§ 2.1.9 - Legge Regionale 3 marzo 1981, n. 9. - Modifiche ed integrazioni
delle leggi regionali 20 luglio 1973, n. 25 e n. 26, della legge regionale 23 aprile 1979, n. 12 e della legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:03/03/1981
Numero:9

§ 2.1.9 - Legge Regionale 3 marzo 1981, n. 9. - Modifiche ed integrazioni

delle leggi regionali 20 luglio 1973, n. 25 e n. 26, della legge regionale 23 aprile 1979, n. 12 e della legge regionale 22 ottobre 1979, n. 34, a seguito del secondo accordo contrattuale nazionale per il personale delle Regioni a Statuto ordinario. [*]

(B.U. n. 28 del 6-3-1981).

 

Articolo. 5. Lavoro ordinario notturno e festivo.

     Ai collaboratori regionali competono per il servizio ordinario notturno prestato fra le ore 22 e le ore 6 di L. 600 orarie lorde.

     (Omissis) [1].

     La presente normativa non si applica per le prestazioni che istituzionalmente debbono essere eseguite esclusivamente di notte.

     I compensi di cui al presente articolo non sono pensionabili e, pertanto, non sono soggetti a contributi previdenziali.

     L'art. 31 della legge regionale 22 ottobre 1979, n. 34, è abrogato.

 

Articolo 9. Trattamento economico del personale incaricato e supplente.

     Il trattamento economico stabilito dall'art. 3 della presente legge si applica anche al personale incaricato a norma dell'art. 61 dello Statuto regionale.

     Al personale assunto con incarico a tempo determinato per il Centri regionali di formazione professionale o come supplente spetta il trattamento economico iniziale stabilito per il corrispondente livello retributivo dall'art. 3 della presente legge.

     Al personale incaricato a tempo indeterminato a norma della legge 29 febbraio 1980, n. 33 e della legge regionale 30 maggio 1980, n. 45, spetta il trattamento economico iniziale stabilito dall'art. 3 della presente legge per il livello retributivo in cui è compreso il profilo professionale per il quale questo personale ha conseguito l'idoneità.

     L'art. 45 della legge regionale 22 ottobre 1979, n. 34 è abrogato.

 


[*] Della presente legge, abrogata dall'art. 53 della L.R. 4 agosto 1994, n. 31, si riportano solo le disposizioni che continuano ad applicarsi secondo quanto previsto dal comma 3, art. 53, della stessa L.R. 31/94.

[1] Comma soppresso dall'art. 14 della L.R. 11/1984.