Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.9 asili nido |
Data: | 18/12/1976 |
Numero: | 62 |
Sommario |
Art. 1. Il contributo fisso di cui all'art. 24 della legge regionale 5 marzo 1973, n. 5, che la Regione Lazio è autorizzata a corrispondere per le spese di costruzione e di impianto degli asili-nido a [...] |
Art. 2. All'onere di L. 4.000.000.000 derivante dalla presente legge si fa fronte mediante parziale utilizzazione dell'assegnazione statale di L. 6.992.000.000 concessa ai sensi dell'art. 15 del decreto [...] |
Art. 3. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale [...] |
§ 5.9.3 - L.R. 18 dicembre 1976, n. 62. [1]
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 marzo 1973, n. 5 recante norme sugli asili-nido.
(B.U. 30 dicembre 1976, n. 36).
Art. 1. Il contributo fisso di cui all'art. 24 della
Tale contributo non potrà superare la somma di L. 32.500.000 per l'impianto e l'approntamento di asili-nido ricavati in locali preesistenti situati in centri storici o in zone già densamente urbanizzate e per gli asili-nido comunali e consortili di nuova costruzione, che non beneficiano del concorso finanziario dello Stato di cui alla
Art. 2. All'onere di L. 4.000.000.000 derivante dalla presente legge si fa fronte mediante parziale utilizzazione dell'assegnazione statale di L. 6.992.000.000 concessa ai sensi dell'art. 15 del
Art. 3. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
[1] Abrogata dall'art. 57 della