§ 3.5.10 - L.R. 19 marzo 2008, n. 4.
Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell'acquacoltura


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 pesca e itticoltura
Data:19/03/2008
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità)
Art. 2.  (Interventi)
Art. 3.  (Piano annuale per la pesca e l’acquacoltura)
Art. 4.  (Tavolo blu)
Art. 5.  (Costituzione e funzionamento del Tavolo blu)
Art. 6.  (Distretti di pesca)
Art. 7.  (Commissione consultiva locale per la pesca e l’acquacoltura)
Art. 8.  (Contributi per la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici)
Art. 9.  (Contribuiti per la pescaturismo e l’ittiturismo)
Art. 10.  (Ulteriori contribuiti nel settore della pesca e dell’acquacoltura)
Art. 11.  (Valorizzazione dei prodotti ittici regionali)
Art. 12.  (Mappatura delle aree costiere per livelli di qualità delle acque)
Art. 13.  (Impianti di acquacoltura marina in siti costieri riparati)
Art. 14.  (Specie allevate negli impianti di acquacoltura marina)
Art. 15.  (Regolamento regionale di attuazione ed integrazione)
Art. 16.  (Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87 “Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio” e successive modifiche [...]
Art. 17.  (Disposizione finale)
Art. 18.  (Abrogazioni)
Art. 19.  (Fondo di rotazione)
Art. 20.  (Disposizione finanziaria)
Art. 21.  (Entrata in vigore)


§ 3.5.10 - L.R. 19 marzo 2008, n. 4.

Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell'acquacoltura

(B.U. 28 marzo 2008, n. 12)

 

Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. La Regione, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e del criterio di compatibilità ecologica di cui all’articolo 8, comma 1, dello Statuto, detta disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell’acquacoltura, attenendosi alle effettive esigenze e vocazioni dei territori e delle rispettive comunità.

2. La presente legge persegue, attraverso la concertazione con le forze sociali, economiche e con le organizzazioni sindacali nonché attraverso la promozione della cooperazione e dell’associazionismo, le seguenti finalità:

a) migliorare le condizioni di vita e di lavoro degli operatori del settore, con particolare riferimento alla prevenzione e alla sicurezza a bordo delle navi da pesca, nonché la formazione e la qualificazione degli operatori stessi;

b) incrementare l’occupazione dell’intera filiera ittica, anche attraverso la promozione della multifunzionalità delle imprese interessate;

c) tutelare il consumatore;

d) valorizzare i prodotti ittici regionali e tutelare la qualità degli stessi;

e) salvaguardare gli ecosistemi acquatici regionali, perseguire l’equilibrio durevole tra le risorse acquatiche e il loro sfruttamento e sostenere la ricerca scientifica ed economica per lo sviluppo di modelli di produzione sostenibile e di nuove tecnologie, per la valutazione dei rischi e della vulnerabilità del territorio nonché per la protezione degli ambienti acquatici;

f) fornire alle imprese della pesca e dell’acquacoltura opportunità di crescita, sviluppo e competitività, anche attraverso la creazione di una rete di servizi e di assistenza tecnica;

g) promuovere e incentivare il processo di internazionalizzazione delle imprese della pesca e dell’acquacoltura, con particolare riferimento alle regioni del bacino mediterraneo.

3. Con l’espressione “attività professionali della pesca e dell’acquacoltura” s’intendono le attività esercitate dall’imprenditore ittico di cui all’articolo 2, commi 1, 2, 3 e 5, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), come modificato dall’articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38).

 

     Art. 2. (Interventi)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 2, la Regione direttamente o attraverso altri soggetti attua i seguenti interventi:

a) promuove la costituzione dei distretti di pesca di cui all’articolo 6;

b) incentiva le attività relative alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici, attraverso la concessione dei contributi di cui all’articolo 8, anche per favorire la cooperazione e l’associazionismo, l’adeguamento dello sforzo di pesca e le misure in favore dei lavoratori e delle imprese;

c) promuove l’acquacoltura biologica, come disciplinata dalla normativa comunitaria, attraverso la concessione dei contributi di cui all’articolo 8, comma 1, lettera g);

d) incentiva le attività della pescaturismo e dell’ittiturismo, attraverso la concessione dei contributi di cui all’articolo 9;

e) incentiva, altresì, iniziative volte a favorire l’occupazione e altre iniziative previste dall’ordinamento comunitario, attraverso la concessione dei contributi di cui all’articolo 10;

f) favorisce l’accesso al credito relativo alle attività del settore ittico mediante l’istituzione del fondo di rotazione di cui all’articolo 19;

g) promuove sistemi di etichettatura e di tracciabilità dei prodotti ittici, anche attraverso i consorzi volontari di tutela, istituisce il marchio regionale di qualità denominato “Prodotti ittici del Lazio”, promuove ed organizza campagne di educazione alimentare, secondo le disposizioni di cui all’articolo 11;

h) promuove la ristrutturazione e l’ammodernamento delle attrezzatura dei porti di pesca, ai fini di una migliore gestione delle attività ittiche e dei servizi connessi;

i) promuove iniziative e progetti di studi, ricerca e sperimentazione nel settore, anche attraverso l’osservatorio faunistico regionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera o), della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio – ARSIAL) e successive modifiche;

l) promuove, attraverso l’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio (ARSIAL) di cui alla l.r. 2/1995 e successive modifiche, le attività della pesca e dell’acquacoltura responsabile e i controlli sulla qualità dei prodotti ittici e dei processi dell’intera filiera ittica, apportando, a tal fine, alla medesima legge regionale le modifiche di cui all’articolo 16, comma 2.

 

     Art. 3. (Piano annuale per la pesca e l’acquacoltura)

1. La Regione individua gli obiettivi strategici che intende perseguire e le relative risorse, nonché la determinazione degli interventi nel piano annuale per la pesca e l’acquacoltura, di seguito denominato “piano annuale”.

2. La Giunta regionale predispone lo schema del piano annuale, sentito il Tavolo blu di cui all’articolo 4. Il piano annuale è adottato dalla Giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente in materia di pesca ed acquacoltura.

3. Il piano annuale, tra l’altro, specifica:

a) la ripartizione delle risorse finanziarie regionali, nazionali e comunitarie per ambiti tematici e territoriali d’intervento, con riferimento ai distretti di pesca di cui all’articolo 6;

b) gli interventi la cui attuazione è riservata all’amministrazione regionale e gli interventi alla cui attuazione provvedono altri soggetti, ivi compresi, gli enti locali, gli istituti di ricerca pubblici e privati, le autonomie funzionali e l’ARSIAL, anche attraverso apposite convenzioni, contratti o accordi di programma, progetti pilota, nel rispetto della normativa vigente in materia;

c) gli interventi che la Regione intende attuare tramite le cooperative, i consorzi e le associazioni delle imprese nonché tramite gli altri operatori del settore che svolgono le attività professionali sul territorio regionale e le associazioni degli utenti e dei consumatori di cui alla legge regionale 10 novembre 1992, n. 44 (Norme per la tutela dell’utente e del consumatore), mediante la concessione di appositi contributi, anche al fine di rafforzare il ruolo della cooperazione e dell’associazionismo;

d) le iniziative volte a favorire la cooperazione tra i pescatori, i consorzi tra le cooperative e le associazioni tra i produttori del settore;

e) i tempi e i modi di attuazione degli interventi e sopratutto le modalità per la verifica dello stato di attuazione degli interventi stessi.

4. In sede di approvazione della legge regionale di bilancio, l’Assessore regionale competente in materia di agricoltura relaziona al Consiglio regionale in ordine al piano annuale adottato ai sensi del comma 2.

 

          Art. 4. (Tavolo blu)

1. Presso l’assessorato competente in materia di pesca ed acquacoltura è istituito il “Tavolo blu”, quale sede di concertazione per le politiche regionali del settore.

2. Il Tavolo blu svolge, in particolare, le seguenti attività:

a) formula osservazioni e proposte concernenti il settore, per gli aspetti istituzionali, economici e sociali;

b) esprime pareri sullo schema del piano annuale.

3. Il Tavolo blu è composto da:

a) l’Assessore regionale competente in materia di pesca ed acquacoltura, che lo presiede, o un suo delegato; i presidenti delle

province o loro delegati;

b) il Presidente dell’ARSIAL o un suo delegato;

c) i Presidenti delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA) o loro delegati;

d) il Presidente del Comitato regionale degli utenti e dei consumatori;

e) il direttore della direzione regionale competente in materia di pesca ed acquacoltura;

f) il dirigente della struttura regionale competente in materia di pesca ed acquacoltura;

g) il dirigente della struttura regionale competente in materia di sanità veterinaria;

h) un rappresentante delle Capitanerie di porto, previa intesa tra Regione e Ministero competente;

l) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale, operanti nel settore della pesca ed acquacoltura;

m) un rappresentante delle associazioni datoriali designato dall’organizzazione armatoriale maggiormente rappresentativa a livello regionale operante nel settore della pesca;

n) un rappresentante designato dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale operanti nel settore dell’acquacoltura;

o) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti del settore della pesca ed acquacoltura maggiormente rappresentative a livello regionale.

4. Alle sedute del Tavolo blu può partecipare un componente per ciascuna delle commissioni consiliari competenti in materia di agricoltura, di attività produttive e di bilancio.

5. Il presidente del Tavolo blu può fare intervenire alle sedute i soggetti interessati alle materie oggetto di esame.

6. Le funzioni di segretario del Tavolo blu sono svolte da un funzionario regionale della direzione regionale competente in materia, designato dal direttore della stessa.

 

     Art. 5. (Costituzione e funzionamento del Tavolo blu)

1. Il Tavolo blu è costituito con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’assessore regionale competente in materia, sentita la competente commissione consiliare, resta in carica per la durata della legislatura ed è rinnovato entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale, ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio).

2. Le designazioni dei rappresentanti di cui all’articolo 4, comma 3, lettere i), l), m), n) e o), sono effettuate entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine, il Tavolo blu è costituito sulla base delle designazioni ricevute, fatte salve le successive integrazioni.

3. La partecipazione al Tavolo blu dei singoli componenti è assicurata nell’ambito delle attività istituzionali dei rispettivi organismi rappresentati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

4. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di un componente del Tavolo blu, il successore è nominato con le stesse modalità di cui ai commi 1 e 2 e dura in carica fino alla scadenza del Tavolo blu.

5. Il Tavolo blu approva un regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento.

 

     Art. 6. (Distretti di pesca)

1. La Regione, in attuazione dell’articolo 4 del d.lgs. 226/2001, propone al Ministero delle politiche agricole e forestali le modalità d’identificazione, delimitazione e gestione dei distretti di pesca, quali aree marine omogenee dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.

2. La Giunta regionale, nel rispetto del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, istituisce i distretti di pesca, al fine di assicurare la gestione razionale delle risorse biologiche, valorizzare e sviluppare il settore, prevedendo il necessario raccordo con le commissioni consultive locali per la pesca e l’acquacoltura di cui all’articolo 7.

 

     Art. 7. (Commissione consultiva locale per la pesca e l’acquacoltura)

1. La Regione, al fine di favorire a livello locale la concertazione con le forze sociali, economiche, con le organizzazioni sindacali e con le CCIAA, nonché il coordinamento tra soggetti pubblici e privati che operano nel settore della pesca e dell’acquacoltura, istituisce per ogni distretto di pesca una “Commissione consultiva locale per la pesca e l’acquacoltura”, di seguito denominata “Commissione consultiva”.

2. In particolare, la Commissione consultiva garantisce il necessario raccordo con le Capitanerie di porto presenti sul territorio.

3. La partecipazione dei singoli componenti alla Commissione consultiva è assicurata nell’ambito delle attività istituzionali dei rispettivi organismi rappresentati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

4. Con il regolamento regionale di cui all’articolo 15 sono dettate le disposizioni per la composizione ed i compiti della Commissione consultiva, assicurando la presenza di un esperto in materia di sanità veterinaria.

 

     Art. 8. (Contributi per la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici)

1. La Regione, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato, ed in particolare del regolamento di esenzione in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, adottato dalla Commissione europea in forza dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio, del 7 maggio 1998 relativo all’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, concede contributi per:

a) la costituzione di associazioni o unioni di produttori e per le azioni realizzate dalle associazioni o unioni di produttori, da operatori del settore o dalle associazioni degli utenti e dei consumatori di cui alla l.r. 44/1992;

b) gli investimenti per la protezione e per lo sviluppo delle risorse acquatiche;

c) gli investimenti in azioni innovatrici e in assistenza tecnica;

d) gli investimenti nella promozione e nella pubblicità dei prodotti ittici;

e) gli investimenti nella trasformazione e nella commercializzazione, anche attraverso attrezzature per la vendita diretta e banchi di assaggio, dei prodotti ittici;

f) gli investimenti nell’attrezzatura dei porti di pesca destinati ad agevolare le operazioni di sbarco e l’approvvigionamento dei pescherecci;

g) gli investimenti nella pesca e nell’acquacoltura, compresa l’acquacoltura biologica;

h) gli interventi socio-economici, limitatamente alla riconversione o alla diversificazione delle attività professionali.

2. I contributi di cui al comma 1, sono concessi in favore dell’imprenditore ittico, come definito dall’articolo 1, comma 3, e a condizione che l’impresa rientri nelle categorie di microimpresa, piccola e media impresa di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

3. Con il regolamento regionale di cui all’articolo 15 sono individuati i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1.

 

     Art. 9. (Contribuiti per la pescaturismo e l’ittiturismo)

1. La Regione, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato ed in particolare del regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004, al fine di promuovere la multifunzionalità delle imprese del settore, incentiva, anche attraverso accordi con soggetti, titolari o gestori, di stabilimenti balneari, di strutture ricettive e di esercizi di somministrazione, le attività di ospitalità e ricezione, ricreative, didattiche e culturali della pescaturismo e dell’ittiturismo, come definite dall’articolo 3 del d.lgs. 226/2001 e successive modifiche, mediante la concessione di contributi.

2. Con il regolamento regionale di cui all’articolo 15 sono individuati i criteri per definire il rapporto di connessione e complementarietà delle attività della pescaturismo e dell’ittiturismo in relazione a quelle della pesca e dell’acquacoltura, nonché i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1.

 

     Art. 10. (Ulteriori contribuiti nel settore della pesca e dell’acquacoltura)

1. La Regione, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato ed in particolare del regolamento di esenzione in materia di aiuti di Stato a favore dell’occupazione, adottato dalla Commissione europea in forza dell’articolo 1 del reg. (CE) 994/1998, al fine di favorire l’incremento dell’occupazione nel settore della pesca e dell’acquacoltura, con particolare attenzione ai giovani, alle donne ed alle persone diversamente abili, incentiva la creazione di posti di lavoro, l’assunzione di lavoratori svantaggiati e l’assunzione ed il mantenimento nel posto di lavoro delle persone diversamente abili, mediante la concessione di ulteriori contributi.

2. La Regione può concedere, altresì, ulteriori contributi nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato, e in particolare dei regolamenti di esenzione adottati da parte della Commissione europea in forza dell’articolo 1 del reg. (CE) 994/1998, purché applicabili al settore della pesca e dell’acquacoltura, con particolare riferimento a quanto sancito dagli articoli 16, 17 e 18 del d.lgs. 154/2004.

3. Con il regolamento regionale di cui all’articolo 15 sono individuati i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2.

 

     Art. 11. (Valorizzazione dei prodotti ittici regionali)

1. La Regione, anche al fine di tutelare i consumatori, valorizza i prodotti ittici regionali mediante la promozione di sistemi di tracciabilità e di etichettatura, anche attraverso i consorzi volontari di tutela.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito il marchio regionale “Prodotti ittici del Lazio”.

3. La Regione promuove e organizza campagne di educazione alimentare a favore dei consumatori, anche attraverso gli operatori scolastici e sanitari ed i circuiti locali e regionali di ristorazione organizzata e di qualità.

4. Con il regolamento regionale di cui all’articolo 15 sono dettate le disposizioni per la concessione e l’uso del marchio regionale di cui al comma 2 nonché per l’organizzazione delle campagne di educazione alimentare di cui al comma 3.

 

     Art. 12. (Mappatura delle aree costiere per livelli di qualità delle acque)

1. La Regione promuove ed organizza il monitoraggio della salubrità dell’ecosistema marino delle aree costiere laziali, procedendo, in collaborazione con l’ARSIAL, ad una mappatura delle diverse zone in base ai relativi livelli di qualità delle acque, in rapporto alle esigenze dell’attività di pesca e acquacoltura. A tal fine, la Giunta regionale definisce con regolamento, sentita la commissione consiliare competente in materia, i parametri per la certificazione dei livelli di qualità delle acque ed individua gli eventuali contrassegni per la differenziazione delle aree con più elevati standard di qualità.

 

     Art. 13. (Impianti di acquacoltura marina in siti costieri riparati)

1. Al fine di contenere l’impatto sull’ambiente derivante dall’attività di acquacoltura marina, nei siti costieri riparati individuati ai sensi del comma 2, possono essere rilasciate concessioni demaniali per l’esercizio di tali attività nel limite massimo del 3 per cento della superficie complessiva di ciascun sito.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la competente commissione consiliare individua e delimita, anche in considerazione delle caratteristiche geomorfologiche, idrodinamiche e qualitative delle acque, i siti costieri riparati.

3. Nel regolamento previsto all’articolo 15 sono indicati i criteri e le modalità per dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1 e, in particolare, per l’eventuale delocalizzazione degli impianti di acquacoltura marina, posizionati in siti costieri riparati, già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, o degli impianti relativi a concessioni demaniali rilasciate prima della medesima data.

 

     Art. 14. (Specie allevate negli impianti di acquacoltura marina)

1. La Giunta regionale, sulla base dei dati forniti dall’osservatorio faunistico regionale, predispone, con propria deliberazione, l’elenco delle specie allevate negli impianti di acquacoltura marina, già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le concessioni demaniali per l’esercizio dell’attività di acquacoltura marina per l’allevamento di specie diverse da quelle di cui al comma 1 e per l’allevamento di ibridi, sono rilasciate, nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente, previo parere vincolante dell’osservatorio faunistico regionale.

 

     Art. 15. (Regolamento regionale di attuazione ed integrazione)

1. Con regolamento regionale di attuazione ed integrazione adottato dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, sono disciplinati, in particolare:

a) i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cuiagli articoli 8, 9 e 10 e le condizioni per l’eventuale cumulabilità degli stessi con le altre agevolazioni pubbliche e, in particolare, con quelle previste nel piano triennale e nel piano annuale per la cooperazione di cui alla legge regionale 21 luglio 2003, n. 20 (Disciplina per la promozione e il sostegno della cooperazione) e successive modifiche;

b) le cause di revoca della concessione dei contributi e le procedure per il recupero delle somme erogate;

c) la composizione ed i compiti della Commissione consultiva;

d) i criteri per definire il rapporto di connessione e complementarietà tra le attività della pesca e dell’acquacoltura con quelle della pescaturismo e dell’ittiturismo, ai sensi dell’articolo 9;

e) la concessione e l’uso del marchio regionale “Prodotti ittici del Lazio” di cui all’articolo 11, comma 2;

f) la promozione e l’organizzazione di campagne di educazione alimentare di cui all’articolo 11, comma 3;

g) i criteri e le modalità di cui all’articolo 13, comma 3, relativi all’attuazione delle disposizioni in materia di impianti di acquacoltura marina in siti costieri riparati.

 

     Art. 16. (Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87 “Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio” e successive modifiche e alla l.r. 2/1995 e successive modifiche)

1. Al comma 4, dell’articolo 3, della l.r 87/1990, dopo la parola: “ittiofauna” sono aggiunte le seguenti: “sia nelle acque interne, sia nelle acque marine e salmastre.”.

2. Alla l.r. 2/1995, come modificata dalla legge regionale 13 giugno 2003, n. 15 (Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 concernente: “Istituzione dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio - ARSIAL” e abrogazione della legge regionale 4 agosto 1997, n. 27 concernente: “Istituzione dell’Agenzia regionale promozione enogastronomica tipica - ARPET-Lazio), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera p), del comma 1, dell’articolo 2, è aggiunta la seguente:

“p bis) promozione delle attività della pesca e dell’acquacoltura responsabile, compresa quella biologica, al fine di preservare gli ecosistemi acquatici regionali, nonché della qualità dei prodotti ittici attraverso i controlli sui prodotti e sui processi relativi all’intera filiera ittica, anche all’interno degli impianti di acquacoltura e di lavorazione.”;

b) dopo il numero 4), della lettera a), del comma 3, dell’articolo 8 bis è inserito il seguente:

“4 bis) uno scelto tra i tre soggetti designati, d’intesa, dalle organizzazioni di categoria della pesca e dell’acquacoltura maggiormente rappresentative a livello regionale;”.

 

     Art. 17. (Disposizione finale)

1. Ai sensi dell’articolo 22 bis, comma 2, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche, gli atti regionali sottoposti all’esame degli organismi speciali di cooperazione e concertazione istituiti dalla presente legge non devono essere esaminati né dagli organismi di cui agli articoli 20 e 21 della l.r. 14/1999, né dal Consiglio regionale dell’economia e del lavoro, istituito dalla legge regionale 23 ottobre 2006, n. 13 e successive modifiche.

 

     Art. 18. (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 17 luglio 1989, n. 43 (Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività della pesca e dell’acquacoltura nel Lazio);

b) articolo 28 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, relativo a modifiche all’articolo 1 della l.r. 43/1989;

c) articolo 254 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, relativo a modifiche all’articolo 10 della l.r. 43/1989;

d) articolo 24 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo ai distretti di pesca.

 

     Art. 19. (Fondo di rotazione)

1. E’ istituito, ai sensi dell’articolo 27 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26, relativo al fondo rotativo per le PMI, un fondo di rotazione relativo alle attività del settore ittico, denominato “Fondo rotativo PMI-Pesca e Acquacoltura”.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB B12, di un apposito capitolo denominato: “Fondo rotativo PMI-Pesca e Acquacoltura”, la cui dotazione per il triennio 2008-2010 è di 1 milione di euro per ciascuna annualità.

3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 2, si provvede mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo T22501.

 

     Art. 20. (Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti previsti dal capitolo B11543 che assume la denominazione: ”Interventi per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell’acquacoltura”.

 

     Art. 21. (Entrata in vigore)

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.