§ 6.1.2 - Legge Regionale 3 giugno 1970, n. 19.
Provvidenze integrative a favore dei Comuni e delle Province in attuazione dell'art. 54 dello Statuto. [*]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 provvidenze ed interventi straordinari
Data:03/06/1970
Numero:19


Sommario
Art. 1.      Per lo scopo enunciato nell'art. 54 dello Statuto approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e ad integrazione degli interventi finanziari regionali disposti con leggi settoriali [...]
Art. 2.      La quota da assegnarsi ai Comuni, ai sensi dell'art. 1, sarà ripartita fra gli stessi in base al numero degli abitanti mediante applicazione di una misura unitaria pro capite, differenziata per [...]
Art. 3.      Nei confronti dei Comuni montani la misura unitaria pro capite, di cui all'art. 2, è aumentata di lire 1.150, limitatamente ai due scaglioni sino abitanti
Art. 4.      Nei confronti dei Comuni gravati da servitù militari la misura unitaria pro capite, di cui all'art. 2, è aumentata di lire 1.050 limitatamente ai due scaglioni fino a cinquemila abitanti
Art. 5.      I due aumenti, di cui all'art. 3 e all'art. 4, sono cumulabili, quando, nei confronti di uno stesso Comune, concorrono entrambe le posizioni soggettive previste da detti articoli.
Art. 6.      Le somme assegnate a norma degli articoli precedenti saranno utilizzate dai Comuni a sollievo dei maggiori oneri che essi sopportano o andranno ad assumere:
Art. 7.      La quota da assegnarsi alle Province, ai sensi dell'art. 1, sarà ripartita fra le stesse in base al numero degli abitanti ed in ragione di lire 400 per abitante
Art. 8.      Le somme assegnate a norma dell'articolo precedente saranno utilizzate dalle Province a sollievo dei maggiori oneri che esse sopportano o andranno ad assumere:
Art. 9.      Per l'applicazione degli articoli 2 e 7 si ha riguardo ai risultati definitivi dell'ultimo censimento generale della popolazione.
Art. 10.      Le somme assegnate a norma degli articoli 2 e 7 dovranno essere destinate, rispettivamente dai Comuni e dalle Province, ad interventi aggiuntivi per l'ulteriore incremento dei settori [...]
Art. 11.      L'accertamento che l'utilizzazione delle somme assegnate abbia luogo con l'osservanza delle prescrizioni indicate negli articoli 6, 8 e 10 è eseguito dai Comitati di controllo nell'esercizio [...]
Art. 12.      Alla ripartizione ed all'erogazione delle somme assegnate in base alla presente legge provvede l'Assessore regionale agli Enti locali con propri decreti anche cumulativi.
Art. 13.      All'esatta determinazione della quota di cui all'art. 1 si provvede annualmente con la legge di approvazione del bilancio regionale. Qualora, in dipendenza di tale determinazione, si renda [...]
Art. 14.      Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970 è istituito al Titolo II - Sezione VI - Rubrica n. 4 - Categoria XI - il capitolo 980 con - la [...]


§ 6.1.2 - Legge Regionale 3 giugno 1970, n. 19.

Provvidenze integrative a favore dei Comuni e delle Province in attuazione dell'art. 54 dello Statuto. [*]

(B.U. 5 giugno 1970, n. 21).

 

CAPO I

Disposizione preliminare

 

Art. 1.

     Per lo scopo enunciato nell'art. 54 dello Statuto approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e ad integrazione degli interventi finanziari regionali disposti con leggi settoriali è assegnata ai Comuni ed alle Province una quota delle entrate regionali, da ripartirsi e da utilizzarsi nei modi previsti dai seguenti capi.

 

CAPO II

Provvidenze a favore dei Comuni

 

     Art. 2.

     La quota da assegnarsi ai Comuni, ai sensi dell'art. 1, sarà ripartita fra gli stessi in base al numero degli abitanti mediante applicazione di una misura unitaria pro capite, differenziata per scaglioni di popolazione, come dal seguente prospetto:

     - lire 2.100 pro capite sino a 3.000 abitanti;

     - lire 1.600 pro capite, da 3.001 a 5.000 abitanti;

     - lire 500 pro capite, da 5.001 a 10.000 abitanti;

     - lire 50 pro capite, da 10.001 a 30.000 abitanti;

     - lire 10 pro capite, oltre i 30.000 abitanti [1].

 

     Art. 3.

     Nei confronti dei Comuni montani la misura unitaria pro capite, di cui all'art. 2, è aumentata di lire 1.150, limitatamente ai due scaglioni sino abitanti [2].

     Agli effetti del precedente comma, si considerano montani quei Comuni il cui territorio sia stato classificato, in tutto od in parte, come zona montana ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni [3].

 

     Art. 4.

     Nei confronti dei Comuni gravati da servitù militari la misura unitaria pro capite, di cui all'art. 2, è aumentata di lire 1.050 limitatamente ai due scaglioni fino a cinquemila abitanti [4].

 

     Art. 5.

     I due aumenti, di cui all'art. 3 e all'art. 4, sono cumulabili, quando, nei confronti di uno stesso Comune, concorrono entrambe le posizioni soggettive previste da detti articoli.

     Ai fini dell'applicazione degli aumenti, tali posizioni soggettive sono riferite alla data del primo ottobre dell'anno precedente a quello in cui la ripartizione ha luogo.

 

     Art. 6.

     Le somme assegnate a norma degli articoli precedenti saranno utilizzate dai Comuni a sollievo dei maggiori oneri che essi sopportano o andranno ad assumere:

     1) per l'esecuzione, anche in forma consortile, di opere e lavori pubblici, con precedenza per quelli in qualsiasi modo parzialmente finanziati, con leggi settoriali, dallo Stato o dalla Regione;

     2) per le attrezzature dei pubblici servizi nei settori dell'igiene e dell'assistenza sociale;

     3) per la progettazione, anche in forma consortile, di piani regolatori, di programmi di fabbricazione e di altri strumenti urbanistici;

     4) per la manutenzione dei beni del demanio comunale e del patrimonio indisponibile comunale, nonché per lo sgombero della neve e per l'acquisto delle relative attrezzature, anche in forma consortile;

     5) per la promozione, la costituzione ed il funzionamento di Consorzi tra Enti locali territoriali aventi per scopo l'attuazione di opere e servizi di interesse civile e sociale, compresi quelli indicati ai precedenti punti del presente articolo.

 

CAPO III

Provvidenze a favore delle Province

 

     Art. 7.

     La quota da assegnarsi alle Province, ai sensi dell'art. 1, sarà ripartita fra le stesse in base al numero degli abitanti ed in ragione di lire 400 per abitante [5].

 

     Art. 8.

     Le somme assegnate a norma dell'articolo precedente saranno utilizzate dalle Province a sollievo dei maggiori oneri che esse sopportano o andranno ad assumere:

     1) per l'esecuzione, anche in forma consortile, di opere e lavori pubblici, con precedenza per quelli in qualsiasi modo parzialmente finanziati, con leggi settoriali, dallo Stato o dalla Regione;

     2) per la manutenzione dei beni del demanio provinciale e del patrimonio indisponibile provinciale;

     3) per la gestione, anche in forma consortile, di servizi pubblici;

     4) per la promozione, la costituzione ed il funzionamento di Consorzi tra Enti locali territoriali aventi per scopo l'attuazione di opere e servizi di interesse civile e sociale, compresi quelli indicati ai punti 1) e 3) del presente articolo.

 

CAPO IV

Disposizioni comuni ai capi II e III

 

     Art. 9.

     Per l'applicazione degli articoli 2 e 7 si ha riguardo ai risultati definitivi dell'ultimo censimento generale della popolazione.

 

     Art. 10.

     Le somme assegnate a norma degli articoli 2 e 7 dovranno essere destinate, rispettivamente dai Comuni e dalle Province, ad interventi aggiuntivi per l'ulteriore incremento dei settori considerati dagli articoli 6 e 8.

     Le predette Amministrazioni comunali e provinciali iscriveranno nei propri bilanci le somme assegnate, istituendo apposito capitolo di entrata e uno o più capitoli di spesa, con richiamo specifico dei singoli interventi, cui le somme stesse sono destinate ai sensi degli articoli 6 e 8 della presente legge.

 

     Art. 11.

     L'accertamento che l'utilizzazione delle somme assegnate abbia luogo con l'osservanza delle prescrizioni indicate negli articoli 6, 8 e 10 è eseguito dai Comitati di controllo nell'esercizio degli ordinari controlli che ad essi competono ai sensi della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3.

 

     Art. 12.

     Alla ripartizione ed all'erogazione delle somme assegnate in base alla presente legge provvede l'Assessore regionale agli Enti locali con propri decreti anche cumulativi.

 

CAPO V

Disposizioni finali e finanziarie

 

     Art. 13.

     All'esatta determinazione della quota di cui all'art. 1 si provvede annualmente con la legge di approvazione del bilancio regionale. Qualora, in dipendenza di tale determinazione, si renda necessario adeguare i criteri di ripartizione di detta quota, l'adeguamento è disposto in quella medesima sede.

     Per l'esercizio finanziario 1970 la quota è stabilita in L. 1.500.000.000.

 

     Art. 14.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970 è istituito al Titolo II - Sezione VI - Rubrica n. 4 - Categoria XI - il capitolo 980 con - la denominazione: «Assegnazione di una quota delle entrate regionali a favore delle Province e dei Comuni in attuazione dell'articolo 54 dello Statuto regionale» e con lo stanziamento di lire 1 miliardo e 500 milioni cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 501 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970.

     La spesa di lire 1 miliardo e 500 milioni, prevista dal precedente art. 13 per l'esercizio finanziario 1970, farà carico al sopra citato capitolo 980.

     L'onere finanziario relativo agli esercizi futuri, il cui ammontare verrà determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio regionale, farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

     La variazione relativa al capitolo 501 si intende conseguentemente apportata anche all'elenco n. 1 approvato con l'art. 5 della legge regionale 1º gennaio 1970, n. 1.

 

 


[*] Vedi ora l'ultimo comma dell'art. 9 della L.R. 11 agosto 1980, n. 32. Per quanto concerne la denominazione degli Assessorati e/o delle Direzioni regionali vedi ora il combinato disposto degli artt. 7, 2 e 6 della L.R. 13 giugno 1980, n. 12.

[1] Misura unitaria cosi modificata dall'art. 7 della L.R. 3 gennaio 1972, n. 2 e dall'art. 10 della L.R. 16 gennaio 1974, n. 1.

[2] Maggiorazione così modificata dal II comma dell'art. 7 della L.R. 3 gennaio 1972, n. 2 e dall'art. 10 della L.R. 16 gennaio 1974, n. 1.

[3] Vedi l'articolo unico della L.R. 30 luglio 1957, n. 657, nonché l'estensione di cui al III comma dell'art. 7 della L.R. 3 gennaio 1972, n. 2 ed all'ultimo comma dell'art. 10 della L.R. 16 gennaio 1974, n. 1.

[4] Vedi nota [2].

[5] Misura così modificata dall'art. 10 della L.R. 16 gennaio 1974, n. 1.