Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura |
Data: | 02/03/2005 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità e oggetto). |
Art. 2. (Definizione e ambito di applicazione). |
Art. 3. (Rideterminazione delle sanzioni amministrative relative alla regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati). |
Art. 4. (Diniego di regolarizzazione). |
Art. 5. (Regolarizzazione dei vigneti impiantati anteriormente al 1° aprile 1987). |
Art. 6. (Rideterminazione di altre sanzioni amministrative per il controllo del potenziale produttivo vitivinicolo). |
Art. 7. (Disposizioni finali). |
Art. 8. (Regolamenti regionali per il comparto vitivinicolo). |
Art. 9. (Entrata in vigore). |
§ 3.1.99 - L.R. 2 marzo 2005, n. 13.
Disposizioni per la regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati e rideterminazione di talune sanzioni amministrative per il controllo del potenziale produttivo vitivinicolo. Regolamenti regionali per il comparto vitivicolo.
(B.U. 10 marzo 2005, n. 7).
Art. 1. (Finalità e oggetto).
1. La presente legge è finalizzata alla salvaguardia del patrimonio vitivinicolo, dell'economia e dei livelli occupazionali della Regione.
2. Le disposizioni della presente legge disciplinano la regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati, prevista dall'articolo 2, paragrafi 3 e 4, del
Art. 2. (Definizione e ambito di applicazione).
1. Ai fini della presente legge s'intende per regolarizzazione l'autorizzazione a produrre vino da commercializzare proveniente da vigneti che sono stati impiantati, anteriormente al 1° settembre 1998, contravvenendo alle normative comunitarie.
2. Le superfici vitate di estensione pari o inferiori a 10 are, i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori, non necessitano di regolarizzazione, purché i prodotti stessi siano esclusi da ogni commercializzazione.
Art. 3. (Rideterminazione delle sanzioni amministrative relative alla regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati).
1. Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 2, comma 3, del
2. Ai soggetti che ottengono la regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del reg. (CE) 1493/1999 si applica la sanzione amministrativa di euro 258,00 per ogni ettaro della superficie vitata da regolarizzare.
3. Ai soggetti che ottengono la regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera c), del reg. (CE) 1493/1999 si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) euro 1.033,00 per ettaro, se la superficie vitata da regolarizzare, in relazione ai vitigni utilizzati, è idonea esclusivamente per la produzione di vini da tavola e di vini ad indicazione geografica tipica;
b) euro 2.582,00 per ettaro, se la superficie vitata da regolarizzare, in relazione ai vitigni utilizzati, è idonea esclusivamente per la produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate.
Art. 4. (Diniego di regolarizzazione).
1. Qualora la domanda di regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati è rigettata, salva l'estirpazione dei vigneti abusivamente impiantati a decorrere dal 1° settembre 1998 sancita dall'articolo 2, paragrafo 7, del reg. (CE) 1493/1999, al richiedente che ha prodotto vino da commercializzare proveniente dai vigneti oggetto della domanda è applicata la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di un importo pari al trenta per cento del valore di mercato del vino prodotto, risultante dai mercuriali pubblicati dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) territorialmente competenti. L'importo della sanzione è calcolato dalla data di presentazione della domanda di regolarizzazione fino alla data di rigetto della stessa, tenendo conto della produzione dichiarata e del tipo di vino prodotto.
2. La Regione, su richiesta dell'interessato, può disporre che, in sostituzione del pagamento di cui al comma 1, il produttore invii a distillazione una quantità di vino equivalente al vino proveniente dai vigneti oggetto della domanda di regolarizzazione. La quantità di vino equivalente è calcolata dalla data di presentazione della domanda fino alla data di rigetto della stessa.
Art. 5. (Regolarizzazione dei vigneti impiantati anteriormente al 1° aprile 1987).
1. Sono da considerarsi regolari i vigneti impiantati o reimpiantati contravvenendo alle norme vigenti anteriormente al 1° aprile 1987, data di entrata in vigore del
Art. 6. (Rideterminazione di altre sanzioni amministrative per il controllo del potenziale produttivo vitivinicolo).
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del
Art. 7. (Disposizioni finali).
1. Ai fini della regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati, sono valide le domande già presentate ai sensi delle deliberazioni della Giunta regionale 8 settembre 2000, n. 1948, 27 marzo 2001, n. 431, 14 marzo 2003, n. 215 e 24 ottobre 2003, n. 1044.
2. Al termine dell’istruttoria delle domande di cui al comma 1, il funzionario responsabile del procedimento, verificata l'impossibilità di accogliere la domanda sulla base della tipologia di regolarizzazione scelta, invita il produttore a chiedere la regolarizzazione del vigneto abusivo sulla base di altra lettera del paragrafo 3, dell'articolo 2 del reg. (CE) 1493/1999, ove ne sussistano le relative condizioni.
3. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui al comma 1 nonché la deliberazione della Giunta regionale 9 gennaio 2004, n. 29, rimangono efficaci per tutte le parti non in contrasto con la presente legge.
Art. 8. (Regolamenti regionali per il comparto vitivinicolo).
1. Con uno o più regolamenti regionali si provvede all'attuazione del reg. (CE) 1493/1999 nonché del
a) il potenziale produttivo vitivinicolo, ad eccezione della regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati;
b) i meccanismi di mercato.
Art. 9. (Entrata in vigore).
1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
[1] Comma così modificato dall'art. 28 della
[2] Comma così modificato dall'art. 28 della