§ 3.8.32 - D.P.G.R. 9 agosto 1989, n. 0440.
Regolamento di esecuzione previsto dall'art. 11 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 in materia di tassidermia.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 caccia
Data:09/08/1989
Numero:0440


Sommario
Art. 1.      Chiunque intenda svolgere attività di tassidermia ed imbalsamazione nei confronti di esemplari di specie appartenenti alla fauna selvatica italiana di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 968 e [...]
Art. 2.      L'attività di tassidermia ed imbalsamazione è consentita esclusivamente nei confronti di esemplari appartenenti:
Art. 3.      Per scopi tecnico - scientifici o per motivi di ordine didattico - divulgativo è data facoltà all'Amministrazione provinciale, sentito il Comitato provinciale della caccia, di autorizzare Enti o [...]
Art. 4.      Ai musei di storia naturale ed agli Istituti universitari di zoologia, anatomia comparata e materie affini autorizzati a svolgere attività di tassidermia ed imbalsamazione ai sensi del [...]
Art. 5.      All'atto di presentazione della richiesta di autorizzazione di cui all'art. 1 del presente regolamento, l'interessato dovrà specificatamente indicare i locali da adibire all'attività di [...]
Art. 6.      Il tassidermista deve annotare giornalmente ed in ordine cronologico nell'apposito registro di carico e scarico fornito dall'Amministrazione provinciale i dati richiesti dall'Amministrazione [...]
Art. 7.      Qualora pervengano al tassidermista esemplari relativamente ai quali non sia certa l'identificazione della specie di appartenenza o l'idoneità della documentazione prodotta in ordine alla [...]
Art. 8.      Il tassidermista dovrà apporre su ciascun esemplare o parte di esso preparato o comunque consegnato al cliente o posto in circolazione ovvero apporre sul basamento di sostegno di detto esemplare [...]
Art. 9.      Il tassidermista deve consentire in ogni momento agli incaricati dell'Amministrazione provinciale ed agli organi ed agenti di accertamento di cui all'art. 3 della legge regionale 17 gennaio [...]
Art. 10.      Salvo quanto disposto dal successivo art. 12, è vietata la detenzione di soggetti appartenenti alla fauna selvatica non provenienti da attività di tassidermia autorizzata in forza del presente [...]
Art. 11.      A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione è vietato in tutto il territorio regionale l'esercizio [...]
Art. 12.      Chiunque detenga, alla data di pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione, esemplari di animali imbalsamati di cui al precedente art. 1, o parte di essi, deve [...]
Art. 13.      Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.8.32 - D.P.G.R. 9 agosto 1989, n. 0440.

Regolamento di esecuzione previsto dall'art. 11 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 in materia di tassidermia.

(B.U. 13 dicembre 1989, n. 114).

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

     VISTA la legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 recante norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonchè di pesca in acque interne;

     ATTESO che l'art. 11, ultimo comma, della suddetta legge prevede l'emanazione di disposizioni regolamentari riguardanti la disciplina dell'attività di tassidermia e la detenzione di specie imbalsamate, comprese quelle già detenute, nonchè la tenuta di un registro di carico e scarico;

     SENTITO il Comitato regionale della caccia nella seduta dell'8 giugno 1987;

     ATTESO che, anche a seguito delle proposte formulate dal suddetto Comitato si è ritenuto di procedere alla stesura della bozza definitiva di regolamento dopo ulteriori approfondimenti dell'intera materia;

     SENTITO il Comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente nella seduta del 24 luglio 1989;

     VISTO l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

     SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3408 del 24 luglio 1989;

 

DECRETA

 

     E' approvato il regolamento di esecuzione previsto dall'art. 11 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 in materia di tassidermia, nel testo allegato che fa parte integrante del presente decreto.

 

REGOLAMENTO

  di cui all'ultimo comma dell'art. 11 della legge regionale 19 dicembre

1986, n. 56

 

Art. 1.

     Chiunque intenda svolgere attività di tassidermia ed imbalsamazione nei confronti di esemplari di specie appartenenti alla fauna selvatica italiana di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 968 e nei confronti di uccelli e mammiferi provenienti da territorio diverso da quello nazionale, deve presentare domanda alla competente Amministrazione provinciale per il rilascio dell'apposita autorizzazione di cui al'art. 11 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56.

     L'Amministrazione provinciale provvederà per la suddetta autorizzazione entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda di cui al comma precedente.

 

     Art. 2.

     L'attività di tassidermia ed imbalsamazione è consentita esclusivamente nei confronti di esemplari appartenenti:

     a) alla fauna selvatica sia indigena che esotica proveniente, sulla base di idonea documentazione, da allevamenti regolarmente autorizzati;

     b) agli uccelli e mammiferi provenienti da territorio diverso da quello nazionale (fauna esotica), purchè l'abbattimento e l'importazione e comunque l'impossessamento siano avvenuti nel rispetto delle convenzioni internazionali e della legislazione vigente nei Paesi di provenienza, sulla base di idonea documentazione;

     c) alla fauna selvatica oggetto di caccia nel Friuli-Venezia Giulia o nel restante territorio nazionale, purchè di provenienza legittima, fatti salvi i trofei non naturalizzati di ungulati, nei cui confronti non necessita alcuna autorizzazione.

 

     Art. 3.

     Per scopi tecnico - scientifici o per motivi di ordine didattico - divulgativo è data facoltà all'Amministrazione provinciale, sentito il Comitato provinciale della caccia, di autorizzare Enti o Istituzioni pubbliche, destinatari degli esemplari così autorizzati, ad effettuare attività di tassidermia ed imbalsamazione anche di esemplari di specie non contemplate nel precedente articolo, nel qual caso l'autorizzazione dovrà prevedere l'indicazione dei singoli esemplari autorizzati e le persone operanti per conto dei suddetti Enti o Istituzioni.

     L'autorizzazione di cui al comma precedente può essere rilasciata senza indicazione degli esemplari autorizzati limitatamente ai Musei di storia naturale ed agli Istituti universitari di zoologia, anatomia comparata e materie affini.

     Qualora gli esemplari di cui al comma precedente facciano parte del patrimonio indisponibile dello Stato, gli esemplari medesimi possono venir affidati ai destinatari sopra precisati esclusivamente in deposito da parte del Comitato provinciale della caccia, competente ai sensi dell'art. 28 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

 

     Art. 4.

     Ai musei di storia naturale ed agli Istituti universitari di zoologia, anatomia comparata e materie affini autorizzati a svolgere attività di tassidermia ed imbalsamazione ai sensi del precedente articolo 3 le Amministrazioni provinciali possono consentire la detenzione ed il deposito di esemplari, compresi quelli di cui al precedente articolo, ricevuti da terzi, nel rispetto delle modalità che all'uopo verranno fissate dall'Amministrazione provinciale su parere conforme del Comitato provinciale della caccia.

 

     Art. 5.

     All'atto di presentazione della richiesta di autorizzazione di cui all'art. 1 del presente regolamento, l'interessato dovrà specificatamente indicare i locali da adibire all'attività di tassidermia ed imbalsamazione e quelli da destinare a deposito degli animali preparati o da preparare, producendo all'uopo apposita planimetria.

     Dovrà dichiarare, inoltre, l'eventuale possesso di animali vivi o morti a qualsiasi titolo detenuti.

 

     Art. 6.

     Il tassidermista deve annotare giornalmente ed in ordine cronologico nell'apposito registro di carico e scarico fornito dall'Amministrazione provinciale i dati richiesti dall'Amministrazione stessa per l'individuazione degli animali, o parti di essi, consegnatigli o che comunque vengano in suo possesso anche temporaneo, con particolare riferimento alla specie ed alla provenienza di ogni esemplare.

     Dovranno essere inoltre indicate le generalità del cliente che ha consegnato l'animale e gli estremi della documentazione, qualora necessaria, attestante la provenienza legittima, ovvero le circostanze nelle quali il tassidermista ne è venuto altrimenti in possesso.

     Nel caso in cui non sia previsto l'obbligo di documentazione attestante la legittimità della provenienza, il cliente è tenuto comunque a produrre una dichiarazione di provenienza legittima del soggetto da preparare.

 

     Art. 7.

     Qualora pervengano al tassidermista esemplari relativamente ai quali non sia certa l'identificazione della specie di appartenenza o l'idoneità della documentazione prodotta in ordine alla provenienza prevista dall'art. 2 del presente regolamento, il tassidermista segnalerà il caso all'Amministrazione provinciale competente per territorio entro 48 ore dal momento in cui ne è venuto in possesso.

     In tal caso il tassidermista non potrà procedere ad alcuna attività di tassidermia ed imbalsamazione in attesa dell'esito degli accertamenti all'uopo effettuati dall'Amministrazione provinciale entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta segnalazione.

     Scaduto tale termine, nel caso di mancata adozione di un qualche provvedimento da parte dell'Amministrazione suddetta, il tassidermista potrà disporre dell'esemplare.

 

     Art. 8.

     Il tassidermista dovrà apporre su ciascun esemplare o parte di esso preparato o comunque consegnato al cliente o posto in circolazione ovvero apporre sul basamento di sostegno di detto esemplare o di parte di esso, un contrassegno saldamente fissato con l'indicazione del proprio nome e cognome e comune di resistenza, ovvero della denominazione della ditta autorizzata, con relativa sede, nonchè del numero dell'autorizzazione, della data di preparazione e del numero di riferimento del registro di cui all'art. 6 del presente regolamento.

 

     Art. 9.

     Il tassidermista deve consentire in ogni momento agli incaricati dell'Amministrazione provinciale ed agli organi ed agenti di accertamento di cui all'art. 3 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, l'ispezione del registro di carico e scarico e dei locali di cui all'art. 5 del presente regolamento.

 

     Art. 10.

     Salvo quanto disposto dal successivo art. 12, è vietata la detenzione di soggetti appartenenti alla fauna selvatica non provenienti da attività di tassidermia autorizzata in forza del presente regolamento, fatta eccezione per i soggetti imbalsamati regolarmente importati dall'estero sulla base di idonea documentazione ed il cui abbattimento o cattura siano stati effettuati nel rispetto delle convenzioni internazionali, nonchè per quelli imbalsamati nelle altre regioni d'Italia qualora quest'ultimi siano muniti di idonea documentazione attestante la legittimità della provenienza.

     Coloro che vengono in possesso di esemplari imbalsamati provenienti dall'estero o da altre regioni d'Italia sono tenuti entro 30 giorni da quando ne sono venuti in possesso a segnalare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento gli esemplari suddetti all'Amministrazione provinciale competente per territorio, la quale provvederà ad apporre su ciascuno dei medesimi l'apposito contrassegno di cui al successivo articolo 12.

 

NORME TRANSITORIE

 

     Art. 11.

     A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione è vietato in tutto il territorio regionale l'esercizio della tassidermia e della imbalsamazione senza l'autorizzazione di cui all'art. 1 del presente regolamento.

     E' fatta eccezione al disposto del precedente comma per coloro che alla data di pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione esplicano già in comprovata forma professionale l'attività di tassidermia ed imbalsamazione purchè i medesimi presentino all'Amministrazione provinciale competente regolare domanda di autorizzazione entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sopra citata.

     I soggetti di cui al precedente comma dovranno immediatamente cessare qualsiasi attività di tassidermia ed imbalsamazione qualora l'Amministrazione provinciale comunichi, motivandone le ragioni, il mancato accoglimento della domanda di autorizzazione presentata.

     Nella fase di attività prevista dal secondo comma del presente articolo il tassidermista deve comunque tenere un registro provvisorio di carico e scarico vidimato dall'Amministrazione provinciale dal quale dovrà risultare, oltre al movimento giornaliero, anche il nominativo del destinatario dei soggetti imbalsamati e la provenienza dei vari esemplari.

     Il destinatario dovrà a sua volta informare l'Amministrazione provinciale del possesso degli esemplari di cui sopra con le modalità e nei termini previsti dal precedente articolo ai fini e per gli effetti della medesima norma regolamentare.

 

     Art. 12.

     Chiunque detenga, alla data di pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione, esemplari di animali imbalsamati di cui al precedente art. 1, o parte di essi, deve inviare per l'ulteriore detenzione, il loro elenco dettagliato all'Amministrazione provinciale competente per territorio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione sopra indicata [1].

     Qualora l'invio di cui al comma precedente sia effettuato entro il termine predetto ma successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento l'elenco deve essere corredato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente la preesistenza della detenzione.

     E' tenuto all'obbligo di cui al comma precedente anche colui che è in possesso di esemplari comunque già contrassegnati.

     E' fatto obbligo all'Amministrazione provinciale competente per territorio di apporre su ciascuno degli esemplari dichiarati, o su parte di essi, ovvero di apporre sul basamento di sostegno di detti esemplari, o di parte di essi, un apposito contrassegno di modello uniforme saldamente fissato, salvo che per le collezioni e raccolte di interesse tecnico - scientifico ovvero di ordine didattico - divulgativo, riconosciute tali ai fini del presente regolamento dall'Amministrazione provinciale medesima, gestite da Istituzioni pubbliche.

 

     Art. 13.

     Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1990 dall'art. 1 della L.R. 7 maggio 1990, n. 22.