§ 98.1.26831 - Legge 15 ottobre 1993, n. 415.
Modifiche ed integrazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:15/10/1993
Numero:415


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2.  [2]
Art. 3.      1. Al secondo comma dell'art. 27 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del [...]
Art. 4.      1. Dopo la lettera d) del primo comma dell'art. 30 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato [...]
Art. 5.      1. Dopo la lettera d) del primo comma dell'art. 33 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato [...]
Art. 6.      1. L'art. 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente
Art. 7.  [3]
Art. 8.      1. Il termine di sei mesi previsto dall'art. 34, comma 5, della legge 25 marzo 1993, n. 81, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge
Art. 9.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 98.1.26831 - Legge 15 ottobre 1993, n. 415.

Modifiche ed integrazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale.

(G.U. 18 ottobre 1993, n. 245)

 

     Art. 1. [1]

 

          Art. 2. [2]

     1. Il secondo periodo del comma 2 dell'art. 5 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente: "Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei consiglieri assegnati".

     2. Il secondo periodo del comma 1 dell'art. 7 della citata legge n. 81 del 1993, è sostituito dal seguente: "Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei consiglieri assegnati".

 

          Art. 3.

     1. Al secondo comma dell'art. 27 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I contrassegni sono riprodotti sulle schede di votazione con i colori dei contrassegni depositati ai sensi degli articoli 28 e 32".

     2. Al secondo comma dell'art. 17 della legge 8 marzo 1951, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I contrassegni sono riprodotti sulle schede di votazione con i colori dei contrassegni depositati ai sensi dell'art. 14".

 

          Art. 4.

     1. Dopo la lettera d) del primo comma dell'art. 30 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è inserita la seguente:

     "d-bis) verifica che nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei consiglieri assegnati. In caso contrario invita i delegati di lista a ripristinare detto rapporto percentuale entro il termine di cui alla lettera b). Scaduti i termini, la commissione ricusa le liste per le quali non si sia provveduto;".

     2. Dopo la lettera e-bis) del primo comma dell'art. 30 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, introdotta dall'art. 13 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è aggiunta la seguente:

     "e-ter) comunica ai delegati di lista le decisioni di ricusazione di lista o di esclusione di candidato".

 

          Art. 5.

     1. Dopo la lettera d) del primo comma dell'art. 33 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è inserita la seguente:

     "d-bis) verifica che nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore ai due terzi dei consiglieri assegnati. In caso contrario invita i delegati di lista a ripristinare detto rapporto percentuale entro le ventiquattro ore successive;".

     2. Il terzo comma dell'art. 33 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:

     "La commissione, entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione, si riunisce per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare sulle modificazioni eseguite; nella stessa seduta ricusa altresì le liste per le quali non si sia provveduto a ripristinare il rapporto percentuale".

 

          Art. 6.

     1. L'art. 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente:

     "Art. 11 (Durata delle operazioni di voto e di scrutinio). - 1. Le operazioni di voto per le elezioni del sindaco, del consiglio comunale, del presidente della provincia e del consiglio provinciale si svolgono nell'arco di un solo giorno, di domenica, dalle ore 7 antimeridiane alle ore 22.

     2. Dichiarata chiusa la votazione, il presidente del seggio, dopo aver proceduto ad effettuare le operazioni previste dall'art. 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, rinvia le operazioni per lo spoglio delle schede alle ore 7 del giorno successivo a quello della votazione".

 

          Art. 7. [3]

 

          Art. 8.

     1. Il termine di sei mesi previsto dall'art. 34, comma 5, della legge 25 marzo 1993, n. 81, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 9.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1]  Articolo abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[2]  La Corte costituzionale, con sentenza 12 settembre 1995, n. 422, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[3]  Articolo abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.