§ 1.4.14 – L.R. 21 aprile 1999, n. 10.
Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 controllo ed amministrazione attiva degli enti locali
Data:21/04/1999
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Norme applicabili in materia di elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale).
Art. 2.  (Elezione del Presidente della Provincia).
Art. 3.  (Elezione del Consiglio provinciale).
Art. 4.  (Collegamenti al turno di ballottaggio).
Art. 5.  (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 14/1995).
Art. 6.  (Incompatibilità tra Consigliere comunale e provinciale ed Assessore comunale e provinciale).
Art. 7.  (Termini per lo svolgimento delle elezioni).
Art. 7 bis.  (Termini per lo svolgimento delle elezioni in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche).


§ 1.4.14 – L.R. 21 aprile 1999, n. 10. [1]

Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14.

(B.U. 22 aprile 1999, n. 16 - S.S. n. 4).

 

Art. 1. (Norme applicabili in materia di elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale).

     1. Ai sensi della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, nel territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, per l'elezione diretta del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale, fino a quando non sarà diversamente disciplinato con legge regionale, continua a trovare applicazione il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni ed integrazioni, la legge 8 marzo 1951, n. 122 e successive modificazioni, la legge 25 marzo 1993, n. 81, così come modificata dalla legge 15 ottobre 1993, n. 415 e dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, nonché tutte le altre norme vigenti in materia, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.

 

     Art. 2. (Elezione del Presidente della Provincia).

     1. Il Presidente della Provincia è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio provinciale. La circoscrizione per l'elezione del Presidente della Provincia coincide con il territorio provinciale.

     2. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14 della legge 122/1951, e successive modificazioni, il deposito, l'affissione presso l'albo pretorio della Provincia e la presentazione delle candidature alla carica di Consigliere provinciale e di Presidente della Provincia sono disciplinati dalle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 della legge 81/1993, in quanto compatibili. Nessuno può essere candidato alla carica di Presidente della Provincia in più di una Provincia.

     3. All'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato alla carica di Presidente della Provincia deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del Consiglio provinciale. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

     4. La scheda per l'elezione del Presidente della Provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione del Consiglio e reca, alla destra del nome e cognome di ciascun candidato alla carica di Presidente della Provincia scritto entro un apposito rettangolo, il contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al Consiglio cui il candidato ha dichiarato di collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno è riportato il nome e cognome del candidato al Consiglio provinciale facente parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno. La parte interna della scheda per il primo turno di votazione per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale, deve avere le caratteristiche essenziali del modello descritto nella tabella A allegata alla presente legge.

     5. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Presidente della Provincia e per il candidato o uno dei candidati al Consiglio provinciale ad esso collegati tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare per un candidato alla carica di Presidente della Provincia, anche non collegato al gruppo prescelto, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

     6. E' proclamato eletto Presidente della Provincia il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

     7. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 6, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di Presidente della Provincia che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra il secondo e il terzo candidato è ammesso al ballottaggio il più anziano di età.

     8. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al secondo turno il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio dovrà avere luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

     9. I candidati ammessi al ballottaggio mantengono i collegamenti con i gruppi di candidati al Consiglio provinciale dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi di candidati rispetto a quelli con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati, ivi compresi quelli collegati al turno precedente.

     10. La scheda per il ballottaggio comprende il nome ed il cognome dei candidati alla carica di Presidente della Provincia, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli dei gruppi di candidati collegati. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

     11. Dopo il secondo turno è proclamato eletto Presidente della Provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto Presidente della Provincia il candidato collegato con il gruppo o i gruppi di candidati per il Consiglio provinciale che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

 

     Art. 3. (Elezione del Consiglio provinciale).

     1. L'elezione dei Consiglieri provinciali è effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge 122/1951, e successive modificazioni, in quanto compatibili con le norme di cui all'articolo 2 e al presente articolo.

     2. L'attribuzione dei seggi del Consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del Presidente della Provincia.

     3. Salvo quanto disposto dal comma 6, per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4.... sino a concorrenza del numero di Consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei Consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.

     4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano quando il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto Presidente della Provincia abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al Consiglio provinciale.

     5. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato proclamato eletto Presidente, per determinare il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4.... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti ai gruppi collegati. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.

     6. Qualora un candidato alla carica di Presidente della Provincia sia proclamato eletto al primo turno, al gruppo o ai gruppi collegati che non abbiano già conseguito ai sensi del comma 3 almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi conseguiti da tutti i gruppi di candidati, viene assegnato il 60 per cento dei seggi. Qualora un candidato alla carica di Presidente della Provincia sia proclamato eletto al secondo turno, al gruppo o ai gruppi collegati che non abbiano già conseguito ai sensi del comma 3 almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessun altro gruppo o altri gruppi collegati abbiano già superato nel primo turno il 50 per cento dei voti validi conseguiti da tutti i gruppi di candidati [2].

     7. I restanti seggi sono attribuiti ai sensi del comma 3.

     8. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di Consigliere i candidati alla carica di Presidente della Provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di Presidente della Provincia non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati.

     9. Compiute le operazioni di cui al comma 7 sono proclamati eletti Consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

 

     Art. 4. (Collegamenti al turno di ballottaggio). [3]

     1. [4].

 

     Art. 5. (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 14/1995). [5]

     1. [6].

 

     Art. 6. (Incompatibilità tra Consigliere comunale e provinciale ed Assessore comunale e provinciale).

     1. Le incompatibilità fra le cariche di Assessore e Consigliere comunale e provinciale di cui all'articolo 25 della legge 81/1993, non hanno applicazione nei Comuni e nelle Province della Regione.

 

     Art. 7. (Termini per lo svolgimento delle elezioni). [7]

     1. Le elezioni degli organi dei Comuni e delle Province della Regione si svolgono in un unico turno annuale da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno.

     2. Qualora le condizioni che rendono necessario il rinnovo si verifichino dopo il 24 febbraio, le elezioni si svolgono nello stesso periodo di cui al comma 1 dell'anno successivo.

     3. In via transitoria le elezioni degli organi dei Comuni e delle Province che scadono nel secondo semestre si tengono nel primo turno unico elettorale successivo.

     4. Le norme che stabiliscono i termini entro i quali devono svolgersi le elezioni nei Comuni e nelle Province si applicano con riferimento al primo turno di elezioni.

 

     Art. 7 bis. (Termini per lo svolgimento delle elezioni in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche). [8]

     1. Al fine di garantire il risparmio di risorse pubbliche ed evitare disagi al regolare svolgimento dell’anno scolastico, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, può deliberare il contestuale svolgimento delle elezioni degli organi dei Comuni e delle Province della Regione con le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in una domenica compresa tra l’1 marzo e il 14 aprile o tra il 16 giugno e il 30 giugno, in deroga a quanto previsto dall’articolo 7, comma 1. Il parere della Commissione consiliare deve essere espresso entro quarantotto ore dalla richiesta, decorse le quali si prescinde dal parere medesimo.

     2. Qualora le elezioni si svolgano in una domenica compresa tra l’1 marzo e il 14 aprile, il termine indicato dall’articolo 7, comma 2, è anticipato al 10 gennaio.

     3. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni degli organi dei Comuni e delle Province della Regione con le elezioni politiche, trova applicazione l’articolo 2 del decreto legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito dalla legge 14 maggio 1976, n. 240.

 

TABELLA A

(prevista dall'articolo 2 (Elezione del Presidente della Provincia), comma 4)

 

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

(Omissis)


[1] Abrogata dall'art. 35 della L.R. 14 febbraio 2014, n. 2.

[2] Comma così modificato dall'art. 37 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[3] Articolo abrogato dall'art. 110 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 19.

[4] Modifica il comma 7, art. 5 della L.R. 9 marzo 1995, n. 14.

[5] Articolo abrogato dall'art. 110 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 19.

[6] Modifica il comma 6, art. 6 della L.R. 9 marzo 1995, n. 14.

[7] Articolo abrogato dall'art. 110 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 19.

[8] Articolo aggiunto dall’art. 1 della L.R. 23 dicembre 2005, n. 33 e abrogato dall'art. 110 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 19.