§ 5.2.36 - Legge Regionale 4 maggio 1999, n. 7.
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Società a responsabilità limitata "Reggio Children - Centro internazionale per la difesa e la [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:04/05/1999
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Quota di partecipazione.
Art. 3.  Rappresentanza nel Consiglio di amministrazione.
Art. 4.  Diritti societari.
Art. 5.  Copertura finanziaria.


§ 5.2.36 - Legge Regionale 4 maggio 1999, n. 7.

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Società a responsabilità limitata "Reggio Children - Centro internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità di tutti i bambini".

(B.U. n. 59 del 7 maggio 1999).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di concorrere alla diffusione dei diritti e delle potenzialità dell'infanzia, è autorizzata a partecipare, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto, alla Società a responsabilità limitata "Reggio Children - Centro internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità di tutti i bambini" con sede legale a Reggio Emilia.

 

     Art. 2. Quota di partecipazione.

     1. La Regione è autorizzata ad acquistare quote della Società a responsabilità limitata "Reggio Children - Centro Internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità di tutti i bambini" del valore complessivo di Lire 40 milioni.

     2. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari a norma di legge, al fine di perfezionare la partecipazione di cui all'art. 1.

 

     Art. 3. Rappresentanza nel Consiglio di amministrazione. [1]

     [1. L'autorizzazione alla partecipazione alla Società a responsabilità limitata "Reggio Children - Centro internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità di tutti i bambini" è subordinata alla condizione che sia prevista una rappresentanza della Regione nel Consiglio di amministrazione della medesima.]

 

     Art. 4. Diritti societari.

     1. I diritti conseguenti alle quote di proprietà della Regione Emilia-Romagna nella Società a responsabilità limitata "Reggio Children - Centro internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità di tutti i bambini" sono esercitati dal Presidente della Giunta o da un suo delegato [2].

     2. Spetta al Consiglio regionale deliberare in merito alla continuazione del vincolo societario in presenza di modificazioni concernenti lo statuto della Società a responsabilità limitata "Reggio Children - Centro internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità di tutti i bambini".

 

     Art. 5. Copertura finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che sarà dotato della necessaria disponibilità con apposite e specifiche autorizzazioni di spesa che verranno disposte dalla legge finanziaria regionale, a norma dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

 

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 21 dicembre 2007, n. 26.

[2] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 21 dicembre 2007, n. 26.