§ 3.12.32 - L.R. 17 gennaio 1995, n. 5.
Modificazioni alle leggi regionali 24 febbraio 1970, n. 6, 27 agosto 1992, n. 22, 13 dicembre 1985, n. 48 e 22 agosto 1991, n. 32, in materia di artigianato.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.12 artigianato
Data:17/01/1995
Numero:5


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 


§ 3.12.32 - L.R. 17 gennaio 1995, n. 5.

Modificazioni alle leggi regionali 24 febbraio 1970, n. 6, 27 agosto 1992, n. 22, 13 dicembre 1985, n. 48 e 22 agosto 1991, n. 32, in materia di artigianato.

(B.U. 20 gennaio 1995, suppl. straord. n. 2).

 

Art. 1. [1]

     [1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 22, è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     2. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 6/1970, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale n. 22/1992, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).]

 

     Art. 2. [2]

 

     Art. 3. [3]

 

     Art. 4. [4]

     [1. L'articolo 3 della legge regionale 22 agosto 1991, n. 32, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).]

 

     Art. 5. [5]

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78 della L.R. 12/2002.

[2] Articolo abrogato dall’art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78.

[3] Articolo abrogato dall’art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78.

[4] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78 della L.R. 12/2002.

[5] Articolo abrogato dall’art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78.