§ 5.9.5 - L.R. 22 settembre 1978, n. 61.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 marzo 1973, n. 5, concernente norme sugli asili-nido.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.9 asili nido
Data:22/09/1978
Numero:61


Sommario
Art. 1.  Al fine di consentire la realizzazione degli asili-nido programmati dalla Regione per il quinquennio 1972-1976, le norme vigenti vengono modificate secondo le disposizioni di cui ai seguenti [...]
Art. 2.  (Omissis).
Art. 3.  (Omissis).
Art. 4.  Alla data dell'entrata in vigore della presente legge i comuni destinatari di più contributi, nei diversi piani annuali, possono cumulare i contributi stessi, per la realizzazione di uno o più [...]
Art. 5.  Per consentire il cumulo di cui al precedente art. 4 sono abrogati i limiti dei contributi fissi regionali di cui al primo e secondo comma dell'art. 24 della legge regionale 5 marzo 1973, n. 5 e [...]
Art. 6.  Il cumulo di cui al precedente art. 4 non potrà comunque superare, per ogni interessato, i seguenti limiti:
Art. 7.  Spetta al Presidente della Giunta regionale, previa conforme delibera della Giunta, approvare i piani di accorpamento dei contributi proposti dai comuni interessati.
Art. 8.  I comuni destinatari di uno o più contributi che non raggiungono con il cumulo di cui all'art. 4, l'importo di spesa necessario alla realizzazione di almeno un asilo-nido, saranno prioritariamente [...]


§ 5.9.5 - L.R. 22 settembre 1978, n. 61. [1]

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 marzo 1973, n. 5, concernente norme sugli asili-nido.

(B.U. 10 ottobre 1978, n. 28).

 

Art. 1. Al fine di consentire la realizzazione degli asili-nido programmati dalla Regione per il quinquennio 1972-1976, le norme vigenti vengono modificate secondo le disposizioni di cui ai seguenti articoli.

 

     Art. 2. (Omissis).

 

     Art. 3. (Omissis).

 

     Art. 4. Alla data dell'entrata in vigore della presente legge i comuni destinatari di più contributi, nei diversi piani annuali, possono cumulare i contributi stessi, per la realizzazione di uno o più asili-nido, fino al raggiungimento, per ogni asilo da realizzare ex novo o in edifici preesistenti o da ampliare, o riattare e successivamente da arredare, del costo totale dell'opera.

 

     Art. 5. Per consentire il cumulo di cui al precedente art. 4 sono abrogati i limiti dei contributi fissi regionali di cui al primo e secondo comma dell'art. 24 della legge regionale 5 marzo 1973, n. 5 e dell'art. 1 della legge regionale 18 dicembre 1976, n. 62.

     I contributi di cui al secondo comma dell'art. 24 della legge regionale 5 marzo 1973, n. 5 sono cumulabili con i contributi di cui alla legge statale 6 dicembre 1971, n. 1044 e con eventuali altri contributi ricevuti dai comuni interessati per la realizzazione di asili-nido.

 

     Art. 6. Il cumulo di cui al precedente art. 4 non potrà comunque superare, per ogni interessato, i seguenti limiti:

     A) per nuove costruzioni:

     lire centoventimilioni, per asili-nido da 25 a 36 posti;

     lire centottantacinquemilioni, per asili-nido da 37 a 48 posti;

     lire duecentoquarantamilioni, per asili-nido da 49 a 60 posti;

     B) per l'approntamento ed il riattamento di asili-nido ricavati in locali preesistenti:

     lire sessantamilioni, per asili-nido da 25 a 36 posti;

     lire novantamilioni, per asili-nido da 37 a 48 posti;

     lire centoventimilioni, per asili-nido da 49 a 60 posti.

     Per particolari, documentate condizioni locali, la Giunta può aumentare i predetti limiti sino ad un massimo del cinque per cento.

 

     Art. 7. Spetta al Presidente della Giunta regionale, previa conforme delibera della Giunta, approvare i piani di accorpamento dei contributi proposti dai comuni interessati.

 

     Art. 8. I comuni destinatari di uno o più contributi che non raggiungono con il cumulo di cui all'art. 4, l'importo di spesa necessario alla realizzazione di almeno un asilo-nido, saranno prioritariamente finanziati, con l'integrazione necessaria, attraverso i fondi che saranno messi a disposizione della Regione in forza della legge statale 29 novembre 1977, n. 891.

     In attesa della disponibilità di detti fondi, potranno essere utilizzati gli stanziamenti attualmente iscritti sui relativi capitoli di spesa del bilancio regionale.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 57 della L.R. 5 agosto 2020, n. 7.