§ 5.1.99 - L.R. 24 novembre 2014, n. 11.
Sicurezza sanitaria dal cielo in tutto il Lazio. Disposizioni per garantire l’effettiva applicazione del Regolamento (UE) n. 965/2012 della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria ed ospedaliera
Data:24/11/2014
Numero:11


Sommario
Art. 1 . (Finalità)
Art. 2 . (Modifiche alla l.r. 9/2004)
Art. 3 . (Aree di atterraggio e decollo per operazioni di servizio medico di emergenza con elicotteri - HEMS)
Art. 4 . (Disposizioni finanziarie)
Art. 5 . (Disposizione finale)
Art. 6 . (Entrata in vigore)


§ 5.1.99 - L.R. 24 novembre 2014, n. 11.

Sicurezza sanitaria dal cielo in tutto il Lazio. Disposizioni per garantire l’effettiva applicazione del Regolamento (UE) n. 965/2012 della commissione sui requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2004, n. 9 (Istituzione dell’azienda regionale per l’emergenza sanitaria ARES 118) e successive modifiche

(B.U. 25 novembre 2014, n. 94)

 

     Art. 1. (Finalità)

1. La presente legge ha la finalità di garantire l’effettiva applicazione del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione sui requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo, ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, apportando le modifiche necessarie e conseguenti alla lettera b), del comma 3, dell’articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2004, n. 9 (Istituzione dell’Azienda regionale per l’emergenza sanitaria ARES 118) relativamente alla cura, gestione e coordinamento dell’attività di elisoccorso regionale, e stabilendo i criteri per l’individuazione delle aree di atterraggio e decollo di elicotteri impegnati in operazioni di servizio medico di emergenza (HEMS).

 

          Art. 2. (Modifiche alla l.r. 9/2004)

1. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 9/2004 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “, in conformità a quanto disposto dal regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione sui requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo, e redige annualmente un dettagliato rapporto, da sottoporre alla Regione e alla commissione consiliare competente in materia di sanità, in cui sono indicati:

1) i volumi degli interventi;

2) l’identificazione e la valorizzazione di tutti i costi diretti;

3) l’identificazione, per singolo paziente, dei luoghi d’intervento per presa in carico e destinazione;

4) le ore di volo dedicate per ogni singolo intervento.”.

 

          Art. 3. (Aree di atterraggio e decollo per operazioni di servizio medico di emergenza con elicotteri - HEMS)

1. Le aree di atterraggio e decollo per operazioni di servizio medico di emergenza con elicotteri saranno individuate ai sensi del Capo J della sezione 2 “elicotteri” dell’allegato 5 del regolamento (UE) n. 965/2012, che stabilisce come “il sito operativo HEMS deve essere abbastanza grande da fornire una adeguata separazione da tutti gli ostacoli. Per le operazioni notturne, il sito deve essere illuminato per permettere di poter identificare il sito e tutti gli ostacoli”.

2. Per le operazioni di cui al comma 1 potranno essere utilizzati, se conformi, campi sportivi, interporti, aree industriali dismesse, parcheggi a raso non utilizzati, le aree di atterraggio in uso ai Centri operativi intercomunali di protezione civile per le operazioni di emergenza da incendi boschivi ed altre aree non specificamente interdette o in contrasto con la normativa nazionale ed europea in tema di sicurezza del volo, inquinamento acustico e tutela ambientale.

 

          Art. 4. (Disposizioni finanziarie)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con i provvedimenti attuativi previsti dal decreto del Commissario ad acta del 15 luglio 2014, n. U00232, nell’ambito dei quali è garantita adeguata priorità agli interventi di cui alla legge medesima.

2. Nelle more dell’adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, si fa fronte mediante l’istituzione, nell’ambito del programma 05 “Servizio sanitario regionale” della missione 13 “Tutela della salute”, di un apposito fondo denominato: “Fondo per la messa in sicurezza e conformità delle aree per l’atterraggio e il decollo di elicotteri adibiti ad operazioni di emergenza medica HEMS e la realizzazione di nuove strutture” nel quale confluiscono, per l’anno 2014, le risorse pari ad euro 500.000,00 iscritte nel fondo speciale per le spese in conto capitale di cui al programma 03 “Altri Fondi” della missione 20 “Fondi ed accantonamenti”.

 

          Art. 5. (Disposizione finale)

1. Quanto previsto nella presente legge è attuato in relazione alle previsioni e alle decisioni conseguenti al piano di rientro dal deficit sanitario, senza comportare pregiudizio alle attività commissariali.

 

          Art. 6. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.