§ 5.1.51 - Legge Regionale 9 aprile 1990, n. 27.
Norme in materia di piante organiche delle Unità sanitarie locali della regione Emilia-Romagna.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:09/04/1990
Numero:27


Sommario
Art. 1.  Definizione della pianta organica.
Art. 2.  Determinazione della pianta organica.
Art. 3.  Esercizio della funzione regionale di indirizzo.
Art. 4.  Modificazione delle piante organiche.
Art. 5.  Gestione delle piante organiche provvisorie. 1. Le piante organiche provvisorie dei presidi, servizi ed uffici delle Unità sanitarie locali sono quelle fissate dalla Regione, ai sensi dell'art. 1 [...]
Art. 6.  Pianta organica dei servizi con convenzione universitaria. 1. La pianta organica, determinata ai sensi degli artt. 1 e 2 della presente legge, è comprensiva dei posti che possono eventualmente [...]


§ 5.1.51 - Legge Regionale 9 aprile 1990, n. 27.

Norme in materia di piante organiche delle Unità sanitarie locali della regione Emilia-Romagna.

(B.U. n. 32 del 12-4-1990).

 

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Definizione della pianta organica.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2. Determinazione della pianta organica.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 3. Esercizio della funzione regionale di indirizzo.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 4. Modificazione delle piante organiche.

     (Omissis) [1].

 

 

TITOLO II

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 5. Gestione delle piante organiche provvisorie. 1. Le piante organiche provvisorie dei presidi, servizi ed uffici delle Unità sanitarie locali sono quelle fissate dalla Regione, ai sensi dell'art. 1 della Legge 26 gennaio 1982, n. 12 e successivi provvedimenti di ampliamento e modificazione.

     2. Fino alla approvazione della pianta organica di cui all'art. 1 della presente legge l'organo di gestione delle Unità sanitarie locali, per riconosciute esigenze dei servizi e nel rispetto del Piano sanitario regionale e degli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 17 della L.R. 3 gennaio 1980, n. 1, può deliberare:

     a) la trasformazione dei posti di operatore professionale di 2ª categoria - personale infermieristico - infermiere generico/psichiatrico, già vacanti o che si rendano vacanti, in altrettanti posti di operatore professionale 1ª categoria collaboratore - personale infermieristico - infermiere professionale;

     b) la trasformazione dei posti necessari per la collocazione del personale ausiliario socio-sanitario specializzato in conseguenza delle iniziative di riqualificazione intervenute con l'attuazione del DM 15 giugno 1987, n. 590;

     c) analoghe trasformazioni conseguenti all'attuazione di altre iniziative di riqualificazione previste in provvedimenti normativi;

     d) trasformazioni di posti che non determinano ulteriori oneri finanziari iniziali, con esclusione dei provvedimenti comunque riferentisi a posti di posizione funzionale apicale.

     3. I provvedimenti di cui al comma precedente sono definitivi, e sono sottoposti agli ordinari controlli di legittimità; copia degli stessi deve essere inviata all'Assessore regionale competente in materia di sanità entro dieci giorni dalla data di adozione.

     4. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, su proposta dell'organo di gestione delle Unità sanitarie locali, approva le integrazioni e le modificazioni delle piante organiche provvisorie che non rientrino nei casi previsti al comma 2, ovvero che interessino posti di posizione funzionale apicale.

     5. Le operazioni di cui ai punti a), b), c) e d) non devono comunque comportare un aumento della dotazione organica complessiva.

     6. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, in attuazione degli atti di programmazione sanitaria e al fine di garantire l'omogeneità nella erogazione dei servizi sanitari, secondo gli standards stabiliti dalla normativa nazionale e regionale, può altresì trasferire da una Unità sanitaria locale all'altra i posti della pianta organica provvisoria definita ai sensi del comma 1 del presente articolo.

 

     Art. 6. Pianta organica dei servizi con convenzione universitaria. 1. La pianta organica, determinata ai sensi degli artt. 1 e 2 della presente legge, è comprensiva dei posti che possono eventualmente essere destinati a convenzione ai sensi dell'art. 39 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     2. Per i servizi per i quali è in essere la convenzione universitaria di cui al comma precedente, gli organi di gestione delle Unità sanitarie locali determinano, conformemente a quanto stabilito dalla convenzione stessa, il numero e la identificazione dei posti presenti nella pianta organica che devono essere ricoperti con personale universitario, in ragione del carico assistenziale trasferito al medesimo.

     3. I provvedimenti di cui al comma precedente sono definitivi e sono sottoposti agli ordinari controlli di legittimità; copia degli stessi deve essere inviata all'Assessore regionale competente in materia di sanità entro dieci giorni dalla data di adozione.

     4. Nel caso in cui l'Università, anche in relazione alla propria organizzazione e alla normativa che regola il rapporto di lavoro del personale universitario, non possa assicurare tempestivamente la copertura dei posti individuati ai sensi del precedente secondo comma, l'Unità sanitaria locale potrà provvedere, per garantire la funzionalità assistenziale dei servizi, alla copertura provvisoria dei posti suddetti.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19.

[1] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19.

[1] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19.

[1] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19.