Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.12 artigianato |
Data: | 22/08/1991 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 3.12.29 - L.R. 22 agosto 1991, n. 32.
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, concernente norme integrative della disciplina giuridica delle imprese artigiane.
(B.U. 23 agosto 1991, n. 107).
[1. Possono beneficiare delle agevolazioni disposte dall'Amministrazione regionale e dall'Ente per lo sviluppo dell'artigianato del Friuli-Venezia Giulia anche i consorzi e le società consortili previsti dall'articolo 31 ter della
[1. Le imprese artigiane iscritte all'Albo di cui all'articolo 2 della
1 bis. Nell'ipotesi di finanziamento agevolato l'iscrizione all'Albo deve avvenire antecedentemente al rimborso da parte dell'impresa della prima rata di ammortamento [4].]
[1] Articolo abrogato dall’art. 78 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 78 della
[3] Articolo così sostituito dall'art. 4 della
[4] Comma aggiunto dall'art. 7 della