Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.5 pesca e itticoltura |
Data: | 17/07/1989 |
Numero: | 43 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Ricerca, sperimentazione ed aggiornamento). |
Art. 3. (Beneficiari). |
Art. 4. (Modalità di presentazione delle domande). |
Art. 5. (Assegnazione contributi). |
Art. 6. (Contributi a favore, dell'occupazione giovanile nel settore). |
Art. 7. (Comitato tecnico regionale della pesca e dell'acquicoltura). |
Art. 8. (Compiti del Comitato). |
Art. 9. (Misura dei contributi). |
Art. 10. (Riduzione o revoca del beneficio sui beni realizzati o acquistati). |
Art. 11. (Finanziamento della spesa). |
§ 3.5.3 - L.R. 17 luglio 1989, n. 43. [1]
Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività della pesca e dell'acquicoltura nel Lazio.
(B.U. 1 agosto 1989, n. 21, S.O. n. 1).
Art. 1. (Finalità).
1. La Regione Lazio, nell'ambito delle proprie competenze, in armonia con le leggi dello Stato e con le disposizioni della Comunità economica europea e comunque in stretto coordinamento con il piano nazionale della pesca e dell'acquicoltura previsto dalla
a) costruzione, ampliamento, ammodernamento od acquisto di opere, impianti ed attrezzature per la pesca e l'acquicoltura nonché rinnovamento, trasformazione o miglioramento di scafi da pesca;
b) costruzione, ampliamento od acquisto di magazzini ed impianti per la riparazione di reti ed attrezzature per la pesca;
c) costruzione, ampliamento, ammodernamento od acquisto di opere, impianti ed attrezzature per la conservazione la lavorazione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione dei prodotti e dei sottoprodotti della pesca e dell'acquicoltura;
d) acquisto di mezzi di trasporto per la distribuzione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura;
e) impianto ed acquisto di spacci cooperativi e delle relative attrezzature che abbiano per scopo la vendita diretta al consumatore dei prodotti delle cooperative e dei consorzi di cooperative di pescatori e di acquicoltori.
1 bis. Le iniziative di cui alla lettera c) del comma 1 quando sono proposte da cooperative di pescatori e/o loro consorzi sono da intendersi prioritarie rispetto a quelle previste nelle rimanenti lettere del comma 1 [2].
Art. 2. (Ricerca, sperimentazione ed aggiornamento).
1. La Regione al fine di valorizzare le risorse e di promuovere il razionale sviluppo dell'attività di pesca e di acquicoltura concede contributi a fondo perduto o interviene per:
a) effettuare indagini e ricerche sulla dinamica delle popolazioni ittiche, sulle tecniche di pesca, sulla possibilità di sfruttamento delle alghe, sullo stato dei fondali e delle acque, al fine di salvaguardare l'ambiente e di incrementare il patrimonio ittico;
b) sperimentare ed applicare nuove tecniche di acquicoltura, con particolare riguardo ai problemi della fecondazione artificiale, anche attraverso l'acquisto di seme e di novellame per l'allevamento e l'acclimatamento di specie economicamente importanti;
c) istituire, nel rispetto della normativa di cui al
d) sviluppare la cooperazione e curare la formazione e l'aggiornamento professionale degli addetti al settore, in special modo per quanto concerne il conseguimento dei titoli professionali, nonché l'applicazione di nuove tecniche di pesca e l'impiego degli strumenti di bordo;
e) favorire nuove e più adeguate forme di commercializzazione, conservazione e trasformazione del pescato allo scopo di regolarne la produzione e l'offerta e di incrementare il consumo e l'impiego interno di tutte le risorse, eventualmente attraverso apposite campagne promozionali dirette ad orientare i consumatori e la creazione di marchi di garanzia.
2. La Regione può provvedere direttamente alle ricerche tramite lo stabilimento ittiogenico.
Art. 3. (Beneficiari).
1. I destinatari dei contributi possono essere:
a) pescatori ed acquicoltori singoli od associati in cooperative e loro consorzi per le iniziative di cui al precedente articolo 1;
b) cooperative di pescatori o di acquicoltori, loro consorzi, enti locali singoli od associati, istituti e laboratori pubblici di ricerca per le iniziative di cui al precedente articolo 2.
Art. 4. (Modalità di presentazione delle domande).
1. Le domande di contributo vanno indirizzate all'assessorato regionale competente in materia di agricoltura, corredate da:
a) piano finanziario, preventivo di spesa e progetto tecnico;
b) relazione illustrativa dell'iniziativa;
c) progetto tecnico e computo metrico estimativo per le iniziative di cui al precedente articolo 1, lettere a), b), c), e);
d) relazione descrittiva analitica e preventivo spese per lo studio e le ricerche di cui al precedente articolo 2.
2. I richiedenti nella domanda devono dichiarare di avere o meno richiesto o ricevuto dallo Stato, dall'agenzia per il Mezzogiorno, da altri enti pubblici locali o nazionali o dalla CEE (Comunità economica europea) contribuiti a fondo perduto o mutui a tasso agevolato per le medesime iniziative oggetto della domani precisando, in caso affermativo, l'ente erogatore e la somma ricevuta.
Art. 5. (Assegnazione contributi).
1. La Giunta regionale provvede annualmente, nei limiti dello stanziamento di bilancio, all'assegnazione dei contributi privilegiando le iniziative che:
a) assicurano la più ampia affidabilità dei prodotti della pesca e della acquicoltura sotto il profilo dell'igiene alimentare;
b) favoriscono una efficiente organizzazione e l'economicità di gestione delle aziende interessate;
c) prevedono l'impiego di tecnologie avanzate ed in particolare di impianti ed attrezzature volte ad un razionale uso dell'energia e delle fonti energetiche rinnovabili.
2. Con il provvedimento di concessione del contributo la Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico regionale della pesca e dell'acquicoltura, di cui al successivo articolo 7:
a) determina l'ammontare della spesa ritenuta ammissibile;
b) formula eventuali prescrizioni per una più funzionale realizzazione dell'iniziativa;
c) fissa i tempi di attuazione dell'iniziativa;
d) indica le modalità di erogazione del contributo.
3. Non sono ammesse a contributo iniziative che hanno già beneficiato di sovvenzioni a carico della Regione se non per la ricerca scientifica.
Art. 6. (Contributi a favore, dell'occupazione giovanile nel settore).
1. Al fine di salvaguardare e valorizzare l'attività della pesca e dell'acquicoltura e, nel contempo, di favorire l'occupazione giovanile nel settore, la Regione concede contribuiti a favore delle imprese di pesca e di acquicoltura specificate al precedente articolo 3, lettera a).
2. Il contributo regionale in conto capitale è concesso nella misura annuale non superiore a L. 2.400.000 ai soggetti indicati nel precedente comma che dimostrino di avere assunto giovani nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
3. Il contributo viene concesso a titolo di concorso nelle spese relative alla retribuzione dei giovani assunti ed è rapportato ai mesi di effettiva assunzione e comunque per un periodo non inferiore a nove mesi per ogni giovane e per un massimo di due anni.
4. Ogni soggetto indicato al precedente primo comma ha diritto al contributo per un numero di giovani limitato a quattro.
5. L'erogazione del contributo, che avviene in due rate, a condizione che sia garantito il rispetto del contratto di lavoro, viene effettuata dalla Giunta regionale previo parere della missione consiliare permanente competente in materia.
6. Le domande di contributo, corredate dalla certificazione rilasciata dalle autorità competenti relativa all'avvenuta assunzione dei giovani, devono essere trasmesse alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di assunzione munite della documentazione attestante l'esistenza dell'impresa o del consorzio o dell'associazione avente le finalità di cui al precedente primo comma nonché del certificato del tribunale dal quale risulti che il richiedente non ha in corso procedura fallimentare o di concordato preventivo.
7. Il contributo è concesso entro i limiti delle disponibilità finanziarie stabilite al successivo articolo 11.
Art. 7. (Comitato tecnico regionale della pesca e dell'acquicoltura). [3]
Art. 8. (Compiti del Comitato). [4]
Art. 9. (Misura dei contributi).
1. I contributi regionali previsti dalla presente legge sono concessi nei seguenti limiti:
a) il 50 per cento per le iniziative di cui al precedente articolo 1;
b) il 90 per cento per le iniziative di cui al precedente articolo 2.
2. In alternativa a quanto previsto al precedente comma, lettera a) i beneficiari possono chiedere la concessione di mutui agevolati decennali sull'intera spesa ammessa e certificata oltre a due annualità per il periodo di preammortamento. Non godono di contributi sugli interessi di preammortamento i mutui agevolati concessi per l'acquisto di beni.
3. Il tasso a carico dei beneficiari dei prestiti di cui al precedente secondo comma è pari a quello stabilito dalle vigenti disposizioni in materia di credito agrario di miglioramento.
4. Alla liquidazione del concorso regionale negli interessi sui prestiti erogati dagli enti o istituti di credito si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base dei rendiconti trimestrali trasmessi dagli istituti medesimi e vistati dal collegio sindacale. Detto concorso regionale sarà corrisposto in annualità o semestralità erogate posticipatamente.
Art. 10. (Riduzione o revoca del beneficio sui beni realizzati o acquistati).
1. I beni realizzati od acquistati con i benefici di cui alla presente legge debbono essere utilizzati per la specifica destinazione la quale è concesso il contributo e per la durata di anni dieci dalla data di acquisto o di ultimazione dei lavori, pena la revoca e la restituzione del contributo ricevuto, maggiorato dagli interessi legali. Per i primi cinque anni del periodo è altresì vietata la vendita del bene mentre per il successivo quinquennio ne è consentita la vendita con il trasferimento all'acquirente dell'impegno ad utilizzare i beni per la specifica destinazione alla quale sono destinati.
1 bis. Nei casi di ammodernamento delle imbarcazioni da pesca il vincolo decennale di utilizzazione di cui al comma 1 è ridotto a cinque anni [5].
2. Nel caso in cui i lavori risultino in chiusura di importo inferiore, il contributo regionale dovrà essere ridotto in proporzione, fatto salvo il successivo recupero delle somme eventualmente erogate in eccedenza con le procedure di cui al
3. In caso di mancata realizzazione dell'iniziativa o di inosservanza delle condizioni e dei termini indicati nella deliberazione di concessione del contributo, questo viene revocato.
Art. 11. (Finanziamento della spesa).
1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge per l'esercizio 1989 è prevista la spesa di lire 2.500 milioni che viene iscritta sui seguenti capitoli di nuova istituzione:
Cap. n. 01340 - Contributi a favore dell'occupazione giovanile nel settore della pesca e dell'agricoltura, L. 300.000.000.
Cap. n. 01341 - Contributi a favore delle iniziative previste dall'articolo 1 della legge regionale avente ad oggetto: «Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività della pesca e
dell'acquicoltura», L. 1.300.000.000.
Cap. n. 01342 - Interessi su mutui agevolati concessi a favore delle iniziative previste all'articolo 1 della legge regionale avente ad oggetto: «Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività della pesca e dell'acquicoltura», L. 400.000.000.
Cap. n. 01343 - Contributi a favore della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquicoltura, L. 500.000.000.
[1] Abrogata dall'art. 18 della
[2] Comma aggiunto dall'art. 28 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 16 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 16 della
[5] Comma aggiunto dall'art. 254 della