Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 97. Zootecnia |
Capitolo: | 97.3 disciplina generale |
Data: | 27/12/2002 |
Numero: | 292 |
Sommario |
Art. 1. 1. La bufala mediterranea italiana è da considerare patrimonio zootecnico nazionale, le cui caratteristiche genetiche sono da tutelare dall'immissione incontrollata di capi esteri per [...] |
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
§ 97.3.12 - Legge 27 dicembre 2002, n. 292.
Interventi urgenti per la tutela della bufala mediterranea italiana.
(G.U. 2 gennaio 2003, n. 1).
1. La bufala mediterranea italiana è da considerare patrimonio zootecnico nazionale, le cui caratteristiche genetiche sono da tutelare dall'immissione incontrollata di capi esteri per salvaguardare le peculiari caratteristiche di tale razza; tale patrimonio deve essere tutelato altresì da tutte le patologie infettive ed infestive, mediante piani regionali di profilassi appositamente dedicati alla prevenzione ed eradicazione delle malattie a carattere diffusivo a salvaguardia delle produzioni di filiera e del consumatore.
2. Ai fini del risanamento delle malattie infettive ed infestive del patrimonio bufalino italiano, le regioni interessate, d'intesa con il Ministero della salute, possono predisporre piani straordinari di intervento anche in deroga, fino ad un massimo di sei anni, alle normative vigenti di riferimento, utilizzando anche le vaccinazioni come metodo profilattico. Tali piani devono garantire la sicurezza dei prodotti derivati, in particolare la mozzarella di bufala, attraverso specifiche misure sanitarie.
3. La selezione genetica, con i controlli funzionali e l'iscrizione al libro genealogico, è garantita a tutti gli allevamenti bufalini che ne fanno richiesta, anche durante l'applicazione dei piani straordinari di intervento per l'eradicazione delle malattie infettive e diffusive, nelle regioni interessate.
4. Per le finalità di cui al comma 2, lo Stato contribuisce con la somma di 1 milione di euro per l'anno 2002, da ripartire tra le regioni interessate, secondo i criteri fissati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari ad 1 milione di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.