§ 2.8.157 - D.L. 24 luglio 2003, n. 192 .
Interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali avversità atmosferiche e dall'emergenza diossina nella Campania.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.8 sovvenzioni e agevolazioni
Data:24/07/2003
Numero:192


Sommario
Art. 1.  Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali
Art. 1 bis.  (Fondo per il risparmio idrico ed energetico)
Art. 2.  Misure per fronteggiare l'inquinamento da diossina nella regione Campania
Art. 2 bis.  (Operazioni di credito agrario).
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 2.8.157 - D.L. 24 luglio 2003, n. 192 [1] .

Interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali avversità atmosferiche e dall'emergenza diossina nella Campania.

(G.U. 26 luglio 2003, n. 172)

 

     Art. 1. Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali

     1. Al fine di assicurare le provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, in favore delle imprese agricole, singole e associate, e delle cooperative agricole di conduzione, ricadenti nei territori danneggiati dalle calamità naturali e dalle avversità atmosferiche eccezionali del primo semestre 2003, ivi incluse quelle previste dai commi 3 e 4 [2] , sono autorizzati:

     a) il limite d'impegno complessivo di 9,05 milioni di euro quindicennale, a decorrere dall'anno 2003; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166;

     b) il limite d'impegno complessivo di 5,058 milioni di euro quindicennale, a decorrere dall'anno 2003, al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, al fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali;

     c) l'ulteriore stanziamento di 32 milioni di euro per l'anno 2003 a favore del citato Fondo di solidarietà nazionale; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. [3]

     2. Nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, per le calamità naturali e per le avversità atmosferiche eccezionali del 2003, in presenza di danni alle produzioni vegetali, ai fini dell'accertamento dell'incidenza del danno stesso sulla produzione lorda vendibile sono escluse le produzioni zootecniche. [4]

     3. Alle imprese che hanno subito danni alle produzioni ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, possono essere concessi finanziamenti decennali, con preammortamento triennale, per il pagamento delle rate delle operazioni creditizie e finanziarie inerenti all'impresa agricola in scadenza al 31 dicembre 2003. Il concorso pubblico negli interessi è limitato fino a 13.000 euro per impresa; può essere concesso anche in forma attualizzata, dopo la rendicontazione della spesa da parte dell'istituto di credito che ha erogato il finanziamento; è concesso, a richiesta dell'interessato, nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate a ogni singola regione ed è alternativo alla concessione del prestito quinquennale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), della citata legge n. 185 del 1992. [5]

     4. Le domande di intervento di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, per le calamità naturali nel 2003 devono essere presentate agli enti territoriali competenti entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di declaratoria delle avversità atmosferiche. Il limite contributivo previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera a), della citata legge n. 185 del 1992 è stabilito in 75.000 euro per impresa agricola.

     4-bis. Tenuto conto delle caratteristiche di complementarietà ed integrazione con il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), entro trenta giorni dal completamento delle attività di collaudo, i beni mobili, immobili e immateriali acquistati o prodotti nell'ambito del progetto "TELAER - Sistema di telerilevamento aereo avanzato per la gestione integrata del territorio", di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come modificato dall'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, sono acquisiti dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. [6]

 

          Art. 1 bis. (Fondo per il risparmio idrico ed energetico) [7]

     1. Nell'ambito del fondo rotativo per le imprese del Ministero delle politiche agricole e forestali, istituito ai sensi dell'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è attivata una specifica linea di finanziamento, denominata "Fondo per il risparmio idrico ed energetico", avente come finalità il sostegno di investimenti per l'ammodernamento degli impianti idrici aziendali e il risparmio energetico in agricoltura.

     2. Le modalità di concessione e di erogazione dei contributi, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura, nonché i requisiti minimi in termini di risparmio idrico degli impianti ammessi a contributo, sono definiti con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle politiche agricole e forestali.

     3. Confluiscono nel Fondo di cui al comma 1:

     a) gli stanziamenti assegnati ad unità previsionali di base del Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

     b) le disponibilità finanziarie accertate a decorrere dal 1° gennaio 2003 sul Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, le quali sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate semestralmente al Fondo di cui al presente articolo.

 

          Art. 2. Misure per fronteggiare l'inquinamento da diossina nella regione Campania

     1. Gli animali delle specie bovina, bufalina e ovina abbattuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003 in seguito a disposizioni sanitarie relative alla presenza negli animali stessi di diossine oltre i limiti di tollerabilità per il proseguimento dei cicli produttivi, nonché i prodotti ottenuti che presentano contenuto di diossine superiore al limite di legge, sono sequestrati, denaturati mediante colorazione per impedirne la reimmissione in commercio, depositati presso idonei siti di stoccaggio individuati dalla regione Campania e avviati alla termodistruzione ad opera di ditte iscritte all'albo di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, abilitate al trasporto di rifiuti non pericolosi. Per le spese connesse a tali operazioni è autorizzata in favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2003. L'effettività delle operazioni è attestata dalle Autorità regionali. [8]

     2. In favore delle imprese agricole di allevamento di bovini, bufalini ed ovini situate nella regione Campania, sottoposte a sequestro dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003 a seguito del riscontro nei prodotti zootecnici di diossine oltre i limiti di tollerabilità, sono attivati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura e nei limiti dello stanziamento di 7,8 milioni di euro per l'anno 2003, i seguenti interventi: [9]

     a) indennizzo a prezzo di mercato del latte prodotto in azienda e destinato alla termodistruzione per disposizione dell'autorità sanitaria;

     b) prestiti agevolati ad ammortamento quinquennale, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985, per l'acquisto di mangimi e foraggi, in sostituzione dei foraggi aziendali non utilizzabili e destinati alla distruzione per disposizione dell'autorità sanitaria;

     c) contributi in conto capitale fino all'80 per cento della spesa, determinata nei limiti unitari fissati dai bollettini ufficiali ISMEA, a seguito di acquisto di bestiame da rimonta in sostituzione di quello abbattuto ai sensi del comma 1 o, in alternativa, indennizzi per gli animali abbattuti di cui al comma 1, calcolati con i medesimi criteri. [10]

     2-bis. L'effettività delle operazioni di cui al comma 2 è attestata dalle Autorità regionali. [11]

     3. Fino al 31 dicembre 2003, in favore delle imprese di cui al comma 2 è disposta la proroga di sei mesi dei termini per il pagamento delle cambiali agrarie e dei contributi agricoli unificati in scadenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     4. Per il potenziamento immediato dell'attività di indagine, analisi e monitoraggio del territorio campano in funzione dell'emergenza diossina, nonché per l'avvio dei primi interventi di messa in sicurezza e di bonifica dei terreni inquinati, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2003, da corrispondersi, per una quota pari a 10 milioni di euro, all'Agenzia nazionale per l'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) per interventi e attività specialistiche di supporto, previa stipula, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di un'apposita convenzione tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e l'Agenzia medesima e, per una quota pari a 4 milioni di euro, da trasferire alla regione Campania, da utilizzarsi sulla base delle risultanze della conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indetta dalla regione Campania entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e alla quale partecipano i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle politiche agricole e forestali e della salute.

     5. All'onere derivante dal presente articolo, complessivamente pari a 28 milioni di euro, per l'anno 2003, di cui 6 milioni di euro per il comma 1, 7,8 milioni di euro per il comma 2, 0,2 milioni di euro per il comma 3 e 14 milioni di euro per il comma 4, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 20 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, quanto a 8 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. [12]

     6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 2 bis. (Operazioni di credito agrario). [13]

     1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 128 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, ferma restando l'invarianza degli oneri a carico del bilancio dello Stato, possono essere concessi finanziamenti, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, destinati esclusivamente alla estinzione anticipata dei mutui di miglioramento agrario e fondiari per i quali siano trascorsi almeno 5 anni del periodo di ammortamento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     2. La richiesta di estinzione anticipata e quella di nuovo finanziamento possono essere avanzate contestualmente anche dalle amministrazioni pubbliche concedenti il concorso nel pagamento degli interessi, in nome e per conto dei mutuatari e anche in forma cumulativa. Le predette amministrazioni possono concordare una clausola contrattuale uniforme da inserire nei nuovi contratti, al fine di vincolarne la destinazione all'estinzione dei mutui in essere.

     3. Le nuove operazioni di credito agrario, da perfezionarsi a tasso di mercato, con la medesima banca ovvero con qualsiasi altra, di durata anche superiore a quella residua dei mutui da estinguere, comprendono l'importo da estinguere per capitale residuo e eventuali oneri accessori, diminuito del contributo pubblico in conto interessi attualizzato, e maggiorato del compenso per la estinzione anticipata, del costo di eventuali perizie tecniche, delle spese istruttorie bancarie, degli onorari notarili di estinzione dei mutui in essere e di stipula delle nuove operazioni.

     4. Le operazioni di cui al comma 3 sono assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia (FIG) di cui all'articolo 45 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per l'intero importo mutuato, anche nei casi in cui la garanzia ipotecaria risulti di grado successivo al primo, con esclusione del pagamento della relativa commissione di garanzia al FIG medesimo.

     5. L'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si intende assolta per le nuove operazioni nei limiti dell'ammontare già versato in sede di stipula dei mutui da estinguere. Gli onorari notarili per le operazioni di cui al comma 3 sono ridotti del 50 per cento.

     6. L'eventuale compenso per la estinzione anticipata sarà corrisposto alla banca mutuante nella misura contrattualmente prevista e comunque entro il limite massimo del 3 per cento del capitale residuo da rimborsare, al netto del contributo in conto interessi attualizzato.

 

          Art. 3. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 24 settembre 2003, n. 268.

[2] Alinea così modificato dalla legge di conversione.

[3] Lettera così sostituita dalla legge di conversione.

[4] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[5] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[6] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[7] Articolo inserito dalla legge di conversione.

[8] Comma modificato dalla legge di conversione.

[9] Alinea così modificato dalla legge di conversione.

[10] Lettera così modificata dalla legge di conversione.

[11] Comma inserito dalla legge di conversione.

[12] Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[13] Articolo inserito dalla legge di conversione.