§ 4.2.35 - Legge Regionale 28 giugno 1976, n. 27.
Utilizzazione dei fondi di cui agli artt. 15, 16 e 17 del D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 492, per [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 opere pubbliche
Data:28/06/1976
Numero:27


Sommario
Art. 1.      Per le finalità di cui all'art. 15 del D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 492, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1976 la spesa di lire 2.137 milioni
Art. 2.      Per le finalità di cui all'art. 16 del D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 492, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1976, la spesa di lire 2.137 milioni.
Art. 3.      Per le finalità di cui all'art. 17 del D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 492, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1976, la spesa di lire 800 milioni.
Art. 4.      All'onere complessivo di lire 5.074 milioni, autorizzato dalla presente legge, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello [...]


§ 4.2.35 - Legge Regionale 28 giugno 1976, n. 27.

Utilizzazione dei fondi di cui agli artt. 15, 16 e 17 del D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 492, per l'esecuzione ed il completamento di opere pubbliche.

(B.U. 28 giugno 1976, n. 49).

 

Art. 1.

     Per le finalità di cui all'art. 15 del D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 492, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1976 la spesa di lire 2.137 milioni [1].

     A tale scopo nello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi dal 1976 al 1979 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, è istituito, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 9 - Categoria IX, il capitolo 5772 con la denominazione: «Spese per gli interventi di cui all'articolo 15 del Decreto legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 492» e con lo stanziamento di lire 2.137 milioni per l'esercizio 1976.

 

     Art. 2.

     Per le finalità di cui all'art. 16 del D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 492, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1976, la spesa di lire 2.137 milioni.

     A tale scopo nello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi dal 1976 al 1979 e del bilancio finanziario 1976, è istituito, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 9 - Categoria IX, il capitolo 5773 con la denominazione: «Spese per gli interventi di cui all'articolo 16 del Decreto legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 492» e con lo stanziamento di lire 2.137 milioni per l'esercizio 1976.

 

     Art. 3.

     Per le finalità di cui all'art. 17 del D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 492, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1976, la spesa di lire 800 milioni.

     A tale scopo nello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi dal 1976 al 1979 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, è istituito, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 9 - Categoria IX, il capitolo 5774 con la denominazione: «Spese per gli interventi di cui all'articolo 17 del Decreto legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 492» e con lo stanziamento di lire 800 milioni per l'esercizio 1976.

 

     Art. 4.

     All'onere complessivo di lire 5.074 milioni, autorizzato dalla presente legge, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-1979 e del bilancio regionale per l'esercizio 1976 (Rubrica n. 9 partita 4 dell'elenco n. 5 allegati al piano ed al bilancio medesimi).

 

 


[1] Vedi anche l'art. 1, secondo comma, della L.R. 8 maggio 1978, n. 38.