§ 98.1.12439 - D.M. 15 giugno 1987, n. 590.
Approvazione del regolamento e del programma del corso di qualificazione degli ausiliari socio-sanitari specializzati.


Settore:Normativa nazionale
Data:15/06/1987
Numero:590


Sommario
Art. 1.      Sono approvati l'annesso regolamento e il programma del corso di qualificazione degli ausiliari socio-sanitari diretto all'acquisizione della qualifica di ausiliario [...]
Art. 1.      I corsi di qualificazione degli ausiliari socio-sanitari, ai sensi del decreto ministeriale 10 febbraio 1984, diretti all'acquisizione della qualifica di ausiliario [...]
Art. 2.      L'organizzazione delle lezioni teoriche e pratiche dei corsi di che trattasi è demandata alle regioni, enti locali, unità sanitarie locali e agli istituti, enti ed [...]
Art. 3.      Il numero degli allievi da ammettere non può essere inferiore a 20 unità per ciascuna sezione del corso, nè può superare il numero di 30
Art. 4.      L'ammissione ai corsi spetta agli organismi di cui al primo comma del precedente art. 2 che decidono secondo il criterio dell'anzianità di servizio e i titoli posseduti. [...]
Art. 5.      Gli organismi che istituiscono i corsi possono utilizzare le strutture delle scuole per infermieri professionali
Art. 6.      Al fine di consentire la partecipazione al corso senza pregiudizio per la normale funzionalità dei servizi, il personale utilizzerà il congedo straordinario per la [...]
Art. 7.      La frequenza al corso è obbligatoria e l'attestato di cui al successivo comma non verrà, in ogni caso, rilasciato a coloro che hanno superato trenta ore di assenza per [...]
Art. 8.      Gli ausiliari socio-sanitari che conseguiranno l'attestato saranno collocati nella posizione funzionale e nel corrispondente livello retributivo secondo quanto previsto [...]
Art. 9.      Il Ministero della sanità, con proprio decreto, potrà riconoscere, ai fini di cui al decreto ministeriale 10 febbraio 1984, corsi già istituiti dalle regioni e dalle [...]


§ 98.1.12439 - D.M. 15 giugno 1987, n. 590.

Approvazione del regolamento e del programma del corso di qualificazione degli ausiliari socio-sanitari specializzati.

(G.U. 5 aprile 1987, n. 79)

 

 

     IL MINISTRO DELLA SANITA'

     Visto l'art. 6, lettera q), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

     Visto il proprio decreto del 10 febbraio 1984 concernente, tra l'altro, l'identificazione del profilo professionale degli ausiliari socio-sanitari specializzati, nel quale viene stabilito che il personale dipendente delle unità sanitarie locali che non svolge attività di assistenza sanitaria nei confronti dell'utente può passare alla posizione di ausiliario socio-sanitario specializzato mediante superamento di apposito corso con modalità da fissare con successivo provvedimento;

     Visto il parere espresso dal Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 16 dicembre 1983;

     Ritenuto, ai sensi del precitato decreto ministeriale, di approvare le modalità regolamentari e il programma del corso ivi previsto;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Sono approvati l'annesso regolamento e il programma del corso di qualificazione degli ausiliari socio-sanitari diretto all'acquisizione della qualifica di ausiliario socio-sanitario specializzato.

 

     Allegato - Corsi di qualificazione del personale ausiliario socio-sanitario

          Art. 1.

     I corsi di qualificazione degli ausiliari socio-sanitari, ai sensi del decreto ministeriale 10 febbraio 1984, diretti all'acquisizione della qualifica di ausiliario socio-sanitario specializzato, hanno inizio il primo del mese di ottobre di ciascun anno.

     Il corso, avrà la durata di 310 ore, articolato in 110 ore per la parte teorica, in 200 ore per la parte pratica e si svolge secondo il programma di studio allegato al presente decreto.

 

     Allegato - Corsi di qualificazione del personale ausiliario socio-sanitario

          Art. 2.

     L'organizzazione delle lezioni teoriche e pratiche dei corsi di che trattasi è demandata alle regioni, enti locali, unità sanitarie locali e agli istituti, enti ed organismi di cui agli articoli 39, 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     La quota percentuale di ausiliari socio-sanitari da destinare ai corsi sarà fissata dagli enti di cui al precedente comma, sentite le organizzazioni sindacali, in relazione alle esigenze dei servizi ed alla consistenza della pianta organica relativa al profilo professionale degli ausiliari socio-sanitari e, comunque, fino ad un massimo del 20% annuale della consistenza organica di tali operatori.

 

     Allegato - Corsi di qualificazione del personale ausiliario socio-sanitario

          Art. 3.

     Il numero degli allievi da ammettere non può essere inferiore a 20 unità per ciascuna sezione del corso, nè può superare il numero di 30.

     Qualora presso gli organismi di cui al primo comma del precedente art. 2 non si raggiunga il predetto numero di allievi, la frequenza del corso può essere effettuata, previo accordo, presso altra analoga struttura sanitaria.

 

     Allegato - Corsi di qualificazione del personale ausiliario socio-sanitario

          Art. 4.

     L'ammissione ai corsi spetta agli organismi di cui al primo comma del precedente art. 2 che decidono secondo il criterio dell'anzianità di servizio e i titoli posseduti. E' in facoltà delle amministrazioni di sottoporre ad un colloquio selettivo gli aspiranti.

 

     Allegato - Corsi di qualificazione del personale ausiliario socio-sanitario

          Art. 5.

     Gli organismi che istituiscono i corsi possono utilizzare le strutture delle scuole per infermieri professionali.

     L'attività didattica, ove possibile, sarà svolta dal personale dipendente, scelto, secondo la particolare competenza in relazione alla materia d'insegnamento. Qualora non sia possibile reperire i docenti tra il personale dipendente, questi dovranno preferibilmente essere reperiti fra i dipendenti di pubbliche amministrazioni.

     L'attuazione ed organizzazione dei corsi stessi sarà affidata al coordinatore o al direttore sanitario o al dirigente responsabile dei servizi sanitari.

 

     Allegato - Corsi di qualificazione del personale ausiliario socio-sanitario

          Art. 6.

     Al fine di consentire la partecipazione al corso senza pregiudizio per la normale funzionalità dei servizi, il personale utilizzerà il congedo straordinario per la frequenza alla parte teorica del corso, fermo restando che la parte pratica sarà considerata ad ogni effetto come servizio.

 

     Allegato - Corsi di qualificazione del personale ausiliario socio-sanitario

          Art. 7.

     La frequenza al corso è obbligatoria e l'attestato di cui al successivo comma non verrà, in ogni caso, rilasciato a coloro che hanno superato trenta ore di assenza per la parte teorica.

     A coloro che al termine del corso supereranno il colloquio finale, davanti ad una commissione appositamente costituita da tre docenti della scuola, presieduta dal direttore del corso ed integrata da un rappresentante del Ministero della sanità, sarà rilasciato l'attestato di qualifica di ausiliario socio-sanitario specializzato.

     L'attestato dovrà essere firmato dal legale rappresentante dell'ente che istituisce il corso o dal presidente della U.S.L. e controfirmato dal rappresentante del Ministero della sanità.

 

     Allegato - Corsi di qualificazione del personale ausiliario socio-sanitario

          Art. 8.

     Gli ausiliari socio-sanitari che conseguiranno l'attestato saranno collocati nella posizione funzionale e nel corrispondente livello retributivo secondo quanto previsto dal penultimo ed ultimo capoverso del punto 1 dell'art. 1 del decreto ministeriale 10 febbraio 1984.

 

     Allegato - Corsi di qualificazione del personale ausiliario socio-sanitario

          Art. 9.

     Il Ministero della sanità, con proprio decreto, potrà riconoscere, ai fini di cui al decreto ministeriale 10 febbraio 1984, corsi già istituiti dalle regioni e dalle unità sanitarie locali, e dagli altri organismi di cui al primo comma del precedente art. 2, i cui contenuti culturali siano analoghi a quelli previsti dal presente provvedimento.

 

     Programma di studio

     Igiene dell'ambiente

     (40 ore)

     a) L'uso corretto del territorio. La sua organizzazione ed i relativi problemi igienici:

     1) significato di territorio;

     2) l'organizzazione del territorio. Problemi igienici connessi con il territorio: abitazioni, scuole, ospedali, fabbriche.

     b) L'approvvigionamento idrico. Lo smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi ed i sistemi di riscaldamento e di condizionamento:

     l'approvvigionamento idrico;

     lo smaltimento dei rifiuti liquidi;

     lo smaltimento dei rifiuti solidi;

     sistemi di riscaldamento e condizionamento.

     c) I microorganismi: l'ambiente, i malati, gli operatori e i relativi problemi igienici:

     i microorganismi;

     gli aspetti igienici connessi alla presenza dei microorganismi;

     smaltimento dei rifiuti liquidi in ospedale;

     smaltimento dei rifiuti solidi in ospedale.

     d) Il bisogno di un "ambiente" idoneo per il sano e per il malato: ambiente pulito, disinfettato, disinfestato:

     la pulizia;

     schema della pulizia;

     schema riassuntivo dell'igiene ambientale;

     disinfezione;

     schema della disinfezione;

     la disinfestazione;

     la sterilizzazione.

     e) Il trasporto dei materiali in ospedale:

     farmaci;

     materiali per il laboratorio;

     bombole di gas terapeutici.

     Igiene e trasporto delle persone

     (30 ore)

     a) Igiene personale:

     igiene generale della persona;

     aiuto alla persona nelle operazioni semplici: igiene personale.

     b) Preparazione, rifacimento del letto e cambio della biancheria:

     preparazione, rifacimento del letto;

     cambio biancheria sporca, infetta, pulita, sterile, raccolta e trasporto e cernita.

     c) Elementari modalità di primo soccorso al traumatizzato della strada e del lavoro e trasporto dei malati:

     primo soccorso; avvertenze e norme;

     posizione e corretto trasporto dei malati e traumatizzati.

     Alimentazione

     (30 ore)

     a) Gli scopi dell'alimentazione e gli alimenti:

     gli scopi dell'alimentazione;

     alimenti di uso corrente.

     b) L'igiene degli alimenti, difesa della salute e l'educazione alimentare:

     igiene degli alimenti;

     difesa della salute;

     l'educazione alimentare.

     c) L'alimentazione del sano e del malato:

     alimentazione dell'uomo sano;

     alimentazione dell'uomo malato.

     d) L'organizzazione dell'alimentazione:

     conservazione degli alimenti;

     preparazione dei cibi;

     trasporto, distribuzione rigoverno;

     ausilio nella somministrazione.

     Etica professionale

     (5 ore)

     Rapporti con il malato.

     Rapporti con la famiglia del malato.

     Rapporti con gli altri operatori.

     Principi generali sull'organizzazione sanitaria e sul rapporto di pubblico impiego

     (5 ore)

     Nozioni generali di diritto.

     La norma giuridica e le sue fonti.

     Responsabilità civile e penale nel quadro dell'attività professionale.