§ 3.1.1034 - D.G.R. 15 novembre 2002, n. 1493 .
Legge regionale, 3 agosto 2001, n. 21, articolo 3. Disciplina delle strade del vino, dell'olio d'oliva e dei prodotti agroalimentari tipici e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:15/11/2002
Numero:1493

§ 3.1.1034 - D.G.R. 15 novembre 2002, n. 1493 .

Legge regionale, 3 agosto 2001, n. 21, articolo 3. Disciplina delle strade del vino, dell'olio d'oliva e dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali. Regolamento di attuazione.

(B.U. 10 gennaio 2003, n. 1.)

 

La Giunta regionale

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 concernente il conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione centrale e l'istituzione del Ministero per le Politiche Agricole;

Vista la legge 27 luglio 1999, n. 268: "Disciplina delle strade del vino";

Visto il D.M. 12 luglio 2000 - Fissazione degli standard minimi di qualità per i percorsi individuati ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268, recante "Disciplina delle strade del vino";

Vista la legge regionale 3 agosto 2001, n. 21 "Disciplina delle strade del vino, dell'olio d'oliva e dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali";

Atteso che, con nota n. 184724 del 21 dicembre 2001 della Struttura di Consulenza sulla produzione legislativa della Regione Lazio, la suddetta legge regionale è stata trasmessa alla Commissione Europea, tramite la Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del Trattato istitutivo della Comunità Europea;

Vista la nota n. AGR 007252 del 19 marzo 2002, con la quale la Commissione Europea ha richiesto alcuni complementi d'informazione in merito all'aiuto di Stato/Italia (Lazio) n. 54/02 "strade del vino, dell'olio d'oliva e dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 960 del 19 luglio 2002, che ha approvato la bozza del regolamento di attuazione della legge regionale 3 agosto 2001, n. 21 - "Disciplina delle strade del vino, dell'olio d'oliva e dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali";

Atteso che, con nota n. 70413 del 26 luglio 2002 della Struttura di Consulenza sulla produzione legislativa della Regione Lazio, sono stati trasmessi alla Commissione Europea i complementi d'informazione richiesti con nota n. AGR 007252 del 19 marzo 2002, unitamente alla bozza di Regolamento di attuazione previsto dall'articolo 3 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 21;

Vista la nota n. AGR 020593 del 3 settembre 2002, con la quale la Commissione Europea ha richiesto ulteriori complementi d'informazione in merito all'aiuto di Stato/Italia (Lazio) n. 54/02 "Strade del vino, dell'olio d'oliva e dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali";

Atteso che, con nota n. 83821 del 17 settembre 2002 della Struttura di Consulenza sulla produzione legislativa della Regione Lazio, sono stati trasmessi alla Commissione Europea i complementi d'informazione richiesti con nota AGR 020593 del 3 settembre 2002;

Vista la decisione della Commissione Europea n. C(2002) 3503 del 17 ottobre 2002 concernente l'aiuto di Stato/Italia (Lazio) n. 54/02 "Strade del vino, dell'olio d'oliva e dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali", con la quale la stessa Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni in merito ai regimi in oggetto;

Ritenuto di dover recepire le considerazioni della Commissione all'interno del regolamento di attuazione della legge regionale 3 agosto 2001, n. 21, allegato alla presente deliberazione e di essa facente parte integrante e sostanziale;

Vista la nota della Direzione regionale Attività della Presidenza, Area Giuridico legislativa n. 125/e del 7 novembre 2002, con la quale è stato trasmesso il regolamento di attuazione della legge regionale 3 agosto 2001, n. 21, modificato sulla base delle considerazioni della Commissione Europea;

Ritenuto pertanto di dover approvare il suddetto regolamento di attuazione, modificato sulla base delle considerazioni della Commissione Europea;

Vista la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale e successive modificazioni ed integrazioni";

Visto il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre2002;

all'unanimità

Delibera:

 

 

in conformità alle premesse

di approvare il regolamento di attuazione della legge regionale 3 agosto 2001, n. 21, allegato alla presente deliberazione e di essa facente parte integrante e sostanziale;

di pubblicare la presente deliberazione ed il regolamento di attuazione della legge regionale 3 agosto 2001 n. 21 ad essa allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

 

Allegato .