§ 2.1.17 - Legge Regionale 8 marzo 1984 n. 11. - Norme sullo stato
giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali in applicazione dell'accordo relativo al contratto nazionale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:08/03/1984
Numero:11

§ 2.1.17 - Legge Regionale 8 marzo 1984 n. 11. - Norme sullo stato

giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali in applicazione dell'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per il personale delle regioni a statuto ordinario e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, per il periodo 1983-1985. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25/1973, 26/1973, 12/1979, 34/1979, 9/1981 e successive modificazioni.

(B.U. n. 32 del 12-3-1984). [*]

 

Articolo 10. Qualifiche funzionali e livelli retributivi.

     (Omissis).

     [A decorrere dall'1.1.1983, fatto salvo quanto disposto all'art. 25 della presente legge, il trattamento economico del personale è costituito]:

     (...)

     4) dalla tredicesima mensilità da corrispondere nel mese di dicembre di ogni anno in misura pari a 1/12 del trattamento economico annuo in godimento al 1° dicembre, costituito dallo stipendio tabellare, dal salario di anzianità e dall'indennità integrativa speciale nella misura prevista dalla legislazione in vigore;

     (...)

 

Articolo 11. Indennità.

     Sono istituite le seguenti indennità:

     (...)

     i) al personale inquadrato nella IV e III qualifica funzionale, destinato a prestazioni comportanti condizioni di particolare esposizione a rischio nei settori di cui all'allegato «B» compete una indennità annua fissa di 12 mensilità di Lire 240.000. Detta indennità non è cumulabile con l'indennità di L. 120.000 spettante al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali IV e III che presta servizio in settori di attività diversi da quelli indicati nel medesimo allegato «B».

 

Articolo 14. Salario accessorio.

     (...)

     b) Indennità di reperibilità. Si applica nelle situazioni riguardanti le attività di protezione civile, servizi sui fiumi e sui canali navigabili ed i servizi generali regionali; il compenso previsto è di Lire 600 orarie. I dipendenti interessati e le modalità di svolgimento sono determinati in sede di contrattazione aziendale.

 

Articolo 26. Onnicomprensività.

     Con effetto dall'entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di corrispondere ai dipendenti, oltre alle indennità previste dalla medesima, ulteriori indennità proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con la carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'Amministrazione di appartenenza, salvo che abbiano carattere di generalità per tutti i dipendenti.

     L'importo delle indennità, dei proventi e dei compensi dei quali è vietata la corresponsione deve essere versata dagli enti, società, aziende o amministrazioni tenuti ad erogarli, direttamente in conto entrate alla Regione.

 

 

     Allegato B. Prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute e integrità personale.

     Prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e continuo esercizio di trasporto con automezzi, autotreni, autoarticolati, scuola- bus, mezzi fuori strada ed altri veicoli per trasporto di cose con eventuali operazioni accessorie di carico e scarico.

     Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua al contatto con catrame, bitume, fuliggine, oli minerali, paraffina, loro composti, derivati o residui, nonché lavori di manutenzione stradale e di segnaletica in presenza di traffico.

     Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alla infermeria per animali e alla raccolta e smaltimento di materiale stallatico, di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani, di rimozione e seppellimento salme.

     Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivati da lavori di fogne, canali, sentine, pozzi, gallerie, bacini di carenaggio o da lavori di bonifica in terreni paludosi, manutenzione per opere marittime, lagunari, lacuali e fluviali compreso scavo porti eseguiti con macchinari sistemati su chiatte e natanti.

     Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alle officine, centrali termiche, forni, inceneritori, impianti di depurazione continua, reparti tipografici e litografici e cucine di grandi dimensioni.

     Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'uso di mezzi meccanici nelle attività boschive di tagli o esbosco e dall'impiego di antiparassitari.

     La rispondenza tra le categorie di personale aventi diritto alle indennità di cui all'art. 11, punto i) della presente legge e le attività comportanti rischio da esse prestate, quali previste dalla «tabella» sopra esposta, è determinata con provvedimento degli organi competenti deliberanti della Regione su base di apposita dichiarazione motivata e rilasciata sotto la propria diretta responsabilità dal responsabile del settore presso cui il personale suddetto presta servizio. Qualora vi fosse personale delle categorie anzidette, non adibito anche temporaneamente alle attività comportanti rischio, al medesimo la indennità di Lire 240.000 viene corrisposta per il periodo di effettiva esposizione a rischio; per i restanti periodi compete invece l'indennità di Lire 120.000 annua rapportata al periodo di non esposizione a rischio.

 

 


[*] Della presente legge, abrogata dall'art. 53 della L.R. 4 agosto 1994, n. 31, si riportano solo le disposizioni che continuano ad applicarsi secondo quanto previsto dal comma 3, art. 53, della stessa L.R. 31/94.