Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 03/03/1981 |
Numero: | 9 |
§ 2.1.9 - Legge Regionale 3 marzo 1981, n. 9. - Modifiche ed integrazioni
delle leggi regionali 20 luglio 1973, n. 25 e n. 26, della legge regionale 23 aprile 1979, n. 12 e della legge regionale 22 ottobre 1979, n. 34, a seguito del secondo accordo contrattuale nazionale per il personale delle Regioni a Statuto ordinario. [*]
(B.U. n. 28 del 6-3-1981).
Articolo. 5. Lavoro ordinario notturno e festivo.
Ai collaboratori regionali competono per il servizio ordinario notturno prestato fra le ore 22 e le ore 6 di L. 600 orarie lorde.
(Omissis) [1].
La presente normativa non si applica per le prestazioni che istituzionalmente debbono essere eseguite esclusivamente di notte.
I compensi di cui al presente articolo non sono pensionabili e, pertanto, non sono soggetti a contributi previdenziali.
L'art. 31 della
Articolo 9. Trattamento economico del personale incaricato e supplente.
Il trattamento economico stabilito dall'art. 3 della presente legge si applica anche al personale incaricato a norma dell'art. 61 dello Statuto regionale.
Al personale assunto con incarico a tempo determinato per il Centri regionali di formazione professionale o come supplente spetta il trattamento economico iniziale stabilito per il corrispondente livello retributivo dall'art. 3 della presente legge.
Al personale incaricato a tempo indeterminato a norma della
L'art. 45 della
[*] Della presente legge, abrogata dall'art. 53 della
[1] Comma soppresso dall'art. 14 della