§ 5.4.94 – Legge Regionale 27 ottobre 1994, n. 17.
Interventi per l'integrazione lavorativa delle persone handicappate.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 assistenza sociale
Data:27/10/1994
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Modalità attuative.
Art. 3.  Comitati guida.
Art. 4.  Tirocinio di formazione in situazione.
Art. 5.  Soggiorno lavoro.
Art. 6.  Borsa di inserimento lavorativo.
Art. 7.  Relazione sul percorso formativo.
Art. 8.  Integrazione lavorativa socio-assistenziale.
Art. 9.  Spese connesse alla pratica degli strumenti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 8.
Art. 10.  Modalità contributive e di rendicontazione.
Art. 11.  Norma finanziaria.
Art. 12.  Raccordo con la precedente normativa.
Art. 13.  Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59.
Art. 14.  Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59.
Art. 15.  Abrogazione.
Art. 16.  Disposizione transitoria.
Art. 17.  Entrata in vigore.


§ 5.4.94 – Legge Regionale 27 ottobre 1994, n. 17. [1]

Interventi per l'integrazione lavorativa delle persone handicappate.

(B.U. 28 ottobre 1994, suppl straord. n. 55).

 

CAPO I

Principi generali

 

Art. 1. Finalità. [2]

     1. In armonia con i principi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 la Regione promuove l'integrazione lavorativa delle persone handicappate mediante le iniziative di cui alla presente legge.».

     2. A far tempo dall'entrata in vigore della presente legge, fermo restando quanto disposto all'articolo 26 e fatti salvi gli effetti degli atti adottati che non abbiano ancora avuto esecuzione, è abrogata la legge regionale 59/1986 e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione degli articoli 14, 15, 16 e 17.

 

     Art. 2. Modalità attuative.

     1. L'analisi della domanda e l'attivazione delle iniziative di cui alla presente legge competono ai Comuni singoli o associati negli ambiti del servizio sociale di base; a tal fine essi si avvalgono dei servizi di cui al comma 2 per la predisposizione e l'attuazione di specifici progetti di inserimento lavorativo secondo le tipologie previste dal Capo II.

     2. Gli inserimenti lavorativi sono seguiti da servizi territoriali costituiti da équipes di operatori specializzati operanti a livello sovraccomunale; la Giunta regionale con propria deliberazione provvede alla ricognizione dei soggetti istituzionali gestori dei servizi predetti, definisce gli standard minimi cui debbono soddisfare i servizi per l'inserimento lavorativo e definisce altresì, con apposito progetto obiettivo, le modalità organizzative e di svolgimento delle iniziative di inserimento.

 

     Art. 3. Comitati guida.

     1. Ciascuna Provincia del territorio regionale provvede a costituire un Comitato guida con il compito di promuovere le adesioni e le collaborazioni occorrenti alla realizzazione degli inserimenti secondo le modalità indicate nel progetto obiettivo regionale di cui all'articolo 2, comma 2.

     2. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Presidente della Provincia o da un suo delegato ed è composto dai rappresentanti degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, degli enti che gestiscono i servizi di inserimento lavorativo delle associazioni imprenditoriali, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, della Consulta provinciale degli handicappati; è fatta salva la possibilità di integrazioni partecipative disposte di volta in volta dal Presidente.

 

CAPO II

Inserimento lavorativo

 

     Art. 4. Tirocinio di formazione in situazione.

     1. Il tirocinio di formazione in situazione è uno strumento formativo che si attua con la permanenza in normali sedi di lavoro ed è rivolto di norma a soggetti di età non inferiore a 17 anni con deficit dell'intelligenza, immaturità relazionale ed eventuali altre menomazioni sensoriali e fisiche tali da determinare al compimento del diciottesimo anno il riconoscimento dell'invalidità civile.

     2. Obiettivo del tirocinio è la maturazione della persona handicappata riferita alle capacità relazionali, alle capacità produttive, alle capacità di assunzione del ruolo lavorativo.

     3. Il tirocinio ha la durata massima di 5 anni e, compatibilmente con i ritmi individuali di adattamento, si svolge preferibilmente in più ambienti lavorativi secondo criteri di progressione nell'acquisizione delle esperienze.

     4. Ai tirocinanti spetta un assegno di incentivazione oraria pari a lire 3.000. Tale importo è aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale in base alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente.

     5. La competenza ad assicurare ai tirocinanti contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonchè per la responsabilità civile verso terzi, spetta all'ente cui fa capo il servizio per l'inserimento lavorativo.

 

     Art. 5. Soggiorno lavoro.

     1. Il soggiorno lavoro è uno strumento formativo che si attua con la permanenza a tempo pieno presso aziende e centri idonei allo scopo ed è rivolto di norma ai soggetti per i quali è in atto un tirocinio di formazione in situazione, ai sensi dell'articolo 4.

     2. Obiettivi del soggiorno lavoro sono lo sviluppo dell'autonomia personale in genere e lavorativa in particolare, la socializzazione attraverso una esperienza di vita comunitaria extra familiare, l'apprendimento di capacità operative specifiche.

     3. Il soggiorno lavoro ha la durata massima di 4 mesi anche non consecutivi nell'anno e si svolge sulla base di uno specifico programma addestrativo.

     4. Il soggiorno lavoro sospende temporaneamente l'eventuale tirocinio di formazione in situazione e le altre iniziative finalizzate all'inserimento lavorativo di cui alla presente legge.

     5. Ai partecipanti compete un premio di incentivazione mensile pari a lire 200.000; all'azienda e ai centri di cui al comma 1 può essere corrisposto un contributo economico non superiore a lire 750.000 mensili a titolo di rimborso spese per il mantenimento. Tali importi sono aggiornati annualmente con deliberazione della Giunta regionale in base alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente.

     6. La competenza ad assicurare i partecipanti contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonchè per la responsabilità civile verso terzi, spetta all'ente cui fa capo il servizio per l'inserimento lavorativo.

 

     Art. 6. Borsa di inserimento lavorativo.

     1. La borsa di inserimento lavorativo consiste nell'erogazione di una sovvenzione finalizzata all'effettivo inserimento occupazionale del destinatario.

     2. La borsa di inserimento lavorativo è destinata a soggetti di età non inferiore a 18 anni, con deficit dell'intelligenza o eventuali altre menomazioni sensoriali e fisiche, che siano in possesso del certificato di invalidità civile e iscritti nelle relative liste.

     3. Essa ha la durata di 1 anno ed è rinnovabile una sola volta per comprovate esigenze.

     4. L'ammontare mensile della borsa di inserimento lavorativo è pari a lire 350.000. Tale importo è aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale in base alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente.

     5. La competenza ad assicurare i soggetti titolari delle borse contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonchè per la responsabilità civile verso terzi, spetta all'ente cui fa capo il servizio per l'inserimento lavorativo.

 

     Art. 7. Relazione sul percorso formativo.

     1. A conclusione degli inserimenti lavorativi previsti negli articoli 4, 5 e 6 è rilasciata all'interessato una relazione sul percorso formativo svolto.

 

     Art. 8. Integrazione lavorativa socio-assistenziale.

     1. L'integrazione lavorativa socio-assistenziale è uno strumento rivolto a soggetti disabili con invalidità civile ed ha luogo quando, a conclusione di un congruo periodo di formazione o di altre esperienze addestrative, si verifichi che la gravità dell'handicap e l'insufficiente produttività non consentono l'inserimento a pieno titolo nella realtà lavorativa, ma rendono comunque praticabile il mantenimento nell'ambiente di lavoro.

     2. L'integrazione lavorativa è a tempo indeterminato e comporta un sostegno economico pari a lire 300.000 mensili. Tale importo è aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale in base alla variazione, accertata dall'ISTAT, dall'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente.

     3. La competenza ad assicurare i soggetti di cui al comma 1 contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonchè per la responsabilità civile verso terzi, spetta all'ente cui fa capo il servizio per l'inserimento lavorativo.

 

     Art. 9. Spese connesse alla pratica degli strumenti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 8.

     1. Per le persone disabili che sperimentano gli strumenti previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 8, è prevista la copertura delle spese connesse. In particolare viene garantito l'uso gratuito dei mezzi di trasporto pubblico, limitatamente al tragitto dalla propria abitazione al luogo di lavoro, con le modalità già vigenti a livello regionale per gli invalidi civili; vengono inoltre coperte le eventuali spese di mensa, previa certificazione delle stesse.

 

     Art. 10. Modalità contributive e di rendicontazione.

     1. Entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono gli interventi gli enti cui fanno capo i servizi per l'inserimento lavorativo indicati all'articolo 2, comma 2, trasmettono alla Direzione regionale dell'assistenza sociale apposita istanza di finanziamento corredata da un programma triennale degli interventi soggetto ad aggiornamento annuale.

     2. Il programma contiene l'indicazione dei progetti proposti ed il relativo preventivo di spesa.

     3. I programmi e gli aggiornamenti annuali sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale, che provvede sulla loro base al riparto annuale dei finanziamenti disponibili su proposta dell'Assessore regionale alla sanità e all'assistenza sociale.

     4. L'erogazione viene disposta ogni anno in via anticipata fino all'intero ammontare dei finanziamenti.

     5. I beneficiari sono tenuti ad utilizzare i finanziamenti entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello dell'erogazione.

     6. I relativi rendiconti, contenenti l'elenco dei beneficiari e delle spese sostenute in attuazione degli interventi programmati, devono essere presentati entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di scadenza del termine di utilizzazione.

 

CAPO III

Copertura finanziaria

 

     Art. 11. Norma finanziaria.

     1. Per le finalità previste dal Capo II è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1996.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 viene istituito, per l'anno 1996, alla Rubrica 19 - programma 2.2.4 Titolo I - Categoria 1.ó. - Sezione VIII - il capitolo 4962 (1.1.162.2.08.07) con la denominazione «Interventi per l'integrazione lavorativa delle persone handicappate» e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni.

     3. Al predetto onere di lire 2.000 milioni per l'anno 1996 si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 4963 del precitato stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.

     4. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 4962 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato al bilancio predetto.

 

CAPO IV

Norme transitorie e finali

 

     Art. 12. Raccordo con la precedente normativa.

     1. Per il calcolo della durata massima dei percorsi formativi previsti dalla presente legge si computano le annualità fruite ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine sono individuate le seguenti corrispondenze:

     a) le borse per tirocini di formazione professionale della legge regionale n. 59/1986 corrispondono ai tirocini di formazione in situazione;

     b) le borse di inserimento guidato della legge regionale n. 59/1986 corrispondono alle borse di inserimento lavorativo.

 

     Art. 13. Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59.

     1. L'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 14. Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59.

     1. L'articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59, come da ultimo modificato dell'articolo 14 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 15. Abrogazione.

     1. L'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59, come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 20 maggio 1988, n. 35, è abrogato.

 

     Art. 16. Disposizione transitoria.

     1. Sono fatti salvi gli effetti degli atti adottati ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni che non abbiano ancora avuto esecuzione alla data dell'1 gennaio 1996.

 

     Art. 17. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore l'1 gennaio 1995.

     2. Le disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 8, 13, 14 e 15 trovano attuazione a decorrere dall'1 gennaio 1996.


[1] Legge abrogata dall’art. 78 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 30 della L.R. 25 settembre 1996, n. 41.