§ 1.3.3 - Legge Regionale 6 luglio 1974, n. 29.
Spese per agevolare l'esercizio delle funzioni di cui al D.P.R. 23 gennaio 1965, n. 78.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 rapporti con organi statali e ufficio del difensore civico
Data:06/07/1974
Numero:29


Sommario
Art. unico.      L'autorizzazione di cui alla legge regionale 10 novembre 1971, n. 47, è estesa per i medesimi oggetti e con i medesimi limiti, con esclusione del personale. anche a favore dell'Avvocatura [...]


§ 1.3.3 - Legge Regionale 6 luglio 1974, n. 29.

Spese per agevolare l'esercizio delle funzioni di cui al D.P.R. 23 gennaio 1965, n. 78.

(B.U. 17 luglio 1974, n. 37).

 

Art. unico.

     L'autorizzazione di cui alla legge regionale 10 novembre 1971, n. 47, è estesa per i medesimi oggetti e con i medesimi limiti, con esclusione del personale. anche a favore dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste [1].

 

 


[1] Vedi anche l'art. 49 della L.R. 2 febbraio 1991, n. 8.