Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 16/05/2007 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Costituzione dei servizi professionali. |
Art. 3. Incarichi di tipo gestionale e professionale. |
Art. 4. Conferimento, durata e numero degli incarichi. |
Art. 5. Istituzione di un osservatorio regionale. |
Art. 6. Disposizioni in materia di ricerca e conduzione di studi clinici. |
Art. 7. Modalità di partecipazione alle attività del sistema integrato di interventi e servizi sociali degli operatori in possesso di attestati di frequenza per l’acquisizione di competenze nei processi di [...] |
§ 5.1.74 - L.R. 16 maggio 2007, n. 10.
Disposizioni in materia di valorizzazione nell’ambito del Servizio sanitario regionale delle professioni sanitarie e della professione di assistente sociale, in materia di ricerca e conduzione di studi clinici, nonché in materia di personale operante nel sistema integrato di interventi e servizi sociali.
(B.U. 23 maggio 2007, n. 21).
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE NELL’AMBITO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLA PROFESSIONE DI ASSISTENTE SOCIALE
Art. 1. Finalità.
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, con le disposizioni di cui al presente capo, anche in attuazione dei principi di cui alla
Art. 2. Costituzione dei servizi professionali.
1. Le aziende sanitarie regionali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, nell’atto aziendale di cui all’articolo 2 della
a) servizio professionale per l’assistenza infermieristica e ostetrica;
b) servizio professionale di tecnico - diagnostica e tecnico - assistenziale;
c) servizio professionale di riabilitazione;
d) servizio delle professioni tecniche della prevenzione;
e) servizio professionale sociale.
2. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma 1 vengono conferiti secondo i limiti numerici, le modalità e le tipologie di incarico previste dalla normativa vigente.
3. Gli incarichi di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 riguardano le sole aziende sanitarie territoriali.
4. I referenti aziendali trovano collocazione nella direzione sanitaria aziendale e svolgono, in particolare, funzioni di coordinamento degli operatori delle specifiche aree professionali e compiti di raccordo con la direzione strategica aziendale.
5. L’atto aziendale definisce le funzioni e la collocazione dei nuovi servizi professionali.
Art. 3. Incarichi di tipo gestionale e professionale.
1. Al fine di perseguire il miglioramento della qualità dell’assistenza e di conseguire risultati in termini di efficienza, efficacia ed economicità, possono essere conferiti, agli operatori di cui all’articolo 2, i seguenti incarichi dirigenziali:
a) incarichi di tipo gestionale, che comportano la gestione diretta di processi, risorse umane, tecniche o finanziarie;
b) incarichi di tipo professionale con attività di consulenza, studio, formazione e ricerca, di orientamento dei servizi all’appropriatezza e all’assistenza basata sulle prove, di gestione del rischio clinico e anche funzioni di alta specializzazione.
2. L’atto aziendale definisce le funzioni dei responsabili dei servizi istituiti ai sensi del comma 1, i quali dipendono dal direttore della struttura operativa o dal direttore del dipartimento ai quali gli incarichi afferiscono.
3. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti in numero non superiore alle strutture operative sanitarie aziendali nel caso di aziende per i servizi sanitari, e in numero non superiore alla metà dei dipartimenti sanitari verticali nel caso delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero - universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici. A tali fini si tiene conto delle strutture operative sanitarie aziendali e dei dipartimenti sanitari verticali individuati nell’atto aziendale.
Art. 4. Conferimento, durata e numero degli incarichi.
1. Gli incarichi di cui agli articoli 2 e 3 possono essere conferiti nelle aziende sanitarie regionali e negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico che hanno concretamente attuato, con riferimento agli incarichi di posizione organizzativa e di coordinamento delle professioni di cui all’articolo 1, l’assegnazione esplicita di funzioni, responsabilità ovvero risorse strumentali e umane e hanno definito e verificato i livelli di autonomia e integrazione di tali professioni con le altre risorse aziendali.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 vengono conferiti in conformità alla normativa vigente. Nelle more dell’attuazione delle disposizioni di cui alla
3. Con riferimento agli incarichi di cui all’articolo 3, su motivata richiesta delle aziende sanitarie regionali o degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici da inoltrare presso la Direzione centrale salute e protezione sociale, la Giunta regionale può rideterminare il limite numerico massimo degli incarichi attribuibili fissato dall’articolo 7 della
Art. 5. Istituzione di un osservatorio regionale.
1. Al fine di verificare l’attuazione e l’efficacia dei modelli organizzativi di cui agli articoli che precedono è istituito, presso la Direzione centrale salute e protezione sociale, un osservatorio regionale.
2. L’osservatorio di cui al comma 1 può promuovere studi, progetti e ricerche sui risultati di salute volti ad affrontare criticità contingenti, a valorizzare la buona pratica sanitaria sotto il profilo dell’efficacia, dell’efficienza e dell’appropriatezza, nonché a favorire l’integrazione tra le professioni sanitarie.
3. L’osservatorio è composto da:
a) il direttore centrale della Direzione centrale salute e protezione sociale, in qualità di presidente;
b) il direttore del servizio assistenza sanitaria e formazione delle professioni sanitarie;
c) il direttore del servizio pianificazione e interventi sociali;
d) il direttore generale dell’Agenzia regionale della sanità;
e) due rappresentanti delle aziende sanitarie regionali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici designati dal Comitato di regia di cui all’articolo 4, comma 12, della
f) un rappresentante per ognuna delle cinque professioni di cui alla
4. I componenti di diritto dell’osservatorio partecipano alle riunioni direttamente o tramite delegati. Per gli altri componenti sono nominati altrettanti supplenti, i quali partecipano alle sedute in caso di assenza o impedimento dei titolari.
5. L’osservatorio è costituito con decreto del direttore della Direzione centrale salute e protezione sociale.
6. Gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione dei commi da 1 a 4 fanno carico all’unità previsionale di base 52.2.310.1.1619 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007- 2009 e del bilancio per l’anno 2007 con riferimento al capitolo 4721 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICERCA E CONDUZIONE DI STUDI CLINICI, NONCHÉ IN MATERIA DI PERSONALE OPERANTE NEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
Art. 6. Disposizioni in materia di ricerca e conduzione di studi clinici.
1. Al fine di promuovere e qualificare l'attività di ricerca e conduzione degli studi clinici, in via sperimentale, fino alla definizione nella categoria e nel profilo professionale in sede di contrattazione collettiva nazionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende sanitarie regionali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici possono individuare personale già in servizio o già assunto con rapporti di lavoro a tempo determinato, ovvero assumere personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con l'incarico di raccogliere, gestire e archiviare i dati relativi agli studi clinici effettuati e di verificare la loro attendibilità [1].
2. Nello svolgimento dell’attività di cui al comma 1 il personale ivi indicato opera nella struttura operativa che conduce lo studio e si rapporta con le altre strutture operative coinvolte, anche di altre aziende sanitarie. È responsabile della tempestiva acquisizione e della corretta gestione dei dati e coordina le diverse fasi di tale attività mantenendo i rapporti tra i professionisti che partecipano agli studi clinici.
3. Le aziende sanitarie regionali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici individuano ovvero assumono il personale di cui al comma 1 su richiesta del responsabile della struttura operativa interessata, previa valutazione del numero e della rilevanza degli studi clinici osservazionali e/o di fase tre gestiti nel triennio precedente, anche con riferimento all'impatto economico e clinico dei farmaci utilizzati, nonchè dei proventi derivanti dall'attività di ricerca clinica. Le linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale, adottate con deliberazione della Giunta regionale, possono determinare particolari indicazioni operative in relazione all'applicazione del presente comma [2].
4. L'assunzione di personale esterno avviene con concorso per titoli ed esami [3].
5. Ai fini della selezione del personale di cui al comma 1 le aziende sanitarie regionali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici tengono conto, in particolare, del curriculum di studi, dell’esperienza maturata in strutture pubbliche e private nell’ambito della raccolta, della gestione e dell’archiviazione dei dati relativi agli studi clinici, nonché della capacità di relazionarsi con le strutture e i soggetti interessati agli studi medesimi.
6. Gli oneri complessivi derivanti dall’utilizzo del personale di cui al comma 1 devono gravare per una percentuale non inferiore al 50 per cento sui soggetti esterni interessati agli studi clinici che collaborano con le aziende sanitarie regionali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici ai fini della conduzione degli studi medesimi.
Art. 7. Modalità di partecipazione alle attività del sistema integrato di interventi e servizi sociali degli operatori in possesso di attestati di frequenza per l’acquisizione di competenze nei processi di assistenza e degli operatori di cui all’articolo 36, comma 7, della
1. Nelle more dell’adozione della disciplina regolamentare di cui all’articolo 31 della
2. Nelle more della definizione della programmazione regionale delle attività di formazione di cui all’articolo 37 della
[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della