§ 31.1.7 - L. 23 dicembre 1982, n. 936.
Integrazioni e modifiche alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.


Settore:Normativa nazionale
Materia:31. Criminalità organizzata
Capitolo:31.1 criminalità organizzata
Data:23/12/1982
Numero:936


Sommario
Art. 1.  (Omissis)
Art. 2.  (Omissis)
Art. 3.  (Omissis)
Art. 4.  A modifica e integrazione del disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1982, n. 726, per i [...]
Art. 5.  All'articolo 417 del codice penale le parole: «per il delitto preveduto dall'articolo precedente», sono sostituite dalle seguenti: «per i delitti preveduti dai due articoli precedenti».
Art. 6.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 31.1.7 - L. 23 dicembre 1982, n. 936.

Integrazioni e modifiche alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

 

Art. 1. (Omissis) [1].

 

     Art. 2. (Omissis) [2].

 

     Art. 3. (Omissis) [3].

     Nelle province autonome di Trento e di Bolzano, alla prefettura deve intendersi sostituito l'ufficio del commissario del Governo; per la regione della Valle d'Aosta, agli adempimenti di cui al precedente comma provvede direttamente la questura.

 

     Art. 4. A modifica e integrazione del disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1982, n. 726, per i rapporti di subappalto e cottimo contemplati nell'articolo 21 predetto, in corso alla data del 29 settembre 1982 l'autorizzazione deve essere richiesta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'autorità competente, la quale si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda. Se l'autorizzazione non viene richiesta o viene negata, la prosecuzione dei rapporti di subappalto e di cottimo è punita con le pene stabilite nel primo comma del richiamato articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1982, n. 726, sopracitata, ferma restando la facoltà dell'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto.

 

     Art. 5. All'articolo 417 del codice penale le parole: «per il delitto preveduto dall'articolo precedente», sono sostituite dalle seguenti: «per i delitti preveduti dai due articoli precedenti».

 

     Art. 6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 


[1] Modifica il terzo comma dell'art. 2 bis, L. 31 maggio 1965, n. 575.

[2] Aggiunge due commi all'art. 10, L. 31 maggio 1965, n. 575.

[3] Sostituisce con quattro commi il secondo comma dell'art. 10 bis, L. 31 maggio 1965, n. 575.