§ 4.10.53 - Legge Regionale 24 gennaio 1978, n. 6.
Rifinanziamento dell'art. 5 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35 e successive modificazioni «Provvedimenti per la ripresa [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:24/01/1978
Numero:6


Sommario
Art. 1.      Per le finalità previste dall'articolo 5 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7, è autorizzato, nell'esercizio [...]
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.10.53 - Legge Regionale 24 gennaio 1978, n. 6. [1]

Rifinanziamento dell'art. 5 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35 e successive modificazioni «Provvedimenti per la ripresa produttiva delle aziende agricole colpite dagli eventi tellurici del maggio 1976».

(B.U. 24 gennaio 1978, n. 9).

 

Art. 1.

     Per le finalità previste dall'articolo 5 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1978, l'ulteriore limite d'impegno di lire 1 miliardo.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1982.

     L'onere complessivo di lire 4 miliardi, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 1 miliardo relativo all'annualità autorizzata per l'esercizio 1978, fa carico al capitolo 7499 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene elevato, per il piano di lire 4 miliardi di cui lire 1 miliardo per l'esercizio 1978.

     All'onere complessivo di lire 4 miliardi si fa fronte ai sensi dell'articolo 2, II comma, della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8502 - «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» - del precitato stato di previsione della spesa.

     L'annualità autorizzata per l'esercizio 1982 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l'esercizio medesimo.

 

     Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.