agli articoli 6 e 7 devono pervenire all'Assessorato in materia di sviluppo economico e attività produttive entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     1 bis. Fino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249, ed al pieno funzionamento del registro nazionale degli operatori della comunicazione, per i soggetti beneficiari di cui all'articolo 3, vale l'iscrizione al Registro nazionale della stampa, di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e al registro nazionale delle imprese radiotelevisive, di cui all'articolo 12 della legge 6 agosto 1990, n. 223, o, comunque, una certificazione rilasciata dall'Autorità garante delle telecomunicazioni attestante la richiesta di iscrizione al registro previsto dall'articolo 1 della l. 249/1997 [9].


[1] Abrogata dall'art. 35 della L.R. 28 ottobre 2016, n. 13.

[2] Titolo così modificato dall’art. 88 della L.R. 6 febbraio 2003, n. 2.

[3] Lettera così sostituita dall’art. 88 della L.R. 6 febbraio 2003, n. 2.

[4] Lettera così sostituita dall’art. 88 della L.R. 6 febbraio 2003, n. 2.

[5] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 21 ottobre 2008, n. 16.

[6] Lettera così sostituita dall’art. 88 della L.R. 6 febbraio 2003, n. 2.

[7] Comma così sostituito dall'art. 83 della L.R. 6 settembre 2001, n. 24.

[8] Comma aggiunto dall’art. 88 della L.R. 6 febbraio 2003, n. 2.

[9] Comma aggiunto dall'art. 68 della L.R. 7 giugno 1999, n. 6.