§ 4.10.94 - Legge Regionale 7 maggio 1981, n. 22.
Ulteriore rifinanziamento dell'articolo 27, primo e terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:07/05/1981
Numero:22


Sommario
Art. 1.      Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione di contributi in conto interessi di cui all'articolo 27, primo e terzo comma, ed all'articolo 28 della legge regionale 20 giugno 1977, n. [...]
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.10.94 - Legge Regionale 7 maggio 1981, n. 22. [1]

Ulteriore rifinanziamento dell'articolo 27, primo e terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, avente ad oggetto interventi per la riparazione di edifici danneggiati dagli eventi sismici.

(B.U. 7 maggio 1981, n. 53).

 

Art. 1.

     Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione di contributi in conto interessi di cui all'articolo 27, primo e terzo comma, ed all'articolo 28 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, cosi come modificata dall'articolo 23 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, è autorizzato nell'esercizio finanziario 1981 un limite di impegno di lire 1.S00 milioni.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.500 milioni per ciascun esercizio dal 1981 al 1986.

     L'onere di lire 4.S00 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 1.500 milioni relativi all'annualità per il 1981, fa carico al capitolo 6011 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983, il cui stanziamento viene elevato, per il piano, di lire 4.500 milioni, di cui lire 1.500 milioni per l'esercizio 1981.

     Al predetto onere di lire 4.500 milioni si fa fronte come segue:

     - per lire 3.800 milioni per il piano, di cui lire 1.050 milioni per l'esercizio 1981, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 «Fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici dell'anno 1976 nel Friuli-Venezia Giulia» del precitato stato di previsione;

     - per le restanti lire 700 milioni per il piano, di cui lire 450 milioni per l'esercizio 1981, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6991 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» del più volte citato stato di previsione.

     Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 1986 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per i medesimi esercizi.

 

     Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.