§ 3.9.14 - Legge Regionale 25 febbraio 1992, n. 23.
Ordinamento della formazione professionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 formazione professionale
Data:25/02/1992
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Finalità delle politiche formativo-occupazionali.
Art. 2.  Modalità di programmazione.
Art. 3.  Piano pluriennale.
Art. 4.  Piano annuale.
Art. 5.  Attribuzione delle funzioni.
Art. 6.  Consulta regionale per la formazione professionale.
Art. 7.  Contenuti e finalità.
Art. 8.  Servizi ed attività.
Art. 9.  Tipologia delle attività formative.
Art. 10.  Destinatari delle attività formative.
Art. 11.  Attività di supporto.
Art. 12.  Struttura degli interventi formativi.
Art. 13.  Raccordi con il sistema scolastico.
Art. 14.  Raccordi con il sistema produttivo.
Art. 15.  Attestati di idoneità e certificati di frequenza.
Art. 16.  Prove di accertamento.
Art. 17.  Composizione della commissione esaminatrice.
Art. 18.  Attuazione degli interventi formativi.
Art. 19.  Strutture formative.
Art. 20.  Compiti del collegio dei docenti.
Art. 21.  Compiti del comitato di partecipazione sociale.
Art. 22.  Composizione e funzionamento del comitato di partecipazione sociale.
Art. 23.  Convenzione con i soggetti gestori.
Art. 24.  Revoca delle convenzioni.
Art. 25.  Finanziamenti delle attività.
Art. 26.  Concorso finanziario CEE.
Art. 27.  Assistenza tecnica, vigilanza e controllo delle attività.
Art. 28.  (Rendicontazione).
Art. 29.  Servizi e diritti degli allievi.
Art. 30.  Assicurazioni.
Art. 31.  Libretto formativo personale.
Art. 32.  Trasferimento centri regionali di formazione professionale.
Art. 33.  Aziende speciali finalità ed attribuzioni.
Art. 34.  Personale dell'azienda speciale.
Art. 35.  Formazione degli artigiani.
Art. 36.  Formazione degli apprendisti.
Art. 37.  Convenzioni con imprese artigiane.
Art. 38.  Contenuto delle convenzioni.
Art. 39.  Corsi di formazione professionale non finanziati.
Art. 40.  Metodologie didattiche.
Art. 41.  Autorizzazione allo svolgimento dei corsi.
Art. 42.  Prove finali di idoneità.
Art. 43.  Modalità di assunzione e stato giuridico del personale.
Art. 44.  Conferimento degli incarichi.
Art. 45.  Personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Art. 45 bis.  (Norma finanziaria).
Art. 46.  (Norme transitorie e finali).


§ 3.9.14 - Legge Regionale 25 febbraio 1992, n. 23.

Ordinamento della formazione professionale.

(B.U. n. 7 del 10 marzo 1992).

 

Titolo I

LE POLITICHE FORMATIVO-OCCUPAZIONALI

 

Art. 1. Finalità delle politiche formativo-occupazionali.

     1. La Regione Lazio, ispirandosi ai principi della Costituzione e del proprio Statuto, al fine di concorrere a realizzare il diritto al lavoro e di curare la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori, nell'ambito delle proprie competenze, promuove e sviluppa:

     a) l'osservazione del mercato del lavoro;

     b) l'orientamento;

     c) la formazione professionale;

     d) il sostegno all'occupazione;

quali settori d'intervento di un sistema unitariamente programmato nel quadro degli obiettivi del piano regionale di sviluppo ed in coerenza con le politiche comunitarie e nazionali.

     2. L'osservazione del mercato del lavoro è finalizzata all'acquisizione ed elaborazione di informazioni per l'analisi dei fenomeni relativi all'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro.

     3. L'orientamento è finalizzato a facilitare scelte autonome e consapevoli per l'inserimento nel mondo del lavoro e per la transizione tra le varie forme e i differenti livelli di attività lavorative.

     4. La formazione professionale costituisce un servizio di interesse pubblico e, nell'ottica della formazione continua, concorre a rendere possibile l'inserimento, la permanenza e il reinserimento nel lavoro, favorendo l'acquisizione di conoscenze culturali, scientifiche e tecnologiche e di abilità tecnico-operative relative all'esercizio dei vari ruoli professionali, nei settori produttivi di beni e servizi, pubblici e privati, nel lavoro subordinato, autonomo ed associato o nelle attività professionali libere.

     5. Il sostegno all'occupazione è finalizzato ad incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nonché a promuovere, incrementare e mantenere l'occupazione con particolare riguardo alle categorie svantaggiate e sviluppare l'imprenditorialità in forma singola o associata.

     6. La presente legge disciplina il processo di programmazione- valutazione dei settori orientamento e formazione professionale di cui al precedente primo comma.

 

     Art. 2. Modalità di programmazione.

     1. La Regione adotta, per la realizzazione del sistema unitario di cui al primo comma del precedente articolo 1, il metodo della programmazione attraverso la predisposizione di piani pluriennali ed annuali, secondo le procedure previste dal capo III della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17 e sue successive integrazioni e modificazioni.

     2. I predetti piani sono volti ad attuare un organico collegamento con gli obiettivi e le linee determinati dal piano regionale di sviluppo, dal relativo quadro di riferimento territoriale e dai programmi socio-economici provinciali, di cui alla predetta legge regionale n. 17 del 1986, con le dinamiche del mondo del lavoro e della produzione, con la mobilità dei lavoratori a livello settoriale e territoriale, anche sulla base delle indicazioni e delle rilevazioni dell'osservatorio regionale del mercato del lavoro di cui alla legge regionale 18 aprile 1985, n. 46 e sue successive integrazioni e modificazioni.

 

     Art. 3. Piano pluriennale.

     1. La Giunta regionale sottopone all'approvazione del Consiglio regionale, sentita la consulta regionale per la formazione professionale di cui al successivo articolo 6 e la commissione regionale per l'impiego, di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, una proposta di «Piano pluriennale delle attività di formazione professionale», predisposta secondo le procedure previste dal capo III della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, e sue successive integrazioni e modificazioni, entro il mese di giugno precedente il periodo di riferimento.

     2. Il piano pluriennale, oltre quanto previsto dall'articolo 14 della predetta legge regionale n. 17 del 1986, precisa:

     a) i fabbisogni di formazione professionale in relazione alla situazione ed alle previsioni di sviluppo socio-economico nonché all'andamento del mercato del lavoro, ai progetti di insediamento, riconversione e ristrutturazione dei diversi settori produttivi, quali emergono dalle indicazioni dell'osservatorio regionale del mercato del lavoro, dal programma regionale di sviluppo e dai piani settoriali regionali;

     b) gli obiettivi da raggiungere a livello regionale e provinciale, allo scopo di perseguire il riequilibrio territoriale e settoriale delle attività formative, nonché i progetti di orientamento professionale;

     c) le priorità delle attività formative riferite al quadro territoriale, ai settori produttivi, ai servizi;

     d) le modalità ed i criteri per le attività di formazione ed aggiornamento del personale impegnato nelle attività di formazione professionale;

     e) le previsioni finanziarie degli investimenti da effettuare per l'acquisto, la costruzione, l'adeguamento e la trasformazione delle strutture immobiliari e per l'acquisto delle attrezzature tecnico- didattiche, destinati alla realizzazione di iniziative formative;

     f) la previsione finanziaria, suddivisa per ciascun anno, per ogni tipo di intervento previsto dal programma medesimo;

     g) la modalità ed i criteri per far fronte a progetti urgenti connessi con processi di crisi produttive, di riconversione o ristrutturazione aziendale, di nuovi insediamenti produttivi e finalizzati a specifiche occasioni di impiego per i lavoratori interessati;

     h) i criteri, i metodi ed i parametri per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia delle iniziative formative e per i controlli sulla attuazione delle iniziative stesse;

     i) le modalità ed i termini per la verifica da parte del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, della congruenza dei piani annuali al piano pluriennale di formazione professionale;

     l) i requisiti, le modalità, i criteri e le procedure per il finanziamento, la rendicontazione e la gestione degli interventi previsti dalla presente legge.

     3. La proposta di piano pluriennale deve essere corredata da una relazione, predisposta dalla Giunta regionale, sulle iniziative formative realizzate nell'ambito del piano pluriennale precedente, anche sulla base di relazioni annuali predisposte dalle province e dalla città metropolitana.

 

     Art. 4. Piano annuale.

     1. La Giunta regionale, entro sei mesi e non oltre il mese di maggio di ciascun anno, sentita la consulta regionale per la formazione professionale di cui al successivo articolo 6, la commissione regionale per l'impiego, di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56 e la competente commissione consiliare permanente, approva il «Piano annuale delle attività di formazione professionale», per l'attuazione del piano pluriennale, in coerenza con gli obiettivi e le linee programmatiche indicati nel piano medesimo.

     2. Nel piano annuale devono essere precisati, oltre gli obiettivi di cui al precedente articolo 3:

     a) la tipologia, l'articolazione in fasi temporali e la ripartizione territoriale degli interventi formativi, con le relative previsioni finanziarie;

     b) i parametri per la determinazione dei finanziamenti da destinare a ciascun tipo di intervento formativo;

     c) le indicazioni finanziarie per ciascun intervento previsto dal piano stesso, comprese le attività di supporto di cui al successivo articolo 11;

     d) l'eventuale quota di partecipazione alle spese per i corsi convittuali o per corsi particolari, nonché le condizioni di partecipazione degli stranieri, comunitari ed extracomunitari, alle attività formative;

     e) l'indicazione dei criteri e delle modalità per la realizzazione di interventi urgenti ed imprevedibili finalizzati a specifiche occasioni di occupazione ed a progetti di riconversione e ristrutturazione aziendale, con le relative previsioni finanziarie;

     f) le procedure per l'eventuale modificazione delle iniziative durante le fasi di attuazione, per esigenze di carattere finanziario o di altra natura;

     g) i parametri per i controlli sull'attuazione e per l'esame di efficacia, con particolare riferimento ai risultati occupazionali, degli interventi formativi;

     h) i criteri e le modalità per i provvedimenti relativi alla mobilità del personale addetto alle attività formative;

     i) i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti formativi realizzabili con il contributo finanziario del Fondo Sociale Europeo (FSE) e con i fondi previsti da leggi nazionali, in particolare dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845;

     l) le istruzioni, le direttive e le indicazioni dei termini per la presentazione delle proposte formative;

     m) i criteri e le modalità per la selezione degli aspiranti allievi in presenza di un numero di domande di partecipazione superiore ai posti disponibili.

     3. La Giunta regionale è autorizzata fino alla emanazione del piano pluriennale ad approvare il piano annuale secondo le procedure di cui al precedente primo comma.

 

     Art. 5. Attribuzione delle funzioni.

     1. Tutte le funzioni amministrative nelle materie previste dalla presente legge, ad eccezione di quelle riservate alla Regione dal successivo secondo comma, sono attribuite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle province ed alla città metropolitana.

     2. Spettano alla Regione:

     a) le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutti gli interventi previsti dalla presente legge;

     b) la predisposizione e l'approvazione dei piani pluriennali ed annuali;

     c) la predisposizione e l'approvazione dello schema-tipo delle convenzioni da stipulare con i soggetti di cui al successivo articolo 18;

     d) la predisposizione e l'approvazione, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, degli indirizzi di programmazione didattica in relazione ad aree professionali specifiche;

     e) la predisposizione per la Comunità Economica Europea (CEE) dei piani e dei programmi operativi di Fondo sociale europeo relativi agli obbiettivi previsti dal Regolamento Comunitario n. 2052/88, o comunque riferentisi al fondo sociale europeo e l'approvazione ed il finanziamento dei relativi progetti. Trascorsi tre anni dalle attribuzioni delle funzioni amministrative alle province e alla città metropolitana di cui al precedente primo comma, in relazione all'evoluzione delle normative comunitarie e nazionali in materia di formazione professionale, sarà esaminata, con apposito provvedimento legislativo, la possibilità di attribuire alle province e alla città metropolitana, competenze amministrative relative alla materia di cui al presente comma;

     f) l'approvazione e l'inoltro al Ministero del lavoro e della previdenza sociale di progetti specifici di formazione a carico dei fondi previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, in particolare dall'articolo 18, lettera h) ed i) e dall'articolo 26;

     g) l'approvazione delle normative relative ai requisiti tecnici necessari per il riconoscimento dell'idoneità delle strutture e delle attrezzature adibite alla formazione professionale, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 18, lettera l), della legge 21 dicembre 1978, n. 845;

     h) la promozione e l'attuazione degli interventi di cui ai successivi articoli 11, 13 e 14.

     3. Sono, inoltre, riservati alla Regione i rapporti con gli organi centrali e periferici dello Stato e della Comunità Economica Europea nonché tutti gli adempimenti ad essa demandati dalle normative comunitarie e nazionali.

 

     Art. 6. Consulta regionale per la formazione professionale. [1]

 

Titolo II

ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

 

     Art. 7. Contenuti e finalità.

     1. Allo scopo di favorire scelte formative e professionali autonome e consapevoli, la Regione, in raccordo con quanto previsto con le norme sull'organizzazione del mercato del lavoro di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, tramite l'Assessorato competente in materia di formazione professionale, promuove ed organizza, tramite le province e la città metropolitana servizi ed attività di carattere formativo ed informativo diretti a fornire le conoscenze delle prospettive occupazionali, delle professioni e dei relativi percorsi formativi, delle dinamiche e delle trasformazioni in atto nel sistema produttivo nel mercato del lavoro.

     2. Per lo sviluppo delle attività di cui sopra la Regione, inoltre, individua sul territorio regionale n. 10 sedi di diffusione dell'informazione.

 

     Art. 8. Servizi ed attività.

     1. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 7, la Regione nell'ambito dei «Piani pluriennali ed annuali», deve prevedere:

     a) gli interventi per i soggetti coinvolti in processi di transizione dalla scuola al lavoro, dal lavoro al lavoro e dalla formazione al lavoro;

     b) le modalità di diffusione di informazioni quantitative e qualitative sul mercato del lavoro rivolte a genitori, allievi, insegnanti, lavoratori, operatori economici, alle parti sociali e alle associazioni con finalità formative e sociali;

     c) l'orientamento, anche in brevi cicli e su progetti specifici, per destinatari soggetti a gravi forme di demotivazione al lavoro;

     d) le modalità per elaborare sussidi per l'attività orientativa e provvedere alla loro diffusione attraverso tutti i mezzi di comunicazione;

     e) la promozione di iniziative di studi e di sperimentazione didattica;

     f) la realizzazione di ogni altra iniziativa comunque relativa alla materia del presente articolo;

     g) la promozione di opportune forme di integrazione e di coordinamento delle attività e del servizio di orientamento professionale con le iniziative assunte dalle competenti autorità scolastiche;

     h) le modalità di massima pubblicità degli interventi formativi finalizzati alla qualificazione e all'occupazione, sviluppando il raccordo con il sistema scolastico statale e con l'ufficio regionale del lavoro e massima occupazione e stipulando convenzioni con organi di stampa e radiotelevisivi a diffusione regionale.

     2. L'accesso alle attività ed ai servizi di orientamento è libero e gratuito.

     3. Per lo svolgimento delle attività di cui sopra le province e la città metropolitana possono stipulare convenzioni con enti di formazione professionale, con enti pubblici e con altri soggetti professionalmente idonei.

 

Titolo III

ORDINAMENTO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

 

     Art. 9. Tipologia delle attività formative.

     1. In relazione alle finalità di cui al precedente articolo 1, la Regione programma ed attua, sulla base delle iniziative previste dall'articolo 8 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, un sistema di formazione ed orientamento professionale, per consentire l'acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche necessarie per svolgere ruoli professionali di ogni livello, nei settori produttivi e nei servizi pubblici e privati, sia che si tratti di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, di lavoro associato che di attività professionali, mediante interventi corsuali strutturati ed interventi personalizzati.

     2. Gli interventi corsuali strutturati si distinguono, in relazione all'utente ed ai diversi livelli formativi, in:

     a) attività di formazione al lavoro, destinate ai giovani usciti dalla scuola dell'obbligo, dalle classi intermedie e dalla scuola secondaria superiore; rientrano in tali attività quelle che tendono ad integrare la preparazione culturale-scientifica degli allievi della secondaria superiore con conoscenze ed esperienze di natura professionale;

     b) attività di formazione professionale per lavoratori adulti occupati, titolari di contratti di apprendistato, per lavoratori autonomi od associati;

     c) attività di formazione finalizzata all'occupazione per giovani disoccupati, disoccupati di lunga durata, lavoratori in cassa integrazione e per titolari di contratti di formazione-lavoro;

     d) attività di formazione rivolte al conseguimento di patenti di mestiere o certificati di abilitazione, nonché per l'iscrizione ad albi professionali, richieste da specifica normativa comunitaria, nazionale o regionale;

     e) attività di formazione rivolte ai giovani laureati nonché ai ruoli manageriali ed imprenditoriali;

     f) attività di formazione dei soggetti in stato ed a rischio di emarginazione sociale; le categorie dei predetti soggetti sono individuate dal Consiglio regionale nell'ambito del «Piano pluriennale» di cui al precedente articolo 3.

     3. Gli interventi di formazione personalizzata si realizzano mediante:

     a) interventi di formazione a distanza;

     b) «stages» lavorativi presso strutture pubbliche o private, produttive di beni e/o servizi;

     c) borse o crediti di formazione per la partecipazione ad attività formative, anche se realizzate fuori dal territorio regionale.

 

     Art. 10. Destinatari delle attività formative.

     1. Gli interventi formativi sono rivolti a tutti i cittadini che abbiano assolto l'obbligo scolastico o che ne siano prosciolti, in possesso dei requisiti previsti per ciascun tipo di iniziativa, e mirano ad offrire opportunità formative ricorrenti lungo l'intero arco della vita di lavoro.

     2. Per quanto riguarda l'accesso ai diversi tipi di iniziative formative, è garantita l'eguaglianza di opportunità tra i cittadini, senza discriminazioni di sesso, di condizioni sociali o di ogni altro tipo.

     3. Allo scopo di realizzare i principi di parità di condizioni nell'accesso al lavoro, sono riservate, a persone di sesso femminile o a persone che si trovano in particolare posizione di difficoltà sul mercato del lavoro, specifiche azioni formative anche ai sensi e per gli effetti della legge 10 aprile 1991, n. 125.

     4. Alle iniziative formative possono essere ammessi anche stranieri comunitari ed extracomunitari, nell'ambito degli accordi internazionali e delle leggi vigenti, in particolare delle leggi 30 dicembre 1986, n. 943 e 28 febbraio 1990, n. 39.

     Le predette iniziative formative, sulla base dei citati accordi internazionali e delle normative nazionali, possono essere organizzate direttamente dalla Giunta regionale presso i paesi stranieri interessati.

     5. E' favorita la partecipazione dei soggetti portatori di menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali alle iniziative di formazione professionale, per agevolarne l'integrazione sociale e l'inserimento professionale nel mondo produttivo, anche attraverso corsualità specifiche.

     6. D'intesa con il Ministero di Grazia e Giustizia, sono realizzate attività corsuali per ristretti negli istituti di prevenzione e pena, minori ed adulti.

     7. L'iscrizione e la frequenza alle iniziative formative finanziate dalla Regione sono, di norma, gratuite.

     8. Per la frequenza di corsi a regime convittuale o semi-convittuale e di particolari tipi di corsi, può essere prevista una quota di partecipazione alle spese, la cui entità è fissata in sede di approvazione del «Piano annuale».

     9. Qualora l'accesso al corso preveda l'accertamento di particolare requisiti, attraverso selezioni, le relative prove attitudinali, saranno predisposte da istituti universitari o enti specializzati nella ricerca e selezione di personale.

 

     Art. 11. Attività di supporto.

     1. La Giunta regionale, a sostegno delle attività di cui al precedente articolo 9 e di orientamento professionale, promuove e attua, nell'ambito degli interventi previsti dal «Piano annuale»:

     a) le attività di formazione, aggiornamento riqualificazione degli operatori della formazione professionale impegnati nelle attività formative e di orientamento previste dalla presente legge, anche mediante iniziative a distanza;

     b) studi, ricerche, documentazioni, seminari, convegni finalizzati alla conoscenza dei fenomeni relativi all'occupazione, alla produzione, all'evoluzione della organizzazione del lavoro e dell'orientamento professionale;

     c) la sperimentazione e la produzione di programmi didattici e di sussidi tecnico-didattici, anche attraverso la utilizzazione di tecnologie multimediali, finalizzati anche alle attività di orientamento professionale;

     d) studi e ricerche per la definizione di criteri, metodi, parametri per la valutazione della efficienza e dell'efficacia delle iniziative formative;

     e) attività formative a carattere sperimentale per particolari specializzazioni.

     2. Per la progettazione e la realizzazione delle iniziative sopradette, la Giunta regionale può avvalersi:

     a) delle province e della città metropolitana;

     b) dell'Istituto Regionale di Studi e Ricerche per la programmazione economica del Lazio (IRSPEL);

     c) dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL);

     d) delle Università;

     e) di Enti di formazione professionale, di organismi culturali e di ricerca, pubblici e privati;

     f) di società specializzate.

 

     Art. 12. Struttura degli interventi formativi.

     1. Gli interventi corsuali sono articolati secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge quadro in materia di formazione professionale 21 dicembre 1978, n. 845.

     2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato competente in materia di formazione professionale, stabilisce gli indirizzi della progettazione didattica degli interventi formativi nonché delle attività di formazione ed aggiornamento del personale docente e non:

     1) in conformità alla disciplina nazionale delle qualifiche professionali ed in rapporto ad aree professionali specifiche;

     2) tenendo in considerazione i criteri seguenti:

     a) apporti specifici delle diverse proposte formative;

     b) brevità ed essenzialità dei corsi e dei cicli formativi, strutturazione modulare e adozione di sistemi di alternanza tra esperienze formative ed esperienze di lavoro;

     c) crescita della personalità degli allievi attraverso l'acquisizione di una cultura professionale non puramente addestrativa e mansionale;

     d) unitarietà metodologica tra contenuti tecnologici, scientifici e culturali;

     e) rispetto dei livelli scolastici di partenza e della eventuale esperienza professionale degli allievi;

     f) esigenze socio-economiche locali.

     2. Gli indirizzi definiscono per ogni tipo di intervento:

     a) il grado di preparazione e le capacità professionali da raggiungere ai vari livelli di formazione;

     b) i titoli di studio e/o i requisiti professionali necessari per l'insegnamento nelle attività formative, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 9, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e della contrattazione collettiva;

     c) i requisiti minimi di ammissione in rapporto ai progetti formativi;

     d) le attrezzature tecnico-didattiche necessarie;

     e) il monte di ore minimo e massimo del percorso formativo;

     f) i contenuti delle prove finali di accertamento, ove previste.

     3. Per particolari progetti corsuali, in funzione della loro specificità, la Giunta regionale si riserva di valutarne, di volta in volta, il contenuto al fine di consentirne l'ammissibilità.

     4. Per particolari specifiche esigenze, nel piano annuale possono essere previsti interventi di breve durata e seminari di studi e di aggiornamento, anche residenziali.

     5. La Giunta regionale per l'elaborazione e l'aggiornamento di quanto previsto nel presente articolo può avvalersi degli enti di cui al secondo comma del precedente articolo 11, oppure della consulenza di docenti di formazione professionale e di esperti esterni. Ai predetti docenti ed esperti spetta un compenso determinato dalla Giunta regionale.

 

     Art. 13. Raccordi con il sistema scolastico.

     1. Al fine di instaurare forme di collegamento tra il sistema formativo regionale ed il sistema scolastico, la Regione, anche tramite le province e la città metropolitana:

     a) attiva accordi per utilizzare le sedi degli istituti di istruzione secondaria superiore e le attrezzature di cui sono dotate, secondo le norme previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

     b) mette a disposizione del sistema scolastico attrezzature e personale idonei allo svolgimento di attività di lavoro e di formazione tecnologica nell'ambito della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore;

     c) approva provvedimenti, intesi a consentire condizioni di reciprocità, per l'utilizzazione delle strutture, delle attrezzature e del personale;

     d) adotta, per gli allievi della formazione professionale che abbiano superato l'età dell'obbligo scolastico senza aver conseguito il relativo titolo di studio, misure idonee a favorire la necessaria integrazione con le attività scolastiche per il conseguimento del titolo medesimo;

     e) promuove iniziative di formazione professionale, rivolte a studenti delle scuole secondarie superiori, per assecondare una migliore preparazione professionale rispetto alle opportunità offerte dal mercato del lavoro;

     f) promuove progetti finalizzati allo sviluppo di un sistema di formazione permanente.

     2. Le iniziative di cui al precedente comma sono attuate previa intesa con le competenti autorità scolastiche sulla base, ove occorra, di apposite convenzioni.

 

     Art. 14. Raccordi con il sistema produttivo.

     1. Le strutture formative possono attivare accordi con le imprese per consentire agli allievi dei corsi di effettuare periodi di tirocinio pratico e di esperienza in particolari impianti e macchinari o in specifici processi di produzione, oppure per applicare un sistema di alternanza tra studio e lavoro.

     2. Il tirocinio e le esperienze di cui al precedente comma costituiscono attività formativa.

     3. Gli allievi ed il personale docente, per lo svolgimento delle suddette attività, devono essere coperti da assicurazioni contro i rischi di infortunio. Deve essere inoltre assicurata la completa copertura delle imprese e del loro personale dai rischi di responsabilità civile.

 

     Art. 15. Attestati di idoneità e certificati di frequenza.

     1. Al termine dei corsi diretti al conseguimento di una qualifica o di una specializzazione, ai partecipanti ritenuti idonei, a seguito di una prova finale, viene rilasciato un attestato in base al quale sono assegnate, dagli organismi competenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le qualifiche o le specializzazioni valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale, ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

     2. L'attestato di cui sopra costituisce titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi nonché per l'ammissione alle diverse classi della scuola secondaria superiore, secondo le modalità previste dal relativo ordinamento, ai sensi degli articoli 11 e 14 della predetta legge n. 845.

     3. Al termine dei cicli intermedi o dei corsi per i quali siano previsti prove finali ed il conseguimento di attestati di qualifica, vengono rilasciati certificati di frequenza oppure, ove sia stato accertato il profitto raggiunto, di frequenza-profitto.

     4. L'attestato di qualifica o di specializzazione, di cui al precedente primo comma, sottoscritto dal presidente della commissione esaminatrice e dal legale rappresentante del soggetto gestore, viene rilasciato a cura della Regione, delle province o della città metropolitana, per i corsi di rispettiva competenza.

 

     Art. 16. Prove di accertamento.

     1. Ai corsi di formazione professionale, che si concludono con prove finali di accertamento di idoneità, vengono ammessi allievi che abbiano frequentato almeno i 4/5 delle ore di formazione previste dall'intero intervento corsuale, oppure, in caso contrario, previo parere favorevole del collegio dei docenti.

     2. Ove previsto, il passaggio da un ciclo formativo all'altro di un medesimo corso avviene, alla fine di ciascun ciclo, tramite prove intermedie, espletate dai docenti del corso, secondo le modalità stabilite dagli indirizzi didattici del corso. A tali prove sono ammessi anche allievi esterni che aspirino a frequentare un ciclo intermedio o terminale, purché in possesso dei requisiti di ammissione previsti dai predetti indirizzi.

     3. La ripetizione di un ciclo, consentita una sola volta, e l'ammissione al ciclo successivo sono decisi dai docenti del corso, in sede di prova intermedia interna.

 

     Art. 17. Composizione della commissione esaminatrice.

     1. Le prove finali, di cui al precedente articolo 16, si svolgono dinanzi a commissioni esaminatrici, nominate dalla Regione, dalle province e dalla città metropolitana, secondo la rispettiva competenza, composte da:

     a) il presidente, designato dall'Assessore regionale competente in materia di formazione professionale;

     b) un esperto designato dalla provincia competente o dalla città metropolitana;

     c) un esperto del Ministero della pubblica istruzione, designato dal Provveditore agli studi competente per territorio;

     d) un esperto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, designato dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

     e) un esperto designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori a livello regionale, presenti nella consulta di cui al precedente articolo 6;

     f) un esperto designato dalle organizzazioni imprenditoriali o professionali di categoria a livello regionale, presenti nella consulta di cui al precedente articolo 6;

     g) un rappresentante dell'ente gestore;

     h) due docenti interni per ciascun corso interessato agli esami, scelti, prioritariamente, tra i docenti di materie professionali.

     2. La commissione si intende legittimamente costituita anche nel caso in cui siano stati designati il Presidente ed almeno quattro membri.

     3. Ai membri della commissione esaminatrice, compresi i dipendenti pubblici, spetta, a carico dell'ente gestore e per ogni giornata di seduta, un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60 e sue successive integrazioni e modificazioni ed il rimborso, se dovuto, delle spese di viaggio.

     4. Per i corsi diretti al conseguimento di abilitazione all'esercizio di una professione, disciplinati da normative dello Stato o della Regione, la commissione esaminatrice è costituita nel rispetto della normativa stessa.

 

     Art. 18. Attuazione degli interventi formativi.

     1. I progetti formativi e gli altri interventi previsti dal piano annuale sono realizzati esclusivamente presso le strutture di cui al successivo articolo 19, gestite da:

     a) province e città metropolitana;

     b) enti di formazione, di cui all'articolo 5, lettera b), della legge 21 dicembre 1978, n. 845;

     c) enti bilaterali costituiti sulla base di accordi nazionali tra associazioni imprenditoriali e organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

     d) organismi, pubblici e privati, aventi tra i loro fini la formazione professionale, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, lettera b) della citata legge n. 845;

     e) imprese o loro consorzi, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 5, lettera b), punti n. 2) e 7), della citata legge n. 845.

     2. I corsi riservati ai giovani che abbiano assolto l'obbligo scolastico, finalizzati all'acquisizione di una qualificazione di base, sono realizzati esclusivamente presso i centri di formazione professionale di cui al successivo articolo 19 e gestiti:

     a) dalle province e dalla città metropolitana;

     b) dagli enti di formazione, di cui al precedente comma, lettera b), che abbiano gestito, in regime di convenzione, attività formative per giovani previsti dall'articolo 12, punti 1) e 6) della legge regionale n. 14 del 1978.

     3. Le imprese e i loro consorzi possono realizzare, mediante convenzione:

     a) «stages» formativi;

     b) azioni formative destinate a specifiche occasioni di impiego, alla riqualificazione, al perfezionamento ed alla specializzazione del personale delle imprese medesime;

     c) azioni formative rivolte a titolari di contratto di formazione- lavoro ed agli apprendisti.

 

     Art. 19. Strutture formative.

     1. Gli interventi formativi previsti dalla presente legge si attuano sia presso apposite strutture denominate centri di formazione professionale che presso strutture aziendali o altre strutture idonee allo svolgimento di attività formative.

     2. I centri di formazione professionale (C.F.P.) sono strutture didattiche, monosettoriali o plurisettoriali, destinate in modo permanente ed esclusivo alle attività di formazione professionale; i centri debbono, in misura adeguata alla quantità ed alla qualità delle attività formative che in essi si svolgono, essere dotati di strutture immobiliari, di laboratori, di servizi generali ed igienico-sanitari, di attrezzature tecnico-didattiche e di personale direttivo, docente, amministrativo ed ausiliario.

     3. I centri e le relative attrezzature debbono possedere i requisiti tecnici stabiliti, ai sensi dell'articolo 18, lettera l), della legge del 21 dicembre 1978, n. 845, con provvedimento della Giunta regionale ai sensi del precedente articolo 5, secondo comma, lettera g). Il riconoscimento della idoneità dei centri di formazione professionale e delle strutture alternative ed aziendali viene effettuato con provvedimento delle province e della città metropolitana.

     3 bis. Le modalità di svolgimento degli interventi formativi tesi all'aggiornamento dei lavoratori autonomi nel campo del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura che si realizzano con moduli formativi che prevedono un numero limitato di lezioni teoriche e si svolgono nei luoghi dove è esercitata la relativa attività saranno definite con apposito regolamento che tenga conto delle peculiarità ed esigenze formative dei settori di intervento [2].

     4. I centri possono articolarsi in sedi formative distaccate, purché le stesse abbiano ottenuto l'idoneità ai sensi del precedente terzo comma.

     5. All'organizzazione ed al funzionamento di ogni centro di formazione professionale è preposto un direttore, nominato dal soggetto gestore delle attività formative.

     6. Presso ogni centro di formazione professionale, inoltre, sono previsti, con i compiti di cui ai successivi articoli:

     a) il collegio dei docenti;

     b) il comitato di partecipazione sociale.

     7. La istituzione di nuovi centri di formazione professionale, oltre quelli esistenti nell'anno formativo 1990/91, deve essere prevista nell'ambito del «Piano pluriennale».

 

     Art. 20. Compiti del collegio dei docenti.

     1. Sono compiti del collegio dei docenti:

     a) formulare proposte in ordine alle modalità di funzionamento didattico-organizzativo del C.F.P., alla ripartizione dell'orario di lavoro e delle cattedre sulla base degli ordinamenti didattici, alle attività complementari per gli allievi;

     b) provvedere alla scelta dei libri di testo e proporre l'adozione di sussidi e di particolari attrezzature tecnico-didattiche;

     c) valutare periodicamente l'andamento complessivo dell'attività didattica e verificare l'efficacia del programma didattico in rapporto agli obiettivi prefissati proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività formativa;

     d) formulare i pareri previsti dal precedente articolo 16, primo comma.

     2. Il collegio dei docenti è l'organo di progettazione e programmazione didattica del centro di formazione professionale, nell'ambito degli indirizzi di progettazione didattica di cui al precedente articolo 12, esso è composto da tutti i docenti e, nei centri plurisettoriali, per adempiere ai suoi compiti, si articola in commissioni di settore. Il suo funzionamento è disciplinato da un regolamento interno, conforme ad un regolamento tipo approvato dalla Giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Il direttore del centro di formazione professionale fa parte di diritto del collegio dei docenti e lo presiede.

 

     Art. 21. Compiti del comitato di partecipazione sociale.

     1. Il comitato di partecipazione sociale:

     a) formula proposte per la migliore organizzazione didattica del centro, per le iniziative sperimentali ed integrative e per eventuali attività di recupero in favore degli allievi;

     b) esprime parere obbligatorio nell'attuazione dei servizi sociali in favore degli allievi e nell'impiego dei relativi stanziamenti.

 

     Art. 22. Composizione e funzionamento del comitato di partecipazione sociale.

     1. Il comitato di partecipazione sociale è composto da:

     a) il direttore del centro di formazione professionale;

     b) un rappresentante del personale, eletto in assemblea con votazione a scrutinio segreto;

     c) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori presenti nella consulta di cui al precedente articolo 6;

     d) un rappresentante designato dalle organizzazioni dei datori di lavoro, dei lavoratori autonomi e del movimento cooperativo, nei settori produttivi in cui sopra opera il centro e presenti nella consulta di cui al precedente articolo 6;

     e) un rappresentante designato dall'ente gestore;

     f) un rappresentante degli allievi eletto dall'assemblea degli allievi.

     2. Spetta al direttore del centro promuovere, in prima costituzione, entro trenta giorni dall'inizio dell'anno formativo e successivamente entro trenta giorni dalla scadenza, le designazioni di cui al precedente comma ed indire le elezioni dei rappresentanti del personale e degli studenti.

     3. Il comitato di partecipazione sociale dura in carica tre anni; i membri che decadono vengono sostituiti, con le modalità di cui al precedente comma.

     4. Il funzionamento del comitato è disciplinato da un regolamento interno conforme ad un regolamento-tipo approvato dalla Giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 23. Convenzione con i soggetti gestori.

     1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, i soggetti di cui al precedente articolo 18 debbono presentare, nel rispetto delle modalità previste dai piani pluriennali ed annuali, appositi progetti.

     2. Le convenzioni con i soggetti di cui al precedente articolo 18, lettera b) e c) precisano compiti e responsabilità reciproci relativamente a:

     a) le attività formative, la sede di svolgimento, la durata e il numero di allievi previsti;

     b) le eventuali attività dei C.F.P. relativi all'orientamento professionale, alla osservazione del mercato del lavoro e alle politiche formative occupazionali;

     c) l'obbligo di applicare i contratti nazionali di lavoro di categoria al personale dipendente con contratto di lavoro subordinato;

     d) l'entità del finanziamento pubblico e le modalità di erogazione, di utilizzazione e di restituzione delle somme non utilizzate;

     e) l'obbligo di accettare la vigilanza sullo svolgimento delle attività e sull'utilizzazione del finanziamento erogato, anche mediante ispezioni e controlli;

     f) l'obbligo di osservare e di fare osservare tutte le disposizioni anche di carattere tecnico, in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, di prevenzione e di infortuni sul lavoro;

     g) l'obbligo da parte del soggetto gestore, di provvedere a tutte le anticipazioni finanziarie necessarie per lo svolgimento delle attività convenzionate.

     3. Le convenzioni, con i soggetti di cui al precedente articolo 18, lettera d), determinano, oltre a quanto previsto dal precedente secondo comma:

     a) gli oneri finanziari a carico delle due parti, assicurando la partecipazione ai costi dell'impresa interessata;

     b) gli eventuali obblighi nei confronti dei lavoratori conseguenti alle iniziative formative, compresi gli obblighi di assunzione per i disoccupati;

     c) le modalità per l'accertamento dei livelli professionali raggiunti, nonché le condizioni per l'eventuale rilascio degli attestati regionali;

     d) le attività formative che possono svolgersi in collaborazione con i centri di formazione professionale.

     4. Le convenzioni di cui al presente articolo, relative alle attività formative previste al precedente articolo 18, secondo comma, hanno durata pluriennale, comunque non eccedente quella del piano pluriennale, con impegni di spesa da assumere annualmente e debbono prevedere l'obbligo, per l'ente di formazione, di tenere la gestione amministrativa-contabile dei relativi finanziamenti presso un'unica sede.

     5. Tutte le convenzioni di cui alla presente legge sono esenti, ai sensi e per gli effetti del penultimo comma dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, da ogni tipo di imposta o tassa.

 

     Art. 24. Revoca delle convenzioni.

     1. In caso di inosservanza degli obblighi e delle disposizioni previsti nella convenzione, previa diffida a provvedere entro congruo termine, la convenzione deve essere risolta ed effettuato l'eventuale recupero delle sovvenzioni erogate, fatte salve le spese sostenute e ritenute ammissibili. Contestualmente, debbono essere adottati provvedimenti idonei a consentire la continuità delle attività formative in atto al momento della risoluzione della convenzione.

 

     Art. 25. Finanziamenti delle attività.

     1. Nel «Piano annuale» devono essere indicati i parametri per la determinazione dei finanziamenti da destinare a ciascun tipo di intervento previsto dalla presente legge.

     2. I predetti finanziamenti sono destinati a coprire:

     a) le spese generali, di organizzazione e gli oneri connessi con l'obbligo di cui al precedente articolo 23, secondo comma, lettera g), di tutti gli interventi previsti, comprese le spese per la preparazione dei programmi didattici e per l'orientamento professionale;

     b) le spese per il trattamento economico ed i relativi oneri riflessi del personale docente e non docente, impegnato nelle attività;

     c) le spese per l'attuazione di provvidenze in favore degli allievi, compresa l'eventuale erogazione di indennità di frequenza e le spese per il regime convittuale e/o semiconvittuale;

     d) le spese per gli immobili, relative attrezzature tecnico-didattiche ed arredi;

     e) le spese per materiali tecnico-didattici e di consumo;

     f) l'ammontare delle borse e dei crediti di formazione;

     g) le spese per l'attuazione degli interventi di cui al precedente articolo 11;

     h) le spese per ogni altro tipo di intervento previsto dalla presente legge, comprese quelle relative alla attribuzione delle funzioni amministrative alle province ed alla città metropolitana.

     3. I versamenti effettuati per l'attuazione degli interventi formativi di cui alla presente legge rientrano tra quelli previsti dall'articolo 8, punto 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

 

     Art. 26. Concorso finanziario CEE.

     1. Gli interventi formativi previsti dalla presente legge debbono essere predisposti ed attuati in modo da poter usufruire dell'eventuale concorso finanziario previsto dalle decisioni e dai regolamenti di gestione dei fondi CEE.

 

     Art. 27. Assistenza tecnica, vigilanza e controllo delle attività.

     1. La Giunta regionale esercita, attraverso l'Assessorato competente in materia di formazione professionale, le funzioni inerenti:

     a) l'assistenza tecnica per il miglior conseguimento dei fini perseguiti dalla presente normativa;

     b) il raccordo con le istituzioni nazionali ed internazionali preposte allo sviluppo della formazione professionale e del mercato del lavoro sul piano tecnico, culturale ed economico, favorendo l'accesso degli aventi diritto a tutte le risorse economiche utilizzabili in essere od in fieri.

     2. La vigilanza ed i controlli sulle attività di formazione professionale vengono esercitate, dalla Regione, dalle province e dalla città metropolitana, secondo le rispettive competenze, con periodicità almeno semestrale e, comunque, almeno una volta durante lo svolgimento degli interventi formativi.

 

     Art. 28. (Rendicontazione). [3]

     1. Entro novanta giorni dal termine degli interventi i soggetti gestori devono presentare certificazione rilasciata da persona o società iscritta nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474. Detta certificazione deve attestare la corretta imputazione del finanziamento pubblico alle voci di spesa indicate nei preventivi finanziari approvati dall'Amministrazione nonché la conformità alla disciplina nazionale e comunitaria vigente dei titoli originali di costo e/o di spesa. In caso di corsi finanziati con risorse comunitarie, i soggetti gestori, entro il termine indicato nella convenzione o successivamente disposto dalla Regione, devono presentare un rendiconto delle spese, oggetto di verifica da parte degli uffici competenti in materia, secondo quanto disposto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore [4].

     2. Contestualmente alla presentazione della certificazione di cui al comma 1 devono essere restituite le somme non utilizzate e le eventuali somme relative ad attività finanziate e non svolte.

     3. In ogni caso la documentazione contabile, costituita da titoli originali di costo e/o di spesa è conservata a cura dei soggetti gestori nei propri uffici e l'Amministrazione si riserva comunque di effettuare controlli a campione anche mediante ispezioni presso le sedi degli enti.

     4. In seguito all’avvenuta presentazione della certificazione o del rendiconto, secondo quanto indicato dal comma 1, gli uffici competenti, espletate le necessarie verifiche, provvedono all’erogazione dell’eventuale saldo o all’eventuale recupero di somme già erogate non utilizzate o non correttamente spese [5].

     5. Il costo relativo alla certificazione è considerato spesa eleggibile.

     6. Per le attività formative già approvate alla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti gestori hanno facoltà di avvalersi della precedente normativa in materia di rendicontazione.

 

     Art. 29. Servizi e diritti degli allievi.

     1. La Regione, le province e la città metropolitana promuovono tutte le iniziative necessarie per rendere effettivo il diritto dei cittadini alla formazione professionale predisponendo, in relazione a quanto previsto nei singoli piani annuali e nei limiti degli stanziamenti disponibili, interventi atti a garantire:

     a) la fornitura gratuita del materiale tecnico-didattico, ed ogni altro sussidio didattico di uso collettivo ed in particolare del materiale utile alla sperimentazione didattica;

     b) la fruizione di contributi per le spese di trasporto;

     c) la fruizione della mensa nei casi in cui tale servizio sia ritenuto necessario;

     d) la istituzione di corsi a regime convittuale o semiconvittuale;

     e) la concessione di indennità di presenza, nella misura da stabilirsi in sede di approvazione del piano annuale, fatti salvi i diritti e le provvidenze stabiliti con leggi dello Stato che non sono cumulabili con l'indennità stessa;

     f) gli interventi specifici in favore di minorati, di invalidi civili per causa di lavoro e di servizio, che possono tradursi in servizi di accompagnamento e/o di trasporto, in lezioni individuali o collettive aventi carattere integrativo, nell'adattamento del posto di formazione, nelle prestazioni di insegnanti di sostegno e di operatori sociali.

     2. La frequenza dei corsi previsti dalla presente legge è equiparata a quella dei corsi scolastici per quanto concerne le agevolazioni relative ai mezzi di trasporto.

     3. Gli allievi hanno diritto di richiedere, secondo la normativa statale, il differimento del servizio militare di leva ai sensi dell'articolo 13 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

     4. Tutti gli adulti che frequentano corsi di formazione professionale sono ammessi alle agevolazioni previste dall'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300 ed usufruiscono dei diritti da questa riconosciuti in ordine alla tutela della dignità dei lavoratori e delle libertà sindacali.

     5. I frequentanti le attività formative hanno diritto a riunirsi in assemblea, secondo le modalità definite da un regolamento-tipo approvato dalla Giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 30. Assicurazioni.

     1. Tutti gli allievi dei corsi istituiti, convenzionati, autorizzati, secondo le norme della presente legge, sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro, dovendosi considerare quali datori di lavoro, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, tutti i soggetti cui i corsi e le iniziative formative fanno capo.

     2. Altra assicurazione, da stipularsi a cura del soggetto gestore, copre ogni infortunio degli allievi che possa verificarsi nel tragitto dal luogo di tirocinio alla sede del corso e viceversa, nello svolgimento delle attività didattiche, ivi comprese quelle svolte in azienda o in luoghi diversi dalla sede dei corsi, culturali, ricreative e sportive promosse dai soggetti responsabili dei corsi, anche in orario extrascolastico.

     3. Tali assicurazioni devono coprire anche i rischi previsti alla lettera f), primo comma, del precedente articolo 29.

 

     Art. 31. Libretto formativo personale.

     1. All'atto della prima iscrizione ad un corso di formazione professionale di cui alla presente legge, ogni allievo viene munito di un libretto formativo personale, nel quale viene registrato il suo «curriculum» formativo ed in particolare:

     a) natura del corso, durata e materia d'insegnamento;

     b) caratteristiche e durata del tirocinio e delle esercitazioni pratiche;

     c) risultati delle prove di esame sia intermedi che finali.

     Nel predetto libretto devono essere riportati i dati relativi ad ulteriori corsi di formazione frequentati successivamente dall'allievo.

     2. Il modello del libretto è unico per tutta la Regione ed è approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di formazione professionale.

 

     Art. 32. Trasferimento centri regionali di formazione professionale.

     1. le funzioni amministrative della Regione in ordine alla gestione dei centri regionali di formazione professionale e delle altre attività formative direttamente gestite dalla Regione ai sensi della legge regionale n. 14 del 1978 sono attribuite per il rispettivo territorio, alle province ed alla città metropolitana.

     2. Il personale di ruolo della Regione in servizio presso i predetti centri o presso altre strutture formative, alla data di entrata in vigore della presente legge, viene assegnato funzionalmente alle province ed alla città metropolitana, nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 31 della legge regionale 21 aprile 1988, n. 24.

     3. Il predetto personale resta o viene inserito nel ruolo regionale della formazione professionale che si trasforma in un ruolo ad esaurimento e conserva integralmente lo stato giuridico ed economico del restante personale regionale nonché la retribuzione complessiva percepita al momento dell'assegnazione.

     4. La ricognizione del personale da inserire nel predetto ruolo ad esaurimento viene effettuata con provvedimento della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

     5. Il personale che abbia prestato servizio presso i centri regionali di formazione professionale e le altre attività formative gestite direttamente dalla Regione, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato negli anni formativi 1990-1991 e/o 1991-1992, assunto con deliberazione della Giunta regionale per sopperire ad esigenze derivanti da carenze di organico ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 17 aprile 1979, n. 86, viene, in relazione alle esigenze delle attività formative dei centri e delle strutture formative regionali, mantenuto in servizio fino al trasferimento dei centri e delle strutture citate alle province ed alla città metropolitana. Al momento del trasferimento delle predette strutture il citato personale viene assegnato alle province ed alla città metropolitana, destinatarie delle strutture medesime, ed inserito nell'elenco del personale di cui al successivo articolo 45, primo comma.

     6. I beni mobili ed immobili costituenti le strutture dei centri regionali di formazione professionale sono ceduti in uso alle province ed alla città metropolitana nel cui territorio sono situati, con apposito provvedimento della Giunta regionale.

     7. Le province e la città metropolitana provvedono alla gestione diretta degli interventi formativi, nelle strutture trasferite dalla Regione o altrimenti acquisite o costituite, ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 [6].

 

     Art. 33. Aziende speciali finalità ed attribuzioni.

     1. Le province e la Città metropolitana per l'attuazione degli interventi formativi previsti dal "Piano annuale" svolgono in particolare i seguenti compiti [7]:

     a) gestione dei centri regionali di formazione professionale ed attuazione di interventi formativi presso sedi formative alternative, presso strutture formative aziendali e presso gli istituti di prevenzione e pena nonché la gestione delle attività formative in agricoltura;

     b) gestione dei convitti connessi con iniziative a carattere convittuale e/o semiconvittuale;

     c) rilevare e gestire i centri e le sedi formative gestite da comuni in convenzione con la Regione;

     d) rilevare e gestire gli interventi formativi in agricoltura attualmente svolti dall'Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio (ERSAL), mediante convenzione con la Regione.

     2. Le Province e la Città metropolitana svolgono, inoltre, su autorizzazione della Regione i seguenti compiti [8]:

     a) attività di studio, di ricerca, di documentazione, di sperimentazione, anche didattica, e di informazione nel campo della formazione e dell'orientamento professionale;

     b) assistenza tecnico-didattica per la elaborazione di specifici progetti formativi nell'ambito del territorio di competenza, connessi in particolare, con casi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro;

     c) organizzazione e gestione di corsi di aggiornamento, qualificazione e riqualificazione del personale impegnato nelle iniziative di formazione e di orientamento professionale;

     d) rilevare e gestire, in caso di assenza di proposte da parte di altri enti di formazione, i centri di formazione professionale di enti che ne dismettano la gestione nonché concorrere, con diritto di prelazione, a rilevare la gestione di detti centri in presenza di proposte avanzate da altri enti di formazione.

 

     Art. 34. Personale dell'azienda speciale.

     1. In fase di prima attuazione le province e la città metropolitana per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 33 si avvalgono [9]:

     a) del personale dipendente della Regione che presta servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso i centri regionali di formazione professionale e presso altre sedi formative;

     b) del personale in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato regolato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli operatori del sistema regionale di formazione professionale convenzionata (CCNL), presso i centri di formazione professionale gestiti dai comuni e dall'ERSAL in convenzione con la Regione.

 

Titolo IV

FORMAZIONE PROFESSIONALE DEGLI ARTIGIANI E DEGLI APPRENDISTI

 

     Art. 35. Formazione degli artigiani.

     1. La Regione ai sensi ed agli effetti dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 443, provvede ad attuare iniziative formative nel settore dell'artigianato, per promuovere lo sviluppo della professionalità dei lavoratori, e l'inserimento dei giovani nelle attività lavorative del comparto, in coerenza con le finalità e gli obiettivi della programmazione, previsti dalla presente legge, in materia di formazione professionale.

     2. Le attività formative, di cui al precedente comma comprendono:

     a) corsi di qualificazione di base per giovani di età inferiore ai 25 anni;

     b) corsi teorici per apprendisti;

     c) attività di formazione imprenditoriale e di riqualificazione, aggiornamento e perfezionamento di imprenditori artigiani.

 

     Art. 36. Formazione degli apprendisti.

     1. La formazione professionale di giovani e di apprendisti per le imprese artigiane, ai sensi dell'articolo 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, si fonda sull'alternanza dell'esperienza di lavoro con la formazione teorica e tende a conferire agli stessi le nozioni indispensabili per il conseguimento della relativa qualifica e gli elementi di formazione sociale per un cosciente inserimento nel lavoro.

     2. L'insegnamento teorico deve svolgersi mediante un congruo numero- ore di formazione possibilmente concentrato in un unico periodo dell'anno e si attua mediante idonei cicli promossi o autorizzati dalle province e dalla città metropolitana.

     3. La durata e le modalità di svolgimento dei cicli formativi per i giovani e per gli apprendisti, nonché i relativi moduli didattici, qualora non fossero previsti dai contratti collettivi, vengono determinati, dalla Giunta regionale sentita la consulta regionale per la formazione professionale, in rapporto al diverso grado di difficoltà di apprendimento dei mestieri artigiani.

     4. Le capacità professionali, conseguite dai giovani e dagli apprendisti tramite l'esperienza di lavoro e la frequenza dei cicli di formazione, vengono accertate mediante una prova finale svolta nei modi e nei termini fissati dai precedenti articoli 15, 16 e 17. Tale prova ha, per gli apprendisti, il valore previsto dall'articolo 18 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.

 

     Art. 37. Convenzioni con imprese artigiane.

     1. La Giunta regionale individua, nell'ambito degli obiettivi e degli interventi per il settore artigiano e previa consultazione della commissione regionale per l'artigianato, i mestieri artigiani tipici da incentivare e quelli per la cui conservazione sia particolarmente necessario l'apprendimento nell'ambito della impresa artigiana.

     2. Alle imprese che operano nei suddetti mestieri può essere riconosciuta, dalla Giunta regionale su proposta delle province e della città metropolitana, previo parere della consulta per la formazione professionale, la funzione di bottega scuola e al titolare la funzione di istruttore artigiano, purché:

     a) le imprese siano dotate di laboratori ed attrezzature tecniche idonee;

     b) gli imprenditori abbiano i requisiti previsti dalla legge regionale 5 febbraio 1975, n. 20;

     c) gli imprenditori si impegnino a curare la formazione professionale specifica nel mestiere, sotto la loro diretta e personale responsabilità.

     3. Con le imprese suddette, le province e la città metropolitana, stipulano una convenzione per la realizzazione di interventi formativi rivolti agli apprendisti ed ai giovani di età inferiore ai 25 anni.

     4. La convenzione definisce:

     a) la qualifica professionale;

     b) il progetto di formazione e le modalità di attuazione;

     c) la durata globale dell'intervento e dell'insegnamento teorico;

     d) il numero degli allievi;

     e) l'entità e le modalità di concessione dei finanziamenti.

 

     Art. 38. Contenuto delle convenzioni.

     1. Il progetto di formazione deve prevedere le modalità ed i contenuti dell'insegnamento teorico, per un minimo del 15 per cento delle ore settimanali, da impartire presso il più vicino ed idoneo centro di formazione professionale e viene elaborato congiuntamente dall'impresa artigiana e dalla direzione del C.F.P.

     2. Il titolare dell'impresa artigiana convenzionata, in qualità di istruttore artigiano, ha il compito di trasmettere le proprie capacità tecniche e professionali e le nozioni relative alla gestione dell'impresa artigiana.

     3. La convenzione può essere risolta prima della scadenza qualora sia accertata, dai competenti organi, la perdita dei requisiti previsti dal secondo comma del precedente articolo 37 o quando vengano rilevate persistenti carenze nell'attuazione dei progetti formativi o inosservanza dei contratti di lavoro o di norme sulla legislazione sociale e antinfortunistica.

     4. A conclusione del progetto formativo gli allievi sostengono una prova finale per il conseguimento dell'attestato di qualifica o di specializzazione, come previsto dal precedente articolo 36, quarto comma.

     5. Alle imprese artigiane convenzionate sono concessi finanziamenti da determinarsi in sede di approvazione del piano annuale delle attività di formazione professionale.

 

Titolo V

AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI CORSI PRIVATI NON FINANZIATI

 

     Art. 39. Corsi di formazione professionale non finanziati.

     1. Nell'ambito della libertà di insegnamento previsto dalla Costituzione e nel rispetto delle normative fissate dalla presente legge per la organizzazione e la gestione delle attività formative, i gestori privati, le scuole pubbliche, gli enti pubblici e le imprese possono richiedere l'autorizzazione allo svolgimento di corsi di formazione professionale conformi a quelli previsti dalla presente legge, senza alcuna spesa da parte della Regione.

     2. Sono requisiti indispensabili per ottenere l'autorizzazione allo svolgimento dei corsi di formazione professionale:

     a) l'idoneità delle strutture e delle attrezzature da destinare in modo esclusivo alle attività didattiche, in relazione alla tipologia delle attività formative, ed alle norme antinfortunistiche e igienico-sanitarie, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 18, lettera l) della legge 21 dicembre 1978, n. 845;

     b) la conformità dei corsi, per i quali si chiede l'autorizzazione, per quanto attiene il numero minimo delle ore, i profili professionali, i requisiti di ammissione degli allievi, agli indirizzi di progettazione didattica di cui al precedente articolo 12;

     c) la conformità dei requisiti professionali del personale docente a quelli previsti per l'ammissione all'insegnamento nelle attività di formazione professionale convenzionata;

     d) l'applicazione al personale dei contratti collettivi di lavoro di categoria;

     e) la presenza di un direttore, responsabile didattico dei corsi, con adeguato titolo di studio.

     3. Il richiedente, nel caso di persona fisica, oltre a non essere pubblico dipendente, dovrà aver compiuto il 18° anno di età, essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, e non aver riportato condanne penali che impediscano l'accesso al pubblico impiego.

     4. La vigilanza ed il controllo delle attività sono svolti, secondo le modalità ed i criteri del precedente articolo 27, dalle province e dalla città metropolitana, competenti per territorio, in via ordinaria e dalla Giunta regionale, in via straordinaria tramite l'Assessorato competente, in materia di formazione professionale.

 

     Art. 40. Metodologie didattiche.

     1. Al fine di favorire l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro e il progresso scientifico e tecnologico, possono essere autorizzati corsi, sempre rientranti nelle tipologie di cui al precedente articolo 9, con programmi didattici e durata difformi da quelli previsti dagli indirizzi di programmazione didattica, purché ne sia documentata la validità didattico- metodologica.

 

     Art. 41. Autorizzazione allo svolgimento dei corsi.

     1. L'autorizzazione allo svolgimento dei corsi è rilasciata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta delle province e della città metropolitana, previo accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 39 ed è valida per tre anni dalla data di rilascio. Il rinnovo dell'autorizzazione deve essere richiesto.

     2. L'autorizzazione può essere rilasciata per una o più qualifiche professionali da specificarsi singolarmente.

     3. L'autorizzazione non dà diritto nè costituisce titolo per l'ottenimento di contributi regionali.

     4. L'autorizzazione viene revocata con provvedimento motivato della Giunta regionale, qualora vengano a mancare i requisiti e le condizioni previsti dalla presente legge, oppure nel caso di inattività per almeno un anno.

     5. Il gestore privato che abbia ottenuto l'autorizzazione di cui al precedente primo comma, può far uso, nella corrispondenza ed in tutte le forme pubblicitarie relative all'attività di formazione professionale, esclusivamente della seguente dicitura:

     «Corsi di formazione professionale autorizzati dalla Regione Lazio».

     6. Qualunque altra dicitura è tassativamente vietata. In caso di inosservanza l'autorizzazione viene revocata con le procedure di cui al precedente quarto comma.

     7. L'assenso agli enti pubblici per lo svolgimento di attività formative, di cui all'articolo 41, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è concesso dalla Giunta regionale previo accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 39, secondo comma, lettera a), b), c), e).

 

     Art. 42. Prove finali di idoneità.

     1. Per i corsi autorizzati ai sensi del precedente articolo 41, il rilascio degli attestati di qualifica e dei certificati di frequenza agli allievi, le modalità di svolgimento delle prove finali per l'accertamento dell'idoneità e la composizione della relativa commissione esaminatrice sono disciplinati dalle normative di cui ai precedenti articoli 15, 16, 17.

 

Titolo VI

PERSONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

 

     Art. 43. Modalità di assunzione e stato giuridico del personale.

     1. Le assunzioni di nuovo personale, con contratto di lavoro subordinato, per le esigenze dei centri e delle sedi di formazione professionale, ferme restando le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro degli operatori del sistema regionale di formazione professionale convenzionata, relative alla salvaguardia dei livelli occupazionali e della mobilità dei lavoratori iscritti nell'elenco regionale di cui al successivo articolo 45, debbono essere effettuate esclusivamente per personale in possesso dei requisiti previsti dal predetto contratto collettivo nazionale di lavoro, in attesa della emanazione del decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di cui all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

     2. A tutto il personale, con contratto di lavoro subordinato, impegnato nelle attività formative finanziate ai sensi della presente legge, si applica il «Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli operatori del sistema regionale di formazione professionale convenzionata».

     3. Le imprese ed i consorzi di imprese, per quanto attiene alle esigenze di personale docente e non docente da utilizzare per lo svolgimento di corsi convenzionati, possono far ricorso a proprio personale in possesso dei requisiti per l'insegnamento, ove non risulti in mobilità personale, iscritto nell'elenco di cui al successivo articolo 45, in possesso della necessaria professionalità richiesta per lo svolgimento dei corsi stessi.

 

     Art. 44. Conferimento degli incarichi.

     1. Per la gestione degli interventi formativi, previsti dalla presente legge, si può procedere al reclutamento del personale necessario mediante:

     a) contratti di lavoro subordinato in conformità a quanto disposto dalla vigente legislazione e dal «Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operatori del sistema regionale professionale convenzionato»;

     b) rapporti di collaborazione professionale;

     c) rapporti con Università pubbliche e private, imprese, istituti di studi e ricerca di comprovata idoneità.

     2. I rapporti di cui alle lettere b) e c) del precedente comma non possono avere durata superiore a quella delle singole attività formative interessate.

 

     Art. 45. Personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

     1. Il personale iscritto nella prima sezione dell'albo regionale del personale della formazione professionale, approvato dalla Giunta regionale ai sensi della legge 23 luglio 1983, n. 50, e quello in servizio, con regolare contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge, presso centri di formazione professionale, il cui rapporto di lavoro sia stato autorizzato dalla Regione Lazio, viene inserito, su domanda, in un elenco regionale ad esaurimento.

     2. La predetta domanda, redatta su carta legale e con firma autenticata, deve essere presentata alla Regione Lazio entro il termine perentorio, di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. L'elenco di cui al precedente primo comma viene approvato dalla Giunta Regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di formazione professionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

     4. Entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione gli interessati possono presentare, su carta legale, alla Giunta regionale ricorso avverso il mancato od erroneo inserimento.

     5. Al personale, inserito nel predetto elenco, viene garantita la continuità del contratto di lavoro a tempo indeterminato e si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dal C.C.N.L. degli operatori del sistema regionale di formazione professionale convenzionata.

     6. Il personale inserito nel predetto elenco posto in mobilità, fino al momento dell'inserimento presso altro ente, rimane alle dipendenze dell'ente di appartenenza e, durante tale periodo, potrà essere impegnato anche in attività di orientamento professionale, di studio, di ricerche o di documentazione nonché partecipare a corsi di aggiornamento, di riqualificazione o di riconversione, autorizzati dalla Regione.

     7. L'inserimento del personale in mobilità presso una struttura operativa di un ente diverso da quello di appartenenza, è considerato passaggio diretto ai sensi dell'articolo 11 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive integrazioni e modificazioni. Il lavoratore trasferito ha diritto di richiedere, nell'anno successivo al passaggio presso altro ente, di tornare alle dipendenze del precedente ente nel caso in cui, in questo, si realizzino le condizioni per un suo reinserimento.

     8. La Giunta regionale, le province e la città metropolitana provvedono alla gestione dei processi di mobilità del personale inserito nell'elenco di cui al precedente primo comma, sulla base dei criteri e delle modalità previsti nel «Piano annuale», di cui al precedente articolo 4, secondo comma, lettera i).

     9. Per la copertura dei posti vacanti, prima di procedere a nuove assunzioni, le province e la città metropolitana devono accogliere, nel rispetto della professionalità le domande di trasferimento del personale iscritto nell'elenco di cui al precedente primo comma.

 

     Art. 45 bis. (Norma finanziaria). [10]

     - All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione di apposito capitolo di bilancio regionale con la seguente denominazione "Spese per l'attribuzione di funzioni amministrative alle Province ed alla Città metropolitana in materia di formazione professionale: Legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23, e successive modifiche".

     - Lo stanziamento del capitolo del bilancio regionale di cui al comma 1 viene determinato con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle disponibilità esistenti sui seguenti capitoli di bilancio: nn. 24201, 24212, 24213, 24215, 24220.

 

     Art. 46. (Norme transitorie e finali). [11]

     La Regione, in attuazione della legge regionale 1 luglio 1996, n. 25, provvede al riordino delle strutture regionali competenti in materia di formazione professionale anche mediante assegnazione, a norma delle leggi vigenti, di personale appartenente a dette strutture alle Province ed alla Città metropolitana.

     Fino a quando le Province e la città metropolitana non provvedono a dotarsi delle necessarie strutture amministrative ed alla costituzione delle aziende speciali, le funzioni amministrative attribuite ad esse continuano ad essere svolte dalla Regione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.R. 7 agosto 1998, n. 38.

[2] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 5 luglio 1994, n. 31.

[3] Articolo già sostituito dall'art. 48 della L.R. 22 maggio 1997, n. 11 e così ulteriormente sostituito dall'art. 16 della L.R. 7 giugno 1999, n. 6.

[4] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2010, n. 9.

[5] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2010, n. 9.

[6] Comma così modificato dall'art. 48 della L.R. 22 maggio 1997, n. 11.

[7] Capoverso così modificato dall'art. 48 della L.R. 22 maggio 1997, n. 11.

[8] Capoverso così modificato dall'art. 48 della L.R. 22 maggio 1997, n. 11.

[9] Capoverso così modificato dall'art. 48 della L.R. 22 maggio 1997, n. 11.

[10] Articolo aggiunto dall'art. 48 della L.R. 22 maggio 1997, n. 11.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 48 della L.R. 22 maggio 1997, n. 11.