§ 3.1.44 - L.R. 27 febbraio 1979, n. 15.
Organizzazione nella Regione Lazio di servizi complementari di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli: [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:27/02/1979
Numero:15


Sommario
Art. 1.  La Regione Lazio istituisce un servizio di rilevazione e controllo della produzione e del commercio delle uve, dei mosti e dei vini che, nell'ambito della collaborazione tra Stato e regioni prevista [...]
Art. 2.  Allo scopo di migliorare il sistema di controllo e di vigilanza sulla preparazione e sul commercio dei prodotti vinosi previsto dalle leggi vigenti, le amministrazioni provinciali, d'accordo con gli [...]
Art. 3.  I comuni potranno prestare la loro collaborazione agli istituti di vigilanza di cui al precedente articolo 2, assumendo direttamente i compiti affidati dal Ministero dell'agricoltura e foreste agli [...]
Art. 4.  Ogni comune della Regione, a partire dal 1° gennaio 1980, istituisce una regolare registrazione (anagrafe vitivinicola) delle imprese agricole, industriali e commerciali che producono, detengono, [...]
Art. 5.  Dopo l'entrata in vigore della presente legge, gli istituti di vigilanza competenti sul territorio laziale potranno affidare esclusivamente ai comuni la timbratura dei documenti di accompagnamento [...]
Art. 6.  Ogni comune, in conformità con le disposizioni statali concernenti le specifiche materie:
Art. 7.  In ogni comune in cui i problemi del settore vinicolo rivestono carattere di rilevanza, riconosciuta dalla commissione regionale per i problemi vitivinicoli, istituita con la legge regionale 17 [...]
Art. 8.  La commissione comunale di cui al precedente articolo 7, è nominata dal consiglio comunale, su proposta della giunta comunale.
Art. 9.  Le commissioni comunali ed intercomunali, avvalendosi della collaborazione e dei dati forniti dai comuni interessati:
Art. 10.  La commissione ha sede presso il comune; qualora sia intercomunale presso il comune che ha maggiori interessi vitivinicoli.
Art. 11.  Le commissioni comunali ed intercomunali comunicheranno tempestivamente all'assessorato regionale per l'agricoltura le denunzie di irregolarità riscontrate o presunte in materia di produzione e [...]
Art. 12.  L'assessorato regionale per l'agricoltura si avvale anche della collaborazione della commissione regionale per i problemi vitivinicoli, istituita con legge regionale 17 settembre 1974, n. 46, [...]
Art. 13.  La concessione di autorizzazioni o licenze di vendita, nonché di agevolazioni e incentivi regionali è subordinata alla puntuale denuncia annuale della produzione vitivinicola.
Art. 14.  (Disposizioni finanziarie e finali) . La Regione finanzia l'istituzione dell'anagrafe vitivinicola prevista al precedente art. 4 ed assegna ai comuni contributi annuali, in misura proporzionale al [...]
Art. 15.  Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1979 la spesa di L. 150.000.000.


§ 3.1.44 - L.R. 27 febbraio 1979, n. 15. [1]

Organizzazione nella Regione Lazio di servizi complementari di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli: istituzione delle commissioni comunali ed intercomunali di rilevazione.

(B.U. 20 marzo 1979, n. 8).

 

Art. 1. La Regione Lazio istituisce un servizio di rilevazione e controllo della produzione e del commercio delle uve, dei mosti e dei vini che, nell'ambito della collaborazione tra Stato e regioni prevista dall'ultimo comma dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 per la repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio dei prodotti agricoli e ferme restando le specifiche competenze dell'amministrazione statale e degli istituti ed enti interessati, favorisca un coordinato svolgimento dei compiti comunque affidati in materia alle Regioni, alle amministrazioni provinciali ed ai comuni.

     Il predetto servizio si attua su tutto il territorio regionale con le modalità e gli strumenti operativi previsti nella presente legge.

 

     Art. 2. Allo scopo di migliorare il sistema di controllo e di vigilanza sulla preparazione e sul commercio dei prodotti vinosi previsto dalle leggi vigenti, le amministrazioni provinciali, d'accordo con gli istituti incaricati con decreto ministeriale 2 febbraio 1968 della vigilanza nel Lazio per l'esecuzione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, potranno svolgere i compiti ad esse attribuiti dall'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, avvalendosi della collaborazione dei comuni, anche mediante la nomina di agenti tra gli appartenenti al corpo dei vigili urbani.

     La Regione assegna, per lo svolgimento dei predetti compiti, alle amministrazioni provinciali contributi annui comprensivi delle quote da rimborsare ai comuni per gli oneri dagli stessi sostenuti nel prestare la collaborazione di cui al comma precedente.

 

     Art. 3. I comuni potranno prestare la loro collaborazione agli istituti di vigilanza di cui al precedente articolo 2, assumendo direttamente i compiti affidati dal Ministero dell'agricoltura e foreste agli ispettorati provinciali dell'alimentazione in esecuzione dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 e successive aggiunte e modificazioni.

 

     Art. 4. Ogni comune della Regione, a partire dal 1° gennaio 1980, istituisce una regolare registrazione (anagrafe vitivinicola) delle imprese agricole, industriali e commerciali che producono, detengono, condizionano e commercializzano uve, mosti, vino e prodotti derivati.

     L'anagrafe vitivinicola è distinta in sezioni rispettivamente per:

     produttori di uve non vinificatori;

     vinificatori produttori di uve;

     vinificatori non produttori di uve;

     imbottigliatori;

     commercianti di vino all'ingrosso;

     trasportatori;

     distillatori e produttori di derivati del vino.

 

     Art. 5. Dopo l'entrata in vigore della presente legge, gli istituti di vigilanza competenti sul territorio laziale potranno affidare esclusivamente ai comuni la timbratura dei documenti di accompagnamento prevista dall'articolo 1 del decreto ministeriale 22 maggio 1975, fatta eccezione, in conformità con l'articolo 6, ultimo comma, del predetto decreto ministeriale, dei documenti di accompagnamento dei prodotti inviati fuori del territorio nazionale.

 

     Art. 6. Ogni comune, in conformità con le disposizioni statali concernenti le specifiche materie:

     provvede a tenere regolarmente aggiornata la situazione conoscitiva delle superfici vitate nel proprio territorio, utilizzando le denunce presentate suo tramite ai sensi delle leggi vigenti;

     provvede a riepilogare, direttamente o a mezzo di servizi di elaborazione appositamente organizzati dalla Regione, le denunce di giacenza dei vini e le denunce della produzione vinicola, trasmettendo al settore decentramento agricoltura, foreste, caccia e pesca provinciale, unitamente alle singole denunce, il riepilogo comunale;

     stabilisce intese con gli istituti di vigilanza per acquisire, sulla base dei documenti di accompagnamento, una completa conoscenza dei movimenti dei prodotti vitivinicoli nell'ambito del proprio territorio, prestando, tramite gli agenti di cui al precedente articolo 2, adeguata collaborazione nella verifica periodica dell'esattezza delle indicazioni che figurano nei documenti di accompagnamento e di quelle riprodotte nei registri di carico e scarico degli operatori presenti nel territorio comunale.

 

     Art. 7. In ogni comune in cui i problemi del settore vinicolo rivestono carattere di rilevanza, riconosciuta dalla commissione regionale per i problemi vitivinicoli, istituita con la legge regionale 17 settembre 1974, n. 46 integrata e modificata con legge regionale 11 giugno 1975, n. 65 viene istituita una apposita commissione comunale.

     Nelle aree in cui la viticoltura e la produzione del vino rivestono una minore importanza viene istituita una commissione intercomunale tra comuni appartenenti alla stessa comunità montana o allo stesso comprensorio economico-urbanistico.

 

     Art. 8. La commissione comunale di cui al precedente articolo 7, è nominata dal consiglio comunale, su proposta della giunta comunale.

     La commissione intercomunale di cui al citato articolo 7 è individuata dall'amministrazione provinciale, sentiti i sindaci dei comuni interessati, e dalla stessa nominata.

     Le commissioni debbono essere nominate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Esse saranno rinnovate ogni tre anni ed i componenti non di diritto potranno essere confermati consecutivamente una sola volta.

     In caso di inadempienza da parte degli enti interessati, le commissioni saranno nominate, su proposta dell'assessore regionale all'agricoltura, con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     Le commissioni comunali sono presiedute dal sindaco o, per sua delega, da un assessore comunale. Le commissioni intercomunali sono presiedute dal componente designato dall'organo che ha provveduto alla nomina delle commissioni stesse.

     Ogni commissione è costituita da:

     a) tre membri scelti tra i produttori viticoltori designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentate nel territorio in modo da assicurare la presenza di quelle localmente più rappresentative;

     b) un designato da ogni cantina sociale cooperativa operante nel territorio;

     c) un membro scelto tra i commercianti vinicoli, ove esistano, che operano nell'ambito del territorio di competenza della commissione su designazione della organizzazione di categoria;

     d) un membro scelto tra gli industriali o imbottigliatori vinicoli, ove esistano, operanti nell'ambito del territorio di competenza della commissione su designazione dell'organizzazione di categoria;

     e) un membro designato dalla federazione unitaria sindacale.

     Qualora le suddette designazioni non avvengano nel termine di trenta giorni dalla richiesta, i consigli comunali o le amministrazioni provinciali provvedono direttamente alla nomina delle commissioni scegliendo le rappresentanze, ove esistano, delle singole categorie.

     Ciascuna commissione all'atto dell'insediamento elegge un vice presidente scegliendolo tra i membri di cui alla lettera a) del precedente comma.

     Le commissioni si riuniscono su convocazione del presidente o su richiesta di un terzo dei componenti.

     Le commissioni adottano le loro decisioni a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi la presiede.

     Alle riunioni della commissione partecipa, senza diritto di voto, un dipendente del comune o dei comuni interessati, addetto al servizio che cura gli adempimenti spettanti al comune in materia vitivinicola.

     Su richiesta della commissione, partecipano altresì alle riunioni, quali collaboratori tecnici con funzione consultiva, l'ufficiale sanitario del comune dove ha sede la commissione, un tecnico dell'ufficio agricolo zonale ed altri esperti del settore.

     La partecipazione ai lavori della commissione è a titolo gratuito per i componenti effettivi e per quelli associati a titolo consultivo.

 

     Art. 9. Le commissioni comunali ed intercomunali, avvalendosi della collaborazione e dei dati forniti dai comuni interessati:

     a) procedono annualmente alla rilevazione dell'andamento della campagna vitivinicola;

     b) valutano la produzione nel territorio e la destinazione della stessa;

     c) esprimono parere in ordine alla eventuale soluzione di problemi che si evidenziassero nell'ottemperanza agli obblighi di legge;

     d) individuano le attività di produzione e commercializzazione agricole ed extra-agricole;

     e) individuano i circuiti commerciali del vino in entrata ed in uscita dal territorio ed in particolare la provenienza di origine e la destinazione finale;

     f) vigilano, avvalendosi degli organi preposti e collaborano con essi, sulle attività di produzione e di commercializzazione, denunciando con le modalità di cui al successivo art. 11, gli inconvenienti rilevati nonché i presunti abusi ed illeciti;

     g) coadiuvano, su richiesta degli organi statali, con gli istituti incaricati per la repressione delle frodi nel controllo delle destinazioni date ai sottoprodotti della vinificazione.

     Le commissioni collaborano con i servizi regionali, con gli uffici per la repressione delle frodi al fine di agevolarne i compiti istituzionali, con gli uffici competenti per il controllo delle tecniche di produzione dei vini oggetto di specifici disciplinari e con i competenti uffici per il controllo sulla applicazione delle norme relative all'indicazione geografica dei vini.

 

     Art. 10. La commissione ha sede presso il comune; qualora sia intercomunale presso il comune che ha maggiori interessi vitivinicoli.

     Il comune presso cui ha sede la commissione deve fornire i mezzi ed il personale necessario al funzionamento della stessa.

     La Giunta regionale, su specifica e motivata richiesta delle commissioni comunali e intercomunali, può temporaneamente, mettere a disposizione delle commissioni medesime, personale regionale esperto in materia per l'espletamento dei compiti loro affidati dalla presente legge.

 

     Art. 11. Le commissioni comunali ed intercomunali comunicheranno tempestivamente all'assessorato regionale per l'agricoltura le denunzie di irregolarità riscontrate o presunte in materia di produzione e commercio dei vini e trasmetteranno relazioni annuali sull'attività svolta.

 

     Art. 12. L'assessorato regionale per l'agricoltura si avvale anche della collaborazione della commissione regionale per i problemi vitivinicoli, istituita con legge regionale 17 settembre 1974, n. 46, articoli 3 e 4, per le funzioni di coordinamento ed indirizzo delle attività delle commissioni comunali e intercomunali.

 

     Art. 13. La concessione di autorizzazioni o licenze di vendita, nonché di agevolazioni e incentivi regionali è subordinata alla puntuale denuncia annuale della produzione vitivinicola.

 

     Art. 14. (Disposizioni finanziarie e finali) . La Regione finanzia l'istituzione dell'anagrafe vitivinicola prevista al precedente art. 4 ed assegna ai comuni contributi annuali, in misura proporzionale al numero degli operatori vitivinicoli presenti nel territorio per il suo aggiornamento e per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 6.

     Le spese di funzionamento delle commissioni comunali ed intercomunali saranno rimborsate ai comuni sedi delle stesse, sulla base di appositi consuntivi annuali.

 

     Art. 15. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1979 la spesa di L. 150.000.000.

     Alla copertura dell'onere si provvederà mediante utilizzazione dei fondi iscritti al capitolo n. 101299 (fondo globale) del bilancio regionale per l'anno 1978 ai sensi dell'articolo 20, comma quarto, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.

     I suddetti fondi saranno iscritti ad appositi capitoli da istituire nel bilancio 1979, in termini di competenza e di cassa, con le seguenti denominazioni e relativi stanziamenti:

     «Contributi alle amministrazioni provinciali per lo svolgimento dei compiti ad esse attribuiti con l'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987 e per il rimborso ai comuni delle spese per eventuali collaborazioni» L. 10.000.000;

     «Finanziamento ai comuni per l'istituzione dell'anagrafe vitivinicola» L. 100.000.000;

     «Contributi annui ai comuni per la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe vitivinicola, per il controllo delle denunce di produzione e di giacenza e per la verifica dei documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli» L.10.000.000;

     «Spese per elaborazioni dei dati delle denunce obbligatorie» L. 15.000.000;

     «Finanziamento ai comuni sede delle commissioni per le spese di funzionamento delle stesse» L. 5.000.000.

     Alla quantificazione della spesa per gli anni successivi si provvederà ogni anno con legge di bilancio.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni al bilancio 1979.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 giugno 2017, n. 6.