§ 4.1.10 - Legge Regionale 22 aprile 1993, n. 19.
Norme di procedura per l'adozione e approvazione dei piani paesistici [*].


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 beni ambientali e tutela dall'inquinamento
Data:22/04/1993
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Procedure.
Art. 3.  Cartografia.
Art. 4.  Norma transitoria.
Art. 5.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 4.1.10 - Legge Regionale 22 aprile 1993, n. 19.

Norme di procedura per l'adozione e approvazione dei piani paesistici [*].

(B.U. n. 20 del 3 maggio 1993).

 

Art. 1. Oggetto.

     1. La Presente legge regionale definisce le procedure per l'adozione e l'approvazione dei Piani paesistici, redatti ai sensi dell'articolo 1/bis della Legge 431/85 nonché le misure di salvaguardia.

     2. I Piani paesistici, di cui al precedente comma, interessano l'elenco delle zone delimitate dai DD.MM. 28 marzo 1985 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1985).

     3. Ciascun Piano paesistico, di cui ai comma precedenti e a cui è allegata la Cartografia prevista dalla delibera di Giunta Regionale 29 dicembre 1989, n. 7630 è approvato con Legge Regionale.

     4. Eventuali, successive varianti a ciascun Piano, dovute a nuove circostanze conoscitive e/o a nuovi eventi naturali che determinino incongruenze tra lo stato reale del territorio e l'apparato conoscitivo dei Piani, vengono approvate con Legge Regionale e secondo le procedure della presente Legge.

 

     Art. 2. Procedure.

     1. La Giunta Regionale delibera i disegni di legge di approvazione dei Piani paesistici allegati e li trasmette al Consiglio.

     2. Le Commissioni Consiliari competenti, entro quindici giorni dalla ricezione dei disegni di legge li esaminano dotandoli contestualmente dei criteri di valutazione.

     3. Nel corso dell'Istruttoria le Commissioni indicono consultazioni con le Province, con gli Enti Pubblici nonché con le Associazioni autonomistiche Regionali (A.N.C.I. e Lega delle Autonomie).

     4. Trascorsi i quindici giorni i Piani sono adottati dal Consiglio Regionale e depositati presso la Segreteria Generale della Presidenza per quindici giorni consecutivi e chiunque può prenderne visione.

     5. Entro i quindici giorni dalla pubblicazione possono presentare osservazioni le Province, i Comuni interessati, i Sindacati, gli Enti Pubblici, le Associazioni culturali, ambientalistiche, di categoria.

     6. All'istruttoria delle osservazioni provvedono i coordinatori delle aree generali avvocatura e gestione del territorio, collaborati dai dirigenti del settore politica del territorio e beni culturali, nonché di quelli del settore ambiente. Entro trenta giorni i risultati dell'istruttoria vengono trasmessi alle Commissioni competenti, per la relazione definitiva al Consiglio. Le Commissioni, si avvalgono per l'esame, del Comitato Tecnico Scientifico, già istituito con Decreto alla Presidenza Regionale il 14 dicembre 1991, n. 13030.

     7. Entro quindici giorni dall'invio dei risultati dell'istruttoria le Commissioni definiscono la relazione sul disegno di legge con allegato Piano paesistico per l'approvazione da parte del Consiglio Regionale.

 

     Art. 3. Cartografia.

     1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di Piano acquisisce tutta la cartografia elaborata da Società e Studi pubblici e privati su commissione della Regione.

     2. L'aggiornamento della cartografia è affidato allo stesso Ufficio di Piano, anche su richiesta di altro Assessorato.

     3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale presenta apposito regolamento per l'aggiornamento e l'utilizzazione anche da parte di Enti Pubblici e privati della cartografia regionale. Il regolamento viene approvato dal Consiglio Regionale nei successivi trenta giorni.

 

     Art. 4. Norma transitoria.

     1. I Piani paesistici redatti ai sensi della convenzione n. 3489 del 21 settembre 1991 e già deliberati dalla Giunta Regionale sono soggetti alle norme della presente legge.

     2. La Giunta Regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge approva apposito disegno di legge che definisce criteri, finalità e procedure attuative dei Piani Territoriali di coordinamento paesistico.

 

     Art. 5. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 


[*] La L.R. 18 novembre 1995, n. 24, sostituisce a tutti gli effetti la presente legge, come stabilito dall'art. 7 della L.R. 24/95 cit.