§ 2.1.8 - Legge Regionale 22 ottobre 1979, n. 34. - Disposizioni
sull'ordinamento dei livelli retributivi e sul trattamento giuridico ed economico dei collaboratori regionali, in attuazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:22/10/1979
Numero:34

§ 2.1.8 - Legge Regionale 22 ottobre 1979, n. 34. - Disposizioni

sull'ordinamento dei livelli retributivi e sul trattamento giuridico ed economico dei collaboratori regionali, in attuazione dell'accordo contrattuale nazionale relativo al periodo 1° gennaio 1976-31 dicembre 1978 per il personale delle regioni a statuto ordinario. [*]

(B.U. n. 123 del 25-10-1979).

 

Articolo 11. Mobilità tra Enti.

     Il personale regionale può essere comandato a prestare servizio presso gli Enti destinatari della delega di funzioni regionali, ovvero presso gli Enti dei cui uffici la Regione si avvalga.

     Il collaboratore eventualmente comandato a sensi del precedente comma svolge presso l'Ente delegato mansioni corrispondenti a quelle della qualifica regionale cui appartiene ed è posto alle dipendenze funzionali dell'Ente medesimo.

     Non può disporsi in alcun modo dei posti del personale comandato.

     Ove il comando comporti spostamento della sede di lavoro, si applicano le norme dei precedenti articoli sulla mobilità.

     L'art. 44 della L.R. 20 luglio 1973, n. 25, è abrogato.

 

Articolo 13. Congedo straordinario.

     Il collaboratore regionale ha diritto al congedo straordinario retribuito nei seguenti casi, documentandone la relativa causale:

     a) per matrimonio: giorni 15 consecutivi, compreso quello della sua celebrazione;

     b) per esami, prove di concorso o di abilitazione nei giorni in cui le singole prove sono sostenute; qualora la sede ove si effettua la prova disti oltre 100 km dal Comune di residenza, il congedo viene concesso anche nelle giornate immediatamente precedenti e seguenti. Comunque in nessun caso si possono superare i 20 giorni all'anno;

     c) per donazione di sangue: il giorno del prelievo;

     d) per cure: fino a 1 mese per mutilati, invalidi civili, del lavoro, di guerra o per servizio, previa idonea certificazione medica e con successiva dimostrazione delle avvenute terapie, a pena di revoca del congedo concesso;

     e) per gravi motivi: fino a 5 giorni nell'anno;

     f) per cure ai figli inferiori a 3 anni e in stato di malattia: fino a 1 mese nell'arco di triennio, a trattamento intero;

     g) per gravidanza e puerperio e per astensione facoltativa entro il primo anno di vita del bambino: nei limiti e con le modalità della Legge 30-12-1971, n. 1204; il trattamento economico è corrisposto per intero nel periodo di astensione obbligatoria;

     h) per affidamento a scopo di adozione o affiliazione di un minore: fino a 3 mesi, allorché il minore, all'atto dell'affidamento, non abbia compiuto 6 anni di età;

     i) per richiamo alle armi o per obblighi di leva: nei termini e con le modalità previsti dalle leggi vigenti;

     l) per la frequenza di corsi legali di studio: fino al limite individuabile di 150 ore per anno scolastico, con obbligo di cessare immediatamente dalla fruizione del congedo ove la frequenza venga per qualsiasi ragione interrotta.

     L'istituto si applica a un numero di collaboratori non superiore al 3% del personale, per ciascun anno scolastico.

     La Giunta regionale stabilisce, con deliberazione organica unica, le modalità e la documentazione giustificativa per la richiesta e la concessione dei congedi straordinari di cui sopra.

     Gli articoli 46 e 47 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, sono abrogati.

 

Articolo 14. Aspettativa.

     (Omissis). [1]

 

Articolo 15. Assenza per malattia.

     In caso di malattia, il collaboratore regionale deve darne immediata comunicazione al proprio ufficio, indicando l'eventuale variazione di recapito. Se l'assenza si protrae oltre due giorni, il collaboratore deve fare pervenire al proprio ufficio, entro il terzo giorno di assenza, un certificato del medico curante attestante la natura e la prevedibile durata della malattia.

     L'accertamento dell'esistenza della continuazione e della cessazione dello stato di malattia è effettuato, a richiesta del responsabile del servizio o dell'interessato, dai servizi ispettivi dell'Ente che eroga al collaboratore l'assistenza mutualistica. Ove questi non siano in condizione di provvedere, l'accertamento è effettuato dall'ufficiale sanitario, o da un medico designato da un ospedale scelto dalla Giunta regionale.

     Sui criteri generali di effettuazione del controllo, devono essere sentite le rappresentanze sindacali di categoria.

     A tutte le attività relative a tali accertamenti, può assistere un medico di fiducia del collaboratore il quale ha diritto di fare verbalizzare le proprie osservazioni.

     Qualora lo stato di malattia non sia riconosciuto o gli accertamenti non abbiano potuto avere luogo per fatto imputabile al collaboratore, l'assenza è considerata dall'inizio ingiustificata agli effetti retributivi e disciplinari.

     Il collaboratore regionale, in caso di assenza dal servizio per malattia, ha diritto al seguente trattamento economico:

     - per i primi 13 mesi: intero;

     - per i successivi sette mesi: ridotto al 50%.

     Il periodo durante il quale il collaboratore è assente per malattia è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio, della progressione economica e del trattamento di previdenza e quiescenza.

     Il periodo di assenza per malattia, per la parte eccedente i sei mesi in un anno, riduce proporzionalmente il congedo ordinario.

     Due o più periodi di assenza per malattia si cumulano agli effetti della determinazione del trattamento economico spettante quando fra essi non intercorra un periodo di almeno tre mesi di attivo servizio.

     Gli articoli 41 e 49 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, sono abrogati.

 

Articolo 16. Congedo straordinario non retribuito.

     Il collaboratore può essere collocato in congedo straordinario non retribuito nei seguenti casi:

     a) per gravi e motivate ragioni personali o di famiglia: fino ad un anno.

     Al collaboratore che ha già fruito di un anno di congedo straordinario non retribuito per gravi e motivate ragioni personali e familiari, può essere concesso ulteriore congedo allo stesso titolo, soltanto se sia trascorso un periodo di servizio attivo della durata di almeno tre mesi dalla cessazione del precedente congedo.

     b) per tutta la durata dello stato di malattia dei figli inferiori ai tre anni, dopo il primo mese di congedo retribuito.

     Il congedo straordinario concesso a norma del punto a) del primo comma del presente articolo riduce proporzionalmente il congedo ordinario e non è utile ai fini della progressione economica e del trattamento di previdenza e di quiescenza. Al congedo concesso ai sensi del punto b) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della Legge n. 1204/1971.

     Il collaboratore regionale che intende ottenere il collocamento in congedo straordinario non retribuito per gravi ragioni personali e di famiglia deve presentare motivata domanda al Presidente della Giunta regionale o all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, a seconda della sua assegnazione.

     La Giunta regionale decide in merito entro trenta giorni, sentito il parere delle rappresentanze sindacali di categoria. Qualora detto parere non pervenga entro il quindicesimo giorno dalla data in cui è stato richiesto, il provvedimento della Giunta è comunque legittimamente adottato.

     Il collaboratore regionale interessato deve continuare a prestare servizio fino a quando il congedo richiesto non gli sia stato concesso.

     La mancata assunzione della decisione entro 30 giorni comporta l'accettazione della richiesta. La richiesta può essere respinta per motivi di servizio e, in tal caso, deve darsene apposita comunicazione motivata all'interessato, o può essere accolta in parte, sempre motivandone le ragioni.

     L'articolo 50 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, è abrogato.

 

Articolo 17. Cumulo di assenze.

     La durata di più periodi di assenza per malattia, per congedo straordinario non retribuito per motivi personali o familiari, per richiamo volontario alle armi, non può superare complessivamente due anni e mezzo in un quinquennio.

     Per motivi di particolare gravità al collaboratore assente per malattia che abbia raggiunto il limite di cui al comma precedente, o quello di cui al sesto comma dell'articolo 15, può essere concesso dalla Giunta, in base a motivata richiesta, un ulteriore periodo di assenza per malattia non superiore a dodici mesi. Tale ulteriore periodo non è utile ai fini della corresponsione del trattamento economico, dell'anzianità di servizio, della progressione economica e del trattamento di previdenza e di quiescenza.

     L'articolo 54 della legge 20 luglio 1973, n. 25 è abrogato.

 

Articolo 18. Segnalazione dell'infermità o infortunio che si ritiene per

causa di servizio.

     Il collaboratore regionale che contragga un'infermità, derivante o meno da infortunio, che lo stesso ritenga possa dipendere da causa di servizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al servizio regionale al quale è assegnato, nella quale dovrà specificare la natura dell'infermità, le cause e le circostanze che ne hanno determinato l'insorgere.

     Nel caso di infermità derivante da infortunio, dovranno essere indicati giorno, ora e luogo, la sede anatomica delle ferite e lesioni riportate, e circostanze che vi concorressero e l'eventuale colpa dei terzi, precisando, se possibile, i nomi dei testimoni o di chi possa essere accorso subito dopo.

     Il responsabile del servizio regionale di appartenenza, una volta ricevuta l'anzidetta comunicazione, o venuto a conoscenza di un infortunio o infermità che si possano presumere dipendenti da causa di servizio, provvede senza indugio ad effettuare una preliminare istruttoria sul fatto, in contraddittorio con l'interessato, che potrà farsi assistere da un rappresentante sindacale di sua fiducia, raccogliendo tutti gli elementi idonei a provare la natura dell'infermità e la sua entità, e provvedendo altresì ad accertare le circostanze che hanno concorso al verificarsi dell'evento nonché ad acquisire gli elementi di giudizio che possano risultare utili ai fini di un eventuale riconoscimento dell'infermità stessa da causa di servizio.

     Uguali accertamenti sulle circostanze ed acquisizioni di documentazioni saranno operati nel caso di decesso che possa presumersi dipendente da causa di servizio.

     Esperiti gli anzidetti accertamenti, tutti gli atti, corredati da una circostanziata relazione, debbono essere trasmessi al servizio personale per l'inserimento nel fascicolo personale del collaboratore.

 

Articolo 19. Procedimento per il riconoscimento della dipendenza

dell'infermità da causa di servizio.

     Il collaboratore, o in caso di suo decesso gli aventi diritto, che intendano chiedere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità, o del decesso, debbono presentare domanda, inoltrandola al servizio personale, entro i seguenti termini:

     1) in caso di infermità derivante da infortunio: sei mesi dalla data dell'infortunio o da quella in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'infermità stessa. Nel caso di ulteriori manifestazioni di infermità conseguenti all'infortunio la domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla data in cui tali infermità si sono manifestate;

     2) in caso di infermità non derivanti da infortunio: sei mesi dal loro insorgere.

     Le domande di riconoscimento della causa di servizio dovranno contenere l'indicazione della natura dell'infermità, le cause che la produssero, le circostanze che vi concorsero e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica; ad essa può essere allegata la documentazione che i proponenti riterranno opportuno produrre.

     Ove sia mancata la segnalazione di cui al primo comma dell'articolo precedente, il servizio personale provvederà a richiedere al responsabile del servizio cui appartiene il lavoratore interessato di effettuare l'istruttoria e redigere la relazione di cui al secondo e quarto comma di detto articolo.

     Il collaboratore deve quindi essere sottoposto ad accertamento sanitario da una Commissione medica costituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale composta da un sanitario designato dalla Giunta regionale, un sanitario designato dal collaboratore e presieduta da un terzo designato di comune accordo; in difetto di tale accordo, la designazione verrà richiesta all'ordine dei medici del capoluogo di residenza del collaboratore.

     La commissione medica di cui sopra, cui è devoluta la competenza di accertare la dipendenza dell'infermità da causa di servizio, dichiara anche se, a suo giudizio, l'infermità stessa costituisce o meno impedimento temporaneo o permanente alla prestazione del servizio e se abbia prodotto o meno menomazione dell'integrità fisica e, in caso affermativo, a quale categoria, prevista dalle tab. A e B annesse al D.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915 è ascrivibile la predetta menomazione.

     Il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio è effettuato con provvedimento della Giunta regionale.

     Qualora il dipendente, già assente per infermità dipendente da causa di servizio, non possa - allo scadere del termine massimo dell'assenza per malattia riprendere servizio, viene sottoposto a nuovo accertamento sanitario da parte della commissione medica.

     A tale commissione sono demandati anche gli adempimenti previsti dall'art. 107 della L.R. 20 luglio 1973, n. 25, ai fini della dispensa del collaboratore dall'impiego per invalidità permanente nonché gli eventuali accertamenti ritenuti necessari per constatare l'intervenuta inidoneità fisica di cui all'art. 34 della citata legge regionale.

     L'onorario del sanitario designato dal collaboratore è a carico dell'interessato, salvo rimborso nel caso la pronunzia della Commissione sia favorevole all'istante.

 

Articolo 20. Equo indennizzo e rimborso spese di cura.

     In conformità alle norme contenute nei DD.PP.RR. 10-1-1975, n. 3 e 3- 5-1957, n. 686, al collaboratore, non soggetto all'obbligo dell'iscrizione all'I.N.A.I.L., che, per infermità contratta per cause di servizio, abbia subito una menomazione permanente dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tab. A e B del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, compete un equo indennizzo nonché il rimborso delle sole spese di cura, comprese quelle termali, per il ricovero in istituti specializzati e per protesi, limitatamente all'eventuale parte eccedente quella a carico di enti o istituti assistenziali o assicurativi ai quali il collaboratore abbia diritto di rivolgersi in base a norme di legge o di regolamento.

     Per quanto attiene a modalità ed organi competenti al riconoscimento dell'equo indennizzo, valgono le norme di cui ai successivi articoli.

 

Articolo 21. Modalità e procedure per la concessione dell'equo indennizzo.

     Per conseguire l'equo indennizzo il collaboratore deve presentare domanda al servizio personale, trasmettendola mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro sei mesi dal giorno in cui gli è comunicata la decisione che riconosce la dipendenza della menomazione dell'integrità fisica da causa di servizio o entro sei mesi dalla data in cui si è verificata la menomazione medesima in conseguenza dell'infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio.

     La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui la menomazione dell'integrità fisica si manifesti dopo la cessazione del rapporto di impiego. Nel caso di decesso del collaboratore o del pensionato prima della scadenza del termine di cui al primo comma, la domanda può essere proposta dagli eredi entro sei mesi dal decesso stesso.

     Qualora la categoria di menomazione non risulti dalla dichiarazione di cui all'articolo 18 o la menomazione sia intervenuta successivamente al riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, il collaboratore che abbia presentato domanda per la concessione dell'equo indennizzo è sottoposto a visita da parte del collegio medico di cui allo stesso articolo.

     Detto collegio redige processo verbale della visita dal quale, oltre le generalità del collaboratore e l'esposizione dei fatti che vengono riferiti come causa della menomazione dell'integrità fisica, deve risultare:

     1) se la menomazione lamentata sia da considerarsi conseguenza dell'infermità dichiarata a suo tempo come dipendente da causa di servizio.

     2) la categoria prevista dalle tab. A e B annesse al D.P.R. n. 915 del 23 dicembre 1978, cui è ascrivibile la predetta menomazione.

     Il servizio personale rimette tutti gli atti alla Giunta regionale, corredandoli con una relazione, nella quale siano riassunti gli elementi di fatto, i pareri amministrativi e tutte le altre circostanze che possono far ammettere o escludere la concessione dell'equo indennizzo. La relazione deve concludere formulando proposte in ordine all'accoglimento o meno della richiesta e con quali modalità.

     La Giunta acquisisce sulle proposte del servizio personale il parere dei servizi affari istituzionali, legislativo, legale e igiene pubblica.

 

Articolo 22. Liquidazione dell'equo indennizzo.

     L'equo indennizzo è riconosciuto e liquidato secondo equità con provvedimento della Giunta regionale in base alle categorie di menomazione dell'integrità fisica ed in conformità all'allegato B annesso alla presente legge.

     L'indennizzo viene liquidato in base alla retribuzione prevista dalle norme vigenti alla data del provvedimento di liquidazione.

     L'età ed il livello ai quali si ha riguardo ai fini della liquidazione stessa sono quelli che l'impiegato aveva al momento dell'evento dannoso.

     L'indennizzo è ridotto del 25% se il collaboratore ha superato i cinquanta anni di età e del 50% se ha superato il sessantesimo.

     Va dedotto dall'equo indennizzo quanto eventualmente percepito dal collaboratore in virtù di assicurazione a carico della Regione.

     Nulla può essere liquidato al collaboratore se la menomazione dell'integrità fisica sia stata contratta per dolo o colpa grave di lui.

 

Articolo 23. Aggravamento sopravvenuto della menomazione.

     Entro cinque anni dalla data della liquidazione dell'equo indennizzo, la Regione, nel caso di aggravamento della menomazione dell'integrità fisica per la quale sia stato concesso, può provvedere, su richiesta del collaboratore, e per una sola volta, alla revisione dell'indennizzo già concesso.

     In tale ipotesi il collaboratore è sottoposto agli accertamenti sanitari previsti per la prima concessione dell'equo indennizzo.

 

Articolo 24. Cumulo dell'equo indennizzo con ulteriori menomazioni

dell'integrità fisica o con la pensione privilegiata.

     L'equo indennizzo è ridotto della metà se il collaboratore consegua anche la pensione privilegiata.

     Nel caso inoltre in cui il collaboratore riporti, per causa di servizio, altra menomazione dell'integrità fisica, si procede alla liquidazione del nuovo indennizzo se la menomazione complessiva dell'integrità fisica rientri in una classe di invalidità superiore a quella precedentemente determinata.

     Dal nuovo indennizzo è detratto quanto in precedenza liquidato.

 

Articolo 25. Rinvio.

     Per tutto quanto non previsto, valgono le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato in materia di riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio e di equo indennizzo.

     Si intendono estese alla legislazione regionale tutte le modifiche che le predette norme possano subire.

 


[*] Della presente legge, abrogata dall'art. 53 della L.R. 4 agosto 1994, n. 31, si riportano solo le disposizioni che continuano ad applicarsi secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, art. 53, della stessa L.R. 31/94.

[1] Modifica il I comma dell'art. 48 della L.R. n. 25/1973.