Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 enti regionali o a partecipazione regionale |
Data: | 21/12/2007 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. Ambito di applicazione |
Art. 2. Organi di amministrazione e di revisione |
Art. 3. Compensi degli amministratori |
Art. 4. Durata della carica |
Art. 5. Modifiche alla legge regionale n. 25 del 1993 |
Art. 6. Modifiche alla legge regionale n. 7 del 1998 |
Art. 7. Modifiche alla legge regionale n. 7 del 1999 |
Art. 8. Modifiche alla legge regionale n. 39 del 2000 |
Art. 9. Modifiche alla legge regionale n. 28 del 2003 |
Art. 10. Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2004 |
Art. 11. Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2007 |
Art. 12. Disposizioni transitorie |
Art. 13. Pubblicità dei dati |
§ 2.2.71 - L.R. 21 dicembre 2007, n. 26.
Misure di razionalizzazione in attuazione dei principi della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007))
(B.U. 21 dicembre 2007, n. 188)
Art. 1. Ambito di applicazione
1. In applicazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 730 della
2. Per le società partecipate dalla Regione non rientranti nel comma 1, qualora sussista una partecipazione anche di enti locali si applicano le norme generali previste per le società partecipate da detti enti. Per le restanti società partecipate dalla Regione resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'ordinamento civile.
3. La presente legge, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 733 della
Art. 2. Organi di amministrazione e di revisione
1. In tutte le società partecipate dalla Regione il numero dei componenti del consiglio d'amministrazione da essa nominati o designati non può essere superiore a tre.
2. In conformità ai principi di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche desumibili dall'articolo 1, commi da 725 a 729 della
3. Salvo diversa previsione dell'ordinamento civile, anche in relazione alla dimensione del capitale sociale, l'organo di revisione contabile delle società di cui all'articolo 1, comma 1 è monocratico.
Art. 3. Compensi degli amministratori
1. Nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, il compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito agli amministratori non può essere superiore:
a) per l'amministratore unico all'ottanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale;
b) per il presidente del consiglio di amministrazione al sessanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale;
c) per i restanti componenti del consiglio d'amministrazione alla somma di euro 2.500,00, aumentabili fino al doppio alle condizioni previste dalle singole leggi regionali che autorizzano la partecipazione della Regione Emilia-Romagna; detto compenso annuale può essere aggiornato dalla Giunta regionale in relazione all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo.
Art. 4. Durata della carica
1. Il presidente e il consiglio di amministrazione non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.
Art. 5. Modifiche alla
1. Alla
a) il comma 2 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Oltre alla Regione possono essere soci gli enti locali della regione, altri enti pubblici, le università pubbliche aventi sede nella regione, nonché i consorzi o le associazioni fra detti enti.";
b) al punto 2) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 le parole "anche con" sono sostituite dalla locuzione"e di metodologie per";
c) i commi 2 e 3 dell'articolo 3 sono abrogati;
d) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 le parole "pubblici della regione" sono sostituite dalla seguente locuzione: "soci o enti affidanti";
e) al comma 1 dell'articolo 5 sono soppresse le parole "e in allegato dai bilanci delle società partecipate";
f) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente:
"c) il controllo analogo a quello esercitato dalla Regione Emilia-Romagna sulle proprie strutture e le verifiche che la Regione può a tal fine svolgere in corso d'opera e a consuntivo.";
g) al comma 2 dell'articolo 6 la locuzione "e comprensivo di tutte le iniziative della Società" è soppressa e in sua vece è inserito il seguente periodo:"In allegato al programma annuale sono riportate tutte le iniziative della società prestate in favore degli altri enti partecipanti o degli enti affidanti.";
h) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"
Art. 9
Organi sociali
1. Gli organi della società sono:
a) l'assemblea dei soci;
b) l'amministratore unico, ovvero il consiglio d'amministrazione ed il suo presidente;
c) il collegio sindacale.
2. La Regione nomina l'amministratore unico, ovvero il presidente e la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, nonché la maggioranza del collegio sindacale, a norma dell'articolo 2449 del codice civile.
3. L'autorizzazione alla partecipazione da parte della Regione alla società è subordinata alla condizione che il relativo statuto preveda che:
a) l'organismo di gestione sia costituito da un amministratore unico qualora la società sia totalmente partecipata dalla Regione, oppure da un consiglio di amministrazione formato da un numero massimo di componenti non superiore a tre, ovvero a cinque qualora la società abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di euro, interamente versati, ovvero abbia dichiarato, nei tre esercizi precedenti il rinnovo delle cariche, un fatturato annuo superiore a 10.000.000,00 di euro;
b) il compenso lordo annuale onnicomprensivo dell'amministratore unico non sia superiore all'ottanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale, quello del presidente del consiglio di amministrazione, ove nominato, non sia superiore al sessanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale;
c) il compenso lordo annuale onnicomprensivo spettante ai restanti componenti del consiglio d'amministrazione non sia superiore all'importo di euro 2.500,00, aumentabili fino al doppio qualora si verifichi una delle condizioni che consentono di prevedere un consiglio di amministrazione di cinque membri ai sensi della lettera a); detto compenso annuale può essere aggiornato dalla Giunta regionale in relazione all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo."
Art. 6. Modifiche alla
1. Al comma 1 dell'articolo 11 della
"e bis) l'organismo di gestione sia costituito da un amministratore unico qualora la società sia totalmente partecipata dalla Regione, oppure, da un consiglio di amministrazione formato da un numero massimo di componenti non superiore a tre, ovvero a cinque qualora la società abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di euro, interamente versati, ovvero abbia dichiarato, nei tre esercizi precedenti il rinnovo delle cariche, un fatturato annuo superiore a 10.000.000,00 di euro;
e ter) il compenso lordo annuale onnicomprensivo dell'amministratore unico non sia superiore all'ottanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale, quello del presidente del consiglio di amministrazione, ove nominato, non sia superiore al sessanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale;
e quater) il compenso lordo annuale onnicomprensivo spettante ai restanti componenti del consiglio d'amministrazione non sia superiore all'importo di euro 2.500,00, aumentabili fino al doppio qualora si verifichi una delle condizioni che consentono di prevedere un consiglio di amministrazione di cinque membri ai sensi della lettera e bis); detto compenso annuale può essere aggiornato dalla Giunta regionale in relazione all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo; resta salva la possibilità di prevedere una specifica indennità per l'eventuale amministratore delegato;
e quinquies) salvo diversa previsione dell'ordinamento civile, anche in relazione alla dimensione del capitale sociale, l'organo di revisione contabile sia monocratico."
Art. 7. Modifiche alla
1. L'articolo 3 della
2. Il comma 1 dell'articolo 4 della
"1. I diritti conseguenti alle quote di proprietà della Regione Emilia-Romagna nella Società a responsabilità limitata "Reggio Children - Centro internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità di tutti i bambini" sono esercitati dal Presidente della Giunta o da un suo delegato."
Art. 8. Modifiche alla
1. All'articolo 2 della
"2 bis La partecipazione della Regione alla società di cui all'articolo 1 è subordinata altresì alla condizione che il relativo statuto preveda che:
a) l'organismo di gestione sia costituito da un amministratore unico qualora la società sia totalmente partecipata dalla Regione, oppure, da un consiglio di amministrazione formato da un numero massimo di componenti non superiore a tre, ovvero a cinque qualora la società abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di euro, interamente versati, ovvero abbia dichiarato, nei tre esercizi precedenti il rinnovo delle cariche, un fatturato annuo superiore a 10.000.000,00 di euro;
b) il compenso lordo annuale onnicomprensivo dell'amministratore unico non sia superiore all'ottanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale, quello del presidente del consiglio di amministrazione, ove nominato, non sia superiore al sessanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale;
c) il compenso lordo annuale onnicomprensivo spettante ai restanti componenti del consiglio d'amministrazione non sia superiore all'importo di euro 2.500,00, aumentabili fino al doppio qualora si verifichi una delle condizioni che consentono di prevedere un consiglio di amministrazione di cinque membri ai sensi della lettera a); detto compenso annuale può essere aggiornato dalla Giunta regionale in relazione all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo;
d) salvo diversa previsione dell'ordinamento civile, anche in relazione alla dimensione del capitale sociale, l'organo di revisione contabile sia monocratico;
e) la Regione designi almeno un rappresentante nell'organismo di gestione."
Art. 9. Modifiche alla
1. All'articolo 37 della
a) al comma 4 la parola "2458" è sostituita da "2449";
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4 bis. L'autorizzazione alla partecipazione da parte della Regione alla società è subordinata altresì alla condizione che il relativo statuto preveda che:
a) l'organismo di gestione sia costituito da un amministratore unico qualora la società sia totalmente partecipata dalla Regione, oppure, da un consiglio di amministrazione formato da un numero massimo di componenti non superiore a tre, ovvero a cinque qualora la società abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di euro, interamente versati, ovvero abbia dichiarato, nei tre esercizi precedenti il rinnovo delle cariche, un fatturato annuo superiore a 10.000.000,00 di euro;
b) il compenso lordo annuale onnicomprensivo dell'amministratore unico, non sia superiore all'ottanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale, quello del presidente del consiglio di amministrazione, ove nominato, non sia superiore al sessanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale;
c) il compenso lordo annuale onnicomprensivo spettante ai restanti componenti del consiglio d'amministrazione non sia superiore all'importo di euro 2.500,00, aumentabili fino al doppio qualora si verifichi una delle condizioni che consentono di prevedere un consiglio di amministrazione di cinque membri ai sensi della lettera a); detto compenso annuale può essere aggiornato dalla Giunta regionale in relazione all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo."
Art. 10. Modifiche alla
1. All'articolo 10 della
"3 bis. L'autorizzazione alla partecipazione da parte della Regione alla società di cui al comma 3 è subordinata alla condizione che il relativo statuto preveda che:
a) l'organismo di gestione sia costituito da un amministratore unico oppure da un consiglio di amministrazione formato da un numero massimo di componenti non superiore a tre, ovvero a cinque qualora la società abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di euro, interamente versati;
b) il compenso lordo annuale onnicomprensivo dell'amministratore unico non sia superiore all'ottanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale, quello del presidente del consiglio di amministrazione, ove nominato, non sia superiore al sessanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale;
c) il compenso lordo annuale onnicomprensivo spettante ai restanti componenti del consiglio d'amministrazione non sia superiore all'importo di euro 2.500,00, aumentabili fino al doppio qualora si verifichi la condizione che consente di prevedere un consiglio di amministrazione di cinque membri ai sensi della lettera a); detto compenso annuale può essere aggiornato dalla Giunta regionale in relazione all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo."
Art. 11. Modifiche alla
1. Il comma 2 dell'articolo 6 della
"2. L'organismo di gestione è costituito da un amministratore unico qualora la società sia totalmente partecipata dalla Regione, oppure da un consiglio di amministrazione formato da un numero massimo di componenti non superiore a tre, ovvero a cinque qualora la società abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di euro, interamente versati, ovvero abbia dichiarato, nei tre esercizi precedenti il rinnovo delle cariche, un fatturato annuo superiore a 10.000.000,00 di euro.
2 bis. Il compenso lordo annuale onnicomprensivo dell'amministratore unico non sia superiore all'ottanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale, quello del presidente del consiglio di amministrazione, ove nominato, non sia superiore al sessanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale. Per i restanti componenti del consiglio d'amministrazione il compenso lordo annuale onnicomprensivo non deve essere superiore all'importo di euro 2.500,00, aumentabili fino al doppio qualora la società abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di euro o abbia dichiarato nei tre esercizi precedenti un fatturato annuo superiore a 10.000.000,00 di euro; detto compenso annuale può essere aggiornato dalla Giunta regionale in relazione all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo.
2 ter. Salvo diversa previsione dell'ordinamento civile, anche in relazione alla dimensione del capitale sociale, l'organo di revisione contabile sia monocratico."
Art. 12. Disposizioni transitorie
1. Le società adeguano i propri statuti a quanto previsto dalla presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
2. Conseguentemente alla sostituzione dell'articolo 2, comma 2 della
Art. 13. Pubblicità dei dati
1. La Giunta regionale pubblica sul proprio sito web l'elenco delle società totalmente o parzialmente partecipate indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio regionale.
2. La Giunta regionale pubblica altresì sul proprio sito web gli incarichi da essa conferiti nelle società cui partecipa e l'ammontare dei relativi compensi.
3. I dati di cui al presente articolo sono aggiornati ogni sei mesi.