§ 3.1.57 - L.R. 31 dicembre 2003, n. 30.
Interventi urgenti per la tutela della bufala mediterranea italiana in Campania.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:31/12/2003
Numero:30


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Controlli.
Art. 3.  Finanziamento.
Art. 4.  Dichiarazione d’urgenza.


§ 3.1.57 - L.R. 31 dicembre 2003, n. 30. [1]

Interventi urgenti per la tutela della bufala mediterranea italiana in Campania.

(B.U. 12 gennaio 2004, n. 2).

 

Art. 1. Finalità. [2]

     [1. In attuazione dei principi di tutela stabiliti dalla legge regionale 26 luglio 2002, n. 15, articolo 34, e della legge 27 dicembre 2002, n. 292, la Giunta Regionale della Campania d’intesa con le associazioni e le organizzazioni professionali agricole di ogni provincia, entro e non oltre trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, approva i piani provinciali straordinari per il contenimento e l’eradicazione della brucellosi bufalina, in sostituzione dei precedenti piani di profilassi, secondo le procedure previste dal Regolamento per la bonifica sanitaria degli allevamenti bufalini della brucellosi di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1991, n. 84.

     2. I piani di cui al comma 1, come previsto dalla legge n. 292/02, articolo 1, comma 2, sono predisposti ed attuati in deroga per sei anni alla normativa nazionale di riferimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54 ed al decreto ministeriale 27 agosto 1994, n. 651, in modo da garantire sia il consumatore che le attuali produzioni di filiera bufalina, attraverso le speciali misure sanitarie stabilite dal decreto ministeriale n. 84/91, articolo 10, prevedendo:

     a) il controllo del cento per cento del patrimonio bufalino;

     b) l’eliminazione dei capi sieropositivi dall’allevamento entro il termine massimo e secondo le procedure previste dal decreto ministeriale n. 84/91;

     c) l’utilizzo di tutto il latte prodotto dal bestiame allevato nelle aziende in corso di risanamento con l’applicazione delle procedure di cui al decreto ministeriale 84/91, articolo 10, ed in particolare con l’attuazione delle tecniche di pastorizzazione del latte bufalino.

     3. Le spese per l’attuazione dei piani straordinari di cui al comma 1 gravano sull’unità Previsionale di base 4.15.40. – ex capitolo 7628 – del bilancio 2003. Per gli anni successivi la copertura finanziaria è garantita con legge di bilancio.]

 

     Art. 2. Controlli.

     1. I servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali interessate sono tenuti a prelevare ogni anno, per ogni azienda di trasformazione, almeno un campione ogni dieci quintali di prodotto derivato da latte di bufala, per controlli morfologici, chimico-fisici e microbiologici, durante le fasi di produzione e commercializzazione, a tutela del consumatore e ad al fine di evitare la frode in commercio, come previsto dalla legge regionale n. 15/02, articolo 34.

 

     Art. 3. Finanziamento.

     1. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività per la tenuta dei libri genealogici ed i controlli funzionali del bestiame, con particolare riferimento al pagamento delle spettanze al personale delle associazioni regionali allevatori della Campania - ARAC - e delle associazioni provinciali allevatori - APA -, i contributi annuali di cui alla legge regionale 2 agosto 1982, n. 42 articoli 46 e 47, sono anticipati, per la quota relativa alle spese obbligatorie previste dalle norme e dai regolamenti vigenti, per i primi otto mesi di ogni anno ed erogati entro il 30 gennaio, senza acquisizione di garanzia fideiussoria.

     2. Gli importi di cui al comma 1 sono rendicontati entro e non oltre il 30 gennaio dell’anno successivo.

     3. I contributi già previsti dalla legge regionale n. 15/02, articolo 34, comma 7, sono utilizzati per il quinquennio 2002-2006 al fine di potenziare la selezione genetica del bestiame attraverso i controlli funzionali e la tenuta dei libri genealogici e, altresì, di incentivare l’iscrizione al libro genealogico ed ai controlli funzionali stessi.

 

     Art. 4. Dichiarazione d’urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


[1] Legge abrogata dall’art. 4 della L.R. 1 febbraio 2005, n. 3.

[2] Articolo abrogato dall’art. 6 della L.R. 12 novembre 2004, n. 8.