| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 31. Criminalità organizzata |
| Capitolo: | 31.1 criminalità organizzata |
| Data: | 23/12/1982 |
| Numero: | 936 |
| Sommario |
| Art. 1. (Omissis) |
| Art. 2. (Omissis) |
| Art. 3. (Omissis) |
| Art. 4. A modifica e integrazione del disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1982, n. 726, per i [...] |
| Art. 5. All'articolo 417 del codice penale le parole: «per il delitto preveduto dall'articolo precedente», sono sostituite dalle seguenti: «per i delitti preveduti dai due articoli precedenti». |
| Art. 6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
§ 31.1.7 - L. 23 dicembre 1982, n. 936.
Integrazioni e modifiche alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.
Nelle province autonome di Trento e di Bolzano, alla prefettura deve intendersi sostituito l'ufficio del commissario del Governo; per la regione della Valle d'Aosta, agli adempimenti di cui al precedente comma provvede direttamente la questura.
Art. 4. A modifica e integrazione del disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 21 della
Art. 5. All'articolo 417 del codice penale le parole: «per il delitto preveduto dall'articolo precedente», sono sostituite dalle seguenti: «per i delitti preveduti dai due articoli precedenti».
Art. 6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Modifica il terzo comma dell'art. 2 bis,
[2] Aggiunge due commi all'art. 10,
[3] Sostituisce con quattro commi il secondo comma dell'art. 10 bis,