§ 4.2.80 - Legge Regionale 4 gennaio 1999, n. 1.
Norme per lo scavo straordinario dei canali lagunari classificati navigabili.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 opere pubbliche
Data:04/01/1999
Numero:1


Sommario
Art. 1.      1. L'autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1998, n. 14, a favore del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33 della legge [...]


§ 4.2.80 - Legge Regionale 4 gennaio 1999, n. 1. [1]

Norme per lo scavo straordinario dei canali lagunari classificati navigabili.

(B.U. 7 gennaio 1999, n. 1).

 

Art. 1.

     1. L'autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1998, n. 14, a favore del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, limitatamente all'importo di lire 2.900 milioni, è destinata alla realizzazione di interventi urgenti di dragaggio dei canali lagunari, al fine di garantire la sicurezza della navigazione e l'accesso ai porti ed ai cantieri navali del comprensorio lagunare.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.