§ 1.4.18 – L.R. 23 dicembre 2005, n. 33.
Norme urgenti per lo svolgimento delle elezioni comunali e provinciali.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 controllo ed amministrazione attiva degli enti locali
Data:23/12/2005
Numero:33


Sommario
Art. 1.  (Modificazione alla legge regionale 10/1999).
Art. 2.  (Entrata in vigore).


§ 1.4.18 – L.R. 23 dicembre 2005, n. 33. [1]

Norme urgenti per lo svolgimento delle elezioni comunali e provinciali.

(B.U. 28 dicembre 2005, n. 52).

 

Art. 1. (Modificazione alla legge regionale 10/1999).

     1. Dopo l’articolo 7 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 10 (Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14), è aggiunto il seguente:

     «Art. 7 bis. (Termini per lo svolgimento delle elezioni in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche).

     1. Al fine di garantire il risparmio di risorse pubbliche ed evitare disagi al regolare svolgimento dell’anno scolastico, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, può deliberare il contestuale svolgimento delle elezioni degli organi dei Comuni e delle Province della Regione con le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in una domenica compresa tra l’1 marzo e il 14 aprile o tra il 16 giugno e il 30 giugno, in deroga a quanto previsto dall’articolo 7, comma 1. Il parere della Commissione consiliare deve essere espresso entro quarantotto ore dalla richiesta, decorse le quali si prescinde dal parere medesimo.

     2. Qualora le elezioni si svolgano in una domenica compresa tra l’1 marzo e il 14 aprile, il termine indicato dall’articolo 7, comma 2, è anticipato al 10 gennaio.

     3. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni degli organi dei Comuni e delle Province della Regione con le elezioni politiche, trova applicazione l’articolo 2 del decreto legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito dalla legge 14 maggio 1976, n. 240.».

 

     Art. 2. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 110 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 19.