§ 2.1.15 - LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 1980, N. 57.
Norme per la costituzione ed il funzionamento delle unità sanitarie locali


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria e ospedaliera, igiene e profilassi
Data:09/06/1980
Numero:57


Sommario
Art. 1.  Attuazione del Servizio Sanitario Nazionale nella Regione. La Regione Campania, nell'ambito delle competenze in materia sanitaria ad essa delegate dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, attua, sul [...]
Art. 2.  Finalità del Servizio sanitario. Il Servizio Sanitario provvede alla gestione unitaria della tutela della salute attraverso il coordinamento delle attività sanitarie e sociali ad esse collegate per [...]
Art. 3.  Soggetti istituzionali e strutture per l'attuazione del Servizio Sanitario. Le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano espressamente riservate allo [...]
Art. 4.  Programma regionale. La Regione provvede all'attuazione del Servizio Sanitario Nazionale in base ai piani sanitari triennali che sono approvati con legge regionale, su proposta della Giunta [...]
Art. 5.  Attività programmatica delle Unità Sanitarie Locali. Le Unità Sanitarie Locali, nell'esercizio delle funzioni ad esse spettanti, sono tenute a seguire criteri operativi e procedure ispirati al [...]
Art. 6. 
Art. 7.  Attribuzioni dell'Unità Sanitaria Locale. L'Unità Sanitaria Locale costituisce la struttura operativa mediante la quale i Comuni, singoli o associati, secondo l'aggregazione di cui alla legge [...]
Art. 8.  Ambiti territoriali dell'Unità Sanitaria Locale. L'Unità Sanitaria Locale è struttura operativa:
Art. 9.  Distretti dell'Unità Sanitaria Locale. Al fine di assicurare in maniera uniforme su tutto il territorio le prestazioni di primo livello e di pronto intervento, secondo il principio della massima [...]
Art. 10.  Compiti del Distretto Sanitario di base. Nell'ambito dei Distretti vengono erogati, a mezzo dei presidi ed uffici delle Unità Sanitarie Locali, le prestazioni sanitarie ed amministrative e vengono [...]
Art. 11.  Presidi multizonali. I presidi multizonali sono quelli che per le finalità specifiche perseguite e per le caratteristiche tecniche e specialistiche, svolgono attività prevalentemente rivolte a [...]
Art. 12.  Gestione dei presidi multizonali. I presidi multizonali sono gestiti dall'Unità Sanitaria Locale nel cui territorio sono ubicati con le modalità previste dall'art. 21 della presente legge.
Art. 13.  Riordinamento dei presidi multizonali. L'organizzazione dei presidi multizonali ospedalieri ed extra-ospedalieri, verrà disciplinata con successive leggi regionali, in relazione alle specifiche [...]
Art. 14. 
Art. 15.  Attribuzioni dell'Assemblea Generale. In attuazione dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'Assemblea generale elegge anche al di fuori del proprio seno, il Comitato di gestione secondo [...]
Art. 16.  Composizione dell'Assemblea Generale. L'Assemblea Generale dell'Unità Sanitaria Locale è costituita:
Art. 17.  Associazione dei Comuni. Composizione e designazione dei rappresentanti in seno all'Assemblea generale delle Unità Sanitarie Locali Nel caso previsto dal n. 3) dell'art. precedente, con la presente [...]
Art. 18.  Funzionamento dell'Assemblea generale. L'Assemblea generale si riunisce almeno una volta ogni tre mesi ovvero ogni qualvolta ne facciano richiesta 1/4 dei suoi componenti.
Art. 19.  Durata in carica dell'Assemblea generale. L'Assemblea generale dura in carica 5 anni.
Art. 20.  Il Comitato di Gestione dell'Unità Sanitaria Locale. Il Comitato di gestione è l'organo esecutivo che compie tutti gli atti di amministrazione dell'Unità Sanitaria Locale, che non siano di [...]
Art. 21.  Composizione del Comitato di Gestione. Il Comitato di Gestione è composto da nove membri.
Art. 22.  Attività e funzionamento del Comitato di Gestione.
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25.  Compiti e attribuzioni del Presidente del Comitato di gestione. Il Presidente del Comitato di Gestione:
Art. 26.  Indennità al Presidente e ai membri del Comitato di gestione. Omissis
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29.  Il Personale dell'Unità Sanitaria Locale. Ai servizi dell'Unità Sanitaria Locale è addetto personale del servizio sanitario regionale.
Art. 30.  L'Ufficio di Direzione. L'Ufficio di Direzione dell'Unità Sanitaria Locale è disciplinato in conformità all'art. 8 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.
Art. 31.  Criteri organizzativi. L'organizzazione dei presidi, uffici e servizi dell'Unità Sanitaria locale deve rispondere ai seguenti criteri:
Art. 32.  Partecipazione. In riferimento all'art. 23, III comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i Comuni singoli o associati assicurano il raggiungimento dei fini di cui alla presente legge attraverso:
Art. 33.  Finanziamento dell'Unità Sanitaria Locale. La Regione provvede alla ripartizione tra le Unità Sanitarie Locali del fondo sanitario nazionale, assegnato annualmente alla Regione stessa, attribuendo a [...]
Art. 34.  Controlli. Il Comitato regionale di Controllo, integrato da un esperto in materia sanitaria eletto dal Consiglio regionale, esercita il controllo di cui all'art. 63 dello Statuto regionale e della [...]
Art. 35. 
Art. 36.  Nomina Commissario in caso di inadempienza. In caso di inerzia o inadempienza degli Organi dell'Unità Sanitaria Locale, la Giunta regionale provvede alla nomina di un Commissario per i necessari [...]
Art. 37.  Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, costituisce le Unità Sanitarie Locali con [...]
Art. 38.  Elezione del Comitato di Gestione. Nella prima riunione l'Assemblea generale elegge il Comitato di Gestione e sceglie la sede dell'Unità Sanitaria Locale.
Art. 39.  Nomina del Presidente. Il Comitato di Gestione come primo atto procede alla nomina del Presidente e del Vice Presidente con le modalità previste dall'art. 24 della presente legge
Art. 40.  Adempimenti. Tutte le elezioni e le nomine effettuate ai sensi della presente legge sono immediatamente comunicate oltre che ai competenti Organi di Controllo, alla Giunta regionale.
Art. 41.  Successione dell'Unità Sanitaria Locale agli Enti soppressi. Le Unità Sanitarie Locali, all'atto dell'insediamento dei loro organismi rappresentativi, subentrano nella gestione esercitata dagli [...]
Art. 42.  Competenze dei Consultori familiari nella fase transitoria. In attesa dell'insediamento degli organi di gestione delle Unità Sanitarie Locali di cui alla presente legge vengono fatte salve tutte le [...]
Art. 43.  Trasferimento dei beni ai Comuni. I beni mobili ed immobili nonché le attrezzature degli Enti ed Istituti di cui all'art. 66 - I comma
Art. 44.  Svincolo di destinazione dei beni e loro reimpiego. Lo svincolo di destinazione dei beni di cui all'art. precedente e all'art. 65
Art. 45.  Copertura finanziaria. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per il 1980 si fa fronte con il Fondo Sanitario Nazionale, assegnato alla Regione per il 1980, nonché con gli [...]
Art. 46.  Omissis
Art. 47.  Norme transitorie per la tutela della salute mentale. In attesa dell'entrata in funzione delle Unità Sanitarie Locali la tutela della salute mentale, nella Regione, è assicurata a mezzo di apposite [...]
Art. 48.  Nella fase transitoria e comunque non oltre l'adozione del piano sanitario regionale il trattamento in regime di degenza, fermo restando il divieto di ricovero in ospedali psichiatrici così come [...]
Art. 49.  Il Primario di ciascuna équipe risponde degli obblighi derivanti dalle leggi nn. 180/78 e 833/78 ed è responsabile degli accertamenti e trattamenti degli infermi provenienti dalla zona di competenza.
Art. 50.  La disciplina dei rapporti con l'Università sarà regolata da apposite convenzioni da stipularsi successivamente.
Art. 51.  Le équipes di cui all'art. 1 sono formate mediante l'utilizzazione del personale in servizio di ruolo dipendente dagli Ospedali psichiatrici, dai C.I.M., dalle I.P.A.B. e dagli altri Enti pubblici [...]
Art. 52.  Per l'integrazione delle équipes, a seguito
Art. 53.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del II comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della [...]


§ 2.1.15 - LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 1980, N. 57.

Norme per la costituzione ed il funzionamento delle unità sanitarie locali

in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

 

TITOLO I

  Istituzione del servizio sanitario nazionale nella Regione Principi ed

obiettivi

 

Art. 1. Attuazione del Servizio Sanitario Nazionale nella Regione. La Regione Campania, nell'ambito delle competenze in materia sanitaria ad essa delegate dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, attua, sul proprio territorio, il Servizio Sanitario Nazionale, costituente il complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività che sono destinati alla tutela della salute di tutti i cittadini nel rispetto dei principi fissati dall'art. 32 della Costituzione, dallo Statuto regionale e dagli artt. 1 e 2 della richiamata legge n. 833/78.

 

     Art. 2. Finalità del Servizio sanitario. Il Servizio Sanitario provvede alla gestione unitaria della tutela della salute attraverso il coordinamento delle attività sanitarie e sociali ad esse collegate per l'azione di prevenzione, cura e riabilitazione.

     La Regione a tal fine, garantendo l'effettiva partecipazione dei cittadini alla realizzazione del servizio sanitario, per la maggiore rispondenza di questo ultimo alle reali esigenze, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture del servizio stesso, secondo le norme della presente legge.

 

     Art. 3. Soggetti istituzionali e strutture per l'attuazione del Servizio Sanitario. Le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano espressamente riservate allo Stato o alla Regione, sono attribuite ai Comuni, singoli o associati, che esercitano altresì le funzioni amministrative statali delegate alla Regione ai sensi dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     I Comuni, singoli o associati e le Comunità montane, provvedono all'attuazione del servizio sanitario mediante le Unità Sanitarie Locali.

 

 

TITOLO II

Programmazione

 

     Art. 4. Programma regionale. La Regione provvede all'attuazione del Servizio Sanitario Nazionale in base ai piani sanitari triennali che sono approvati con legge regionale, su proposta della Giunta regionale secondo le procedure previste dal presente articolo.

     Le Unità Sanitarie Locali, sentiti gli Enti Locali interessati, concorrono alla formazione del piano sanitario regionale a norma della legge 23 dicembre 1978, n. 833, mediante la formulazione di proposte da presentare almeno sei mesi prima della scadenza di ciascun triennio.

     La Giunta regionale, tenuto conto delle proposte di cui al precedente comma, predispone, almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, il progetto di piano sanitario regionale da approvarsi dal Consiglio regionale.

     Nel predetto progetto di piano sono indicate le finalità, gli indirizzi ed i criteri per l'attuazione nell'ambito regionale del Servizio Sanitario Nazionale, con riferimento agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, ed in particolare alla necessità del superamento degli squilibri nei servizi e nelle prestazioni esistenti nel territorio regionale, nonché per realizzare il coordinamento e l'integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari.

     La Giunta regionale, in sede di discussione del bilancio di previsione della Regione, riferisce al Consiglio regionale sullo stato di attuazione del piano sanitario regionale, sulle attività svolte dalle Unità Sanitarie Locali, nonché sul funzionamento degli organi di partecipazione.

 

     Art. 5. Attività programmatica delle Unità Sanitarie Locali. Le Unità Sanitarie Locali, nell'esercizio delle funzioni ad esse spettanti, sono tenute a seguire criteri operativi e procedure ispirati al metodo della programmazione annuale e pluriennale, in conformità alle indicazioni dei piani regionali di cui al precedente articolo.

 

     Art. 6. [1] Primo piano sanitario regionale. Il primo piano sanitario regionale è predisposto dalla Giunta regionale e presentato al Consiglio entro il 31 maggio 1981.

     Entro il 28 febbraio 1981 gli indirizzi programmatici del piano saranno discussi, su proposta della Giunta, dal Consiglio regionale e successivamente trasmessi alle Unità Sanitarie locali, ai Sindacati, alle altre forze economiche e sociali, nonché alle associazioni regionali degli Enti locali per la formulazione delle loro proposte delle quali si dovrà tenere conto nella elaborazione del piano medesimo.

 

 

TITOLO III

  L'Unità Sanitaria Locale - Attribuzioni - Ambiti territoriali Presidi -

Distretti

 

     Art. 7. Attribuzioni dell'Unità Sanitaria Locale. L'Unità Sanitaria Locale costituisce la struttura operativa mediante la quale i Comuni, singoli o associati, secondo l'aggregazione di cui alla legge regionale 8 agosto 1979, n. 34, e le Comunità montane, assolvono ai compiti del servizio sanitario, per la gestione unitaria di tutte le attività sanitarie, coordinata ed integrata con i servizi sociali esistenti sul territorio ai sensi degli artt. 13 e 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     L'Unità Sanitaria Locale in particolare provvede:

     a) all'educazione sanitaria;

     b) all'igiene dell'ambiente;

     c) alla prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche;

     d) alla protezione sanitaria materno-infantile, all'assistenza pediatrica ed alla tutela del diritto alla procreazione cosciente e responsabile;

     e) all'igiene e medicina scolastica negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado;

     f) all'igiene e tutela della salute negli istituti assistenziali pubblici e privati e comunità in genere;

     g) all'igiene e medicina del lavoro, nonché alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

     h) alla medicina dello sport e alla tutela sanitaria delle attività sportive;

     i) all'assistenza medico-generica e infermieristica, domiciliare e ambulatoriale;

     l) all'assistenza medico-specialistica e infermieristica, ambulatoriale e domiciliare per le malattie fisiche e psichiche;

     m) all'assistenza ospedaliera per le malattie fisiche e psichiche;

     n) alla riabilitazione;

     o) all'assistenza farmaceutica e alla vigilanza sulle farmacie;

     p) all'igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli alimenti e delle bevande;

     q) alla profilassi e alla polizia veterinaria, all'ispezione e alla vigilanza veterinaria sugli animali destinati ad alimentazione umana, sugli impianti di macellazione e di trasformazione, sugli alimenti di origine animale, sull'alimentazione zootecnica e sulle malattie trasmissibili dagli animali all'uomo, sulla riproduzione, allevamento e sanità animale, sui farmaci di uso veterinario;

     r) agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale spettanti al Servizio Sanitario Nazionale, con esclusione di quelle relative ai servizi sanitari istituiti per le forze armate, i corpi di polizia, per il corpo degli agenti di custodia e per il corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché i servizi dell'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato relativi all'accertamento tecnico-sanitario delle condizioni del personale dipendente;

     s) all'ordinamento dei servizi di assistenza religiosa secondo le disposizioni di cui all'art. 38 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     L'Unità Sanitaria Locale, nell'esercizio delle predette funzioni, eroga le prestazioni previste dal capo terzo della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dalla legislazione regionale, assicurando a tutta la popolazione i livelli di prestazioni sanitarie stabiliti dalla programmazione nazionale e regionale.

     L'Unità Sanitaria Locale può concorrere, inoltre, allo sviluppo socio- economico del proprio territorio in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 29 maggio 1980, n. 54 [2].

 

     Art. 8. Ambiti territoriali dell'Unità Sanitaria Locale. L'Unità Sanitaria Locale è struttura operativa:

     a) del Comune singolo, laddove l'ambito territoriale delle Unità Sanitarie Locali coincide col territorio comunale o con parte di esso;

     b) della Comunità Montana, quando l'ambito territoriale delle Unità Sanitarie Locali coincide con il territorio della Comunità o comunque la comprende interamente;

     c) dei Comuni associati, quando l'ambito territoriale dell'Unità Sanitaria Locale comprende più Comuni e Comuni appartenenti a diverse Comunità montane.

     Gli ambiti territoriali di attività di ciascuna Unità Sanitaria Locale sono quelli delimitati dalla legge regionale 8 agosto 1979, n. 34.

     La Regione, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, provvede ad adeguare le delimitazioni dei distretti scolastici e delle altre unità di servizio in modo da farle coincidere di regola, con gli ambiti di cui al II comma dell'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

 

     Art. 9. Distretti dell'Unità Sanitaria Locale. Al fine di assicurare in maniera uniforme su tutto il territorio le prestazioni di primo livello e di pronto intervento, secondo il principio della massima utilizzazione delle risorse esistenti nel territorio di competenza, ciascuna Unità Sanitaria Locale si articola in Distretti, tenuto conto dei seguenti criteri:

     a) entità della popolazione compresa di norma fra i 10.000 ed i 25.000 abitanti;

     b) stato di viabilità e dinamica dei collegamenti;

     c) coincidenza di norma con i confini comunali o circoscrizionali;

     d) presenza di aree ad alto rischio.

     L'istituzione dei Distretti è deliberata dall'Assemblea generale dell'Unità Sanitaria Locale e sottoposta all'approvazione della Giunta regionale la quale dovrà pronunziarsi entro il termine di un mese; in mancanza la deliberazione dell'Unità Sanitaria Locale, si intende approvata.

 

     Art. 10. Compiti del Distretto Sanitario di base. Nell'ambito dei Distretti vengono erogati, a mezzo dei presidi ed uffici delle Unità Sanitarie Locali, le prestazioni sanitarie ed amministrative e vengono attuati i programmi di attività definiti dal Comitato di gestione.

     I presidi ubicati nel Distretto sanitario di base, dovranno avere, di norma, funzioni polivalenti e non assolvere a funzione di ricovero.

 

 

TITOLO IV

Presidi multizonali

 

     Art. 11. Presidi multizonali. I presidi multizonali sono quelli che per le finalità specifiche perseguite e per le caratteristiche tecniche e specialistiche, svolgono attività prevalentemente rivolte a territori la cui estensione includa più di una Unità Sanitaria Locale.

     L'individuazione dei presidi multizonali e dei relativi bacini di utenza è effettuata dal piano sanitario regionale e comunque non oltre il termine dell'adozione da parte del Presidente della Giunta regionale del decreto di cui al I comma dell'art. 37 della presente legge [3].

 

     Art. 12. Gestione dei presidi multizonali. I presidi multizonali sono gestiti dall'Unità Sanitaria Locale nel cui territorio sono ubicati con le modalità previste dall'art. 21 della presente legge.

     L'Unità Sanitaria Locale deve tenere uno specifico conto di gestione per ciascun presidio multizonale da allegare al conto generale di gestione.

 

     Art. 13. Riordinamento dei presidi multizonali. L'organizzazione dei presidi multizonali ospedalieri ed extra-ospedalieri, verrà disciplinata con successive leggi regionali, in relazione alle specifiche funzioni loro attribuite.

 

 

TITOLO V

Organi dell'Unità Sanitaria Locale - Compiti e funzionamento

 

     Art. 14. [4] Organi dell'Unità Sanitaria Locale. Gli Organi dell'Unità Sanitaria Locale sono:

     - l'Assemblea generale;

     - il Comitato di gestione;

     - il Presidente del Comitato di gestione.

 

 

CAPO I

 

     Art. 15. Attribuzioni dell'Assemblea Generale. In attuazione dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'Assemblea generale elegge anche al di fuori del proprio seno, il Comitato di gestione secondo le modalità di cui all'art. 21 [5].

     L'Assemblea, inoltre, su proposta del Comitato di gestione approva:

     a) il regolamento per il funzionamento degli organi dell'Unità Sanitaria Locale per quanto non previsto dalla presente legge;

     b) l'istituzione dei distretti e dei presidi;

     c) i regolamenti e la pianta organica del personale;

     d) i bilanci preventivi ed i conti consuntivi nonché i piani e programmi che impegnano più esercizi finanziari;

     e) le [6] convenzioni concernenti l'organizzazione e l'utilizzazione di strutture e servizi nonché la disciplina dei rapporti con le associazioni del volontariato di cui all'art. 45, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     La Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, può emanare schemi-tipo dei regolamenti previsti alle lettere a) e c) del presente articolo.

     L'Assemblea generale provvede, altresì, alla nomina dei rappresentanti dell'Unità Sanitaria Locale, presso Enti, Organismi e Commissioni; garantisce la conformità dell'attività dell'Unità Sanitaria Locale agli indirizzi e programmi della Regione; emana direttive per il Comitato di gestione; adotta, infine, ogni altro provvedimento ad essa demandato dalla legge.

 

     Art. 16. Composizione dell'Assemblea Generale. L'Assemblea Generale dell'Unità Sanitaria Locale è costituita:

     1) dal Consiglio comunale se l'ambito territoriale dell'Unità Sanitaria Locale coincide con quello del Comune o di parte di esso.

     In quest'ultimo caso il Comune può stabilire forme di partecipazione dei Consigli circoscrizionali all'attività delle Unità Sanitarie Locali e, quando il territorio di queste coincide con quello delle circoscrizioni, può attribuire ai Consigli circoscrizionali poteri che gli sono conferiti dalla legge n. 833/78;

     2) dal Consiglio generale della Comunità Montana, se l'ambito territoriale dell'Unità Sanitaria Locale coincide con quello della Comunità Montana. Qualora l'ambito territoriale della Unità Sanitaria Locale comprenda altri Comuni oltre a quello della Comunità Montana, l'Assemblea generale della Comunità Montana è integrata dai rappresentanti di tali Comuni, eletti nelle stesse proporzioni e modalità previste dalla legge regionale 15 gennaio 1974, n. 3, istitutiva delle Comunità Montane;

     3) dall'Assemblea generale dell'Associazione dei Comuni, aggregati secondo la legge regionale 8 agosto 1979, n. 34, se l'ambito territoriale dell'Unità Sanitaria Locale coincide con quello complessivo dei Comuni associati.

 

     Art. 17. Associazione dei Comuni. Composizione e designazione dei rappresentanti in seno all'Assemblea generale delle Unità Sanitarie Locali Nel caso previsto dal n. 3) dell'art. precedente, con la presente legge è costituita per ciascun ambito territoriale, ai sensi dell'art. 15, comma III, lettera b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'Associazione dei Comuni prevista dall'art. 25 - comma II - del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

     L'Assemblea dell'Associazione è formata dai rappresentanti dei Comuni associati secondo i seguenti criteri:

     - Comuni fino a 3.000 abitanti: 1 rappresentante;

     - Comuni da 3.001 a 10.000 abitanti: 3 rappresentanti;

     - Comuni oltre i 10.000 abitanti:

     da 10.000 a 100.000 abitanti: 3 rappresentanti più 1 ogni 5.000 abitanti o frazione superiore ai 2.500 abitanti;

     oltre i 100.000 abitanti: 21 rappresentanti più 1 ogni 10.000 abitanti o frazione superiore ai 5.000 abitanti.

     Il numero degli abitanti è quello risultante dai dati dell'ultimo censimento.

     I componenti dell'Assemblea generale dell'Associazione dei Comuni sono eletti dai rispettivi Consigli comunali tra Consiglieri e cittadini non Consiglieri comunali purché eleggibili a tale carica.

     Quando il rappresentante da eleggere è uno la votazione avviene a maggioranza.

     Quando i rappresentanti da eleggere sono tre o più la votazione avviene sulla base di liste rigide presentate dalle forze politiche presenti in Consiglio e i rappresentanti vengono attribuiti secondo la proporzione dei voti conseguiti da ciascuna lista.

     In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

 

     Art. 18. Funzionamento dell'Assemblea generale. L'Assemblea generale si riunisce almeno una volta ogni tre mesi ovvero ogni qualvolta ne facciano richiesta 1/4 dei suoi componenti.

     L'Assemblea generale è convocata dal Presidente del Comitato di gestione che presiede, altresì, l'Assemblea generale.

     In caso di richiesta da parte di 1/4 dei componenti, il Presidente convoca l'Assemblea entro 10 giorni dalla richiesta stessa.

     Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.

     Le sedute dell'Assemblea generale sono valide allorché sia presente la metà più uno dei suoi componenti.

     In casi di votazione, le decisioni dell'Assemblea generale vengono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

     Nel caso previsto dall'art. 16, n. 1) della presente legge, la convocazione dell'Assemblea è disposta sentito il Sindaco del Comune interessato [7].

 

     Art. 19. Durata in carica dell'Assemblea generale. L'Assemblea generale dura in carica 5 anni.

     In caso di scioglimento anticipato o di scadenza elettorale di un Consiglio comunale, il Consiglio comunale rinnovato provvederà alla nuova nomina o alla riconferma dei propri rappresentanti in seno all'Assemblea generale, entro 30 giorni dal suo insediamento.

     Per il tempo necessario alla nuova nomina o alla riconferma, restano in carica i rappresentanti eletti dal precedente Consiglio comunale.

     I componenti dell'Assemblea generale che non intervengono a 3 riunioni senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti.

     La decadenza è pronunciata dall'Assemblea dopo che sia decorso il termine di 10 giorni dalla contestazione comunicata anche al Comune di appartenenza.

     In caso di decadenza, di morte, di dimissioni o di altre cause di cessazione da componente dell'Assemblea generale, il Consiglio comunale competente provvede alla sostituzione mediante surrogazione nel termine di dieci giorni dalla vacanza.

     In mancanza provvede l'Assemblea generale. Nel caso in cui la lista sia esaurita, il Consiglio comunale procede a nuove elezioni garantendo la rappresentanza della lista che aveva espresso il componente cessato dalla funzione [8].

     I Consigli comunali devono procedere a nuove elezioni o a sostituzione dei propri rappresentanti, nel termine perentorio di 30 giorni, trascorso il quale, la Giunta regionale nomina un Commissario per i necessari adempimenti.

 

 

CAPO II

 

     Art. 20. Il Comitato di Gestione dell'Unità Sanitaria Locale. Il Comitato di gestione è l'organo esecutivo che compie tutti gli atti di amministrazione dell'Unità Sanitaria Locale, che non siano di competenza all'Assemblea generale.

     Il Comitato di gestione predispone gli atti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale.

 

     Art. 21. Composizione del Comitato di Gestione. Il Comitato di Gestione è composto da nove membri.

     Qualora l'Unità Sanitaria Locale gestisca uno o più presidi multizonali il Comitato di Gestione è composto da quindici membri di cui sei designati dal Consiglio regionale.

     I membri del Comitato di Gestione di nomina dell'Assemblea generale sono eletti dall'Assemblea stessa con la presenza di almeno la metà dei componenti e con voto limitato a due terzi.

     In tutti i casi non espressamente disciplinati con la legge 23 dicembre 1978, n. 833, il numero dei Consiglieri comunali facenti parte del Comitato di gestione non può essere superiore a tre [9].

     Qualora risultino eletti più di tre Consiglieri comunali quelli che seguono i primi tre vengono dichiarati decaduti e sostituiti dagli eletti non Consiglieri comunali secondo l'ordine dei voti.

     Nell'ipotesi prevista dal quarto comma dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il numero dei Consiglieri circoscrizionali facenti parte dei Comitati di gestione non può essere superiore a tre [1]0.

     Quando un Comune comprende più di una Unità Sanitaria Locale, ciascun Consigliere comunale non può far parte di più di un Comitato di Gestione.

     Qualora l'ambito territoriale dell'Unità Sanitaria Locale coincida con la Comunità Montana, il Comitato di Gestione è costituito dalla Giunta della Comunità Montana. Nell'ipotesi in cui l'Assemblea generale dell'Unità Sanitaria Locale è formata dal Consiglio della Comunità Montana, integrato con rappresentanti di altri Comuni non facenti parte della Comunità medesima, il Comitato di Gestione è eletto dall'Assemblea generale delle Unità Sanitarie Locali, integrata ai sensi del precedente art. 16 punto 2.

     I membri eletti in seno all'Assemblea generale decadono alla scadenza del mandato di Consigliere comunale.

     Se il numero dei membri da sostituire è superiore alla metà, l'Assemblea provvede all'integrale rinnovo del Comitato di Gestione entro 60 giorni, trascorsi i quali la Giunta regionale procede alla nomina di un Commissario per i necessari adempimenti.

     I membri del Comitato di Gestione restano comunque in carica fino alla loro sostituzione.

     I membri del Comitato di Gestione che non siano componenti dell'Assemblea generale partecipano alle sedute di questa con diritto di parola e senza diritto di voto.

 

     Art. 22. Attività e funzionamento del Comitato di Gestione.

     L'attività del Comitato di gestione è collegiale.

     Le decisioni del Comitato di gestione sono adottate con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

     Le sedute del Comitato di gestione non sono pubbliche.

     Alle sedute del Comitato di gestione debbono partecipare con voto consultivo da annotarsi a verbale, i responsabili delle Direzioni amministrativa e sanitaria.

     Le funzioni di segretario nelle sedute del Comitato di gestione sono svolte da un funzionario amministrativo del livello direttivo, nominato dal Comitato stesso su proposta del Presidente.

     Le sedute del Comitato di gestione sono convocate dal Presidente ogni qualvolta lo svolgimento dell'attività amministrativa dell'Unità Sanitaria Locale lo renda necessario.

     L'attività ed il funzionamento del Comitato di gestione sono disciplinate da apposito regolamento interno deliberato, a maggioranza di voti, dall'Assemblea generale.

 

     Art. 23. [1]1 Attribuzioni del Comitato di Gestione. Il Comitato di Gestione:

     a) predispone i bilanci preventivi e i conti consuntivi, i programmi, la pianta organica del personale, i regolamenti e le convenzioni al fine di sottoporli all'approvazione dell'Assemblea generale;

     b) determina le modalità e fissa i compiti per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti da piani, programmi e direttive generali deliberati dall'Assemblea;

     c) nomina, nell'ambito dell'Ufficio di Direzione, i coordinatori sanitario e amministrativo, all'interno dei rispettivi organici;

     d) compie ogni altro atto di amministrazione dell'Unità Sanitaria Locale demandatogli dalle leggi e regolamenti e comunque non rientranti nella competenza dell'Assemblea generale;

     e) delibera, nei casi di urgenza, i provvedimenti che competono all'Assemblea medesima con riserva di ratifica, a pena di decadenza, nella prima successiva adunanza.

     Nella gestione delle funzioni statali delegate, il Comitato di Gestione si attiene alle direttive emanate dai competenti organi regionali ai sensi dell'art. 3 - ultimo comma - della presente legge.

 

     Art. 24. [1]2 Il Presidente del Comitato di Gestione - Elezione.

     Il Comitato di gestione elegge nel suo seno, nella prima seduta, il Presidente.

     L'elezione di cui al precedente comma ha luogo con la partecipazione di almeno due terzi dei componenti del Comitato di gestione e non è valida qualora non venga conseguita la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

     Nel caso non venga conseguita la maggioranza prescritta, dopo due turni di votazione, si procederà al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti; in caso di parità di voti viene eletto il più anziano di età.

     Il Comitato di gestione provvede, inoltre, con le stesse modalità di cui ai precedenti commi, all'elezione di un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

     Nell'ipotesi in cui il Comitato di gestione sia costituito dalla Giunta della Comunità Montana, le funzioni di Presidente sono attribuite al Presidente della Comunità Montana.

 

     Art. 25. Compiti e attribuzioni del Presidente del Comitato di gestione. Il Presidente del Comitato di Gestione:

     - ha la legale rappresentanza dell'Unità Sanitaria Locale;

     - convoca e presiede l'Assemblea generale;

     - convoca e presiede il Comitato di Gestione;

     - garantisce l'uniformità dell'operato del Comitato di Gestione alle direttive dell'Assemblea generale ed agli indirizzi della Regione;

     - coordina l'attività del Comitato di Gestione;

     - ha la responsabilità di attuazione del piano sanitario regionale nel territorio di competenza;

     - in caso urgenza adotta i provvedimenti di competenza del Comitato di Gestione, limitatamente agli atti improrogabili per garantire il funzionamento dell'Unità Sanitaria Locale e li sottopone alla ratifica del Comitato stesso alla prima riunione che, comunque, deve essere convocata entro 30 giorni.

 

     Art. 26. Indennità al Presidente e ai membri del Comitato di gestione. Omissis [1]3.

     L'assemblea generale determina detta indennità che non può superare rispettivamente per il Presidente e per i componenti del Comitato di gestione i quattro quinti di quella del Sindaco e degli Assessori di un Comune con popolazione di 50.000 abitanti [1]4.

     Ai componenti dell'Assemblea è corrisposta una indennità di presenza pari ai quattro quinti di quella corrisposta ai Consiglieri comunali di un Comune con popolazione di 50.000 abitanti [1]5.

 

     Art. 27. [1]6 Durata in carica del Comitato di Gestione. Il Comitato di gestione dura in carica, di norma per la durata dell'Assemblea generale che lo ha eletto.

     Nel caso in cui uno o più membri del Comitato di gestione siano rappresentanti di Consigli comunali da rinnovarsi, essi restano in carica fino alle nomine dei nuovi rappresentanti in seno all'Assemblea generale. Quest'ultima, nella prima riunione successiva all'elezione dei rappresentanti da parte dei Consigli comunali rinnovati, provvederà a modificare la composizione del Comitato di gestione, integrandolo per i soli membri cessati dall'incarico.

 

     Art. 28. [1]7 Servizi delle UU.SS.LL.. L'U.S.L, opera attraverso i Servizi sanitari ed i Servizi amministrativi, ognuno articolato in specifici settori di intervento.

     Per alcuni Servizi è prevista l'organizzazione di tipo dipartimentale, individuando come necessaria l'integrazione di funzioni e operatori provenienti da vari presìdi, per ottemperare ai compiti ed alle finalità del Servizio stesso.

     Area della Gestione Amministrativa 1) Servizio affari generali istituzionali e programmazione con i settori operativi:

     a) affari generali;

     b) programmazione e controllo;

     c) segreteria del Comitato di Gestione, dell'Assemblea e delle Commissioni;

     d) convenzioni e contratti;

     e) gestione legale e fiscale;

     f) protocollo, archivio, documentazione e stampa;

     2) Servizio amministrazione del personale con i settori operativi:

     a) amministrazione giuridica ed economica del personale;

     b) programmi di incentivazione e di aggiornamento del personale;

     c) procedure concorsuali;

     3) Servizio bilancio e programmazione finanziaria con i settori operativi:

     a) bilancio, ragioneria e conti consuntivi;

     b) accertamento entrate ed impegno di spesa;

     c) rilevazione ed elaborazione dati gestione amministrativa, programmazione finanziaria;

     d) contabilità speciale e rendiconto trimestrale;

     4) Servizio provveditorato ed economato, tecnico e della manutenzione con i settori operativi:

     a) appalti, contratti e forniture;

     b) gestione in economato ed acquisti;

     c) inventari e magazzini;

     d) programmazione e coordinamento lavori edili;

     e) manutenzione impianti termotecnici, elettrici e delle apparecchiature tecniche.

     Area Sanitaria A) Prevenzione e medicina sociale 5) Servizio ecologia, igiene ambientale e profilassi del sistema informativo locale con i settori operativi:

     a) epidemiologia;

     b) rilevazione ed elaborazione dati gestione sanitaria;

     c) elaborazione dati di supporto alla programmazione- rilevazione;

     d) ecologia, igiene ambientale e dell'alimentazione, profilassi;

     6) Servizio di medicina preventiva e sociale con i settori operativi:

     a) medicina legale e delle assicurazioni sociali;

     b) tutela della salute dei lavoratori - igiene del lavoro, prevenzione ed infortuni sul lavoro, invalidi civili;

     c) tossicodipendenze;

     d) prevenzione delle malattie cardiovascolari;

     e) prevenzione delle malattie neoplastiche;

     f) educazione sanitaria e medicina dello sport.

     7) Servizio dipartimentale per la tutela della donna e del bambino con i settori operativi:

     a) assistenza sanitaria della donna, tutela della gravidanza, del parto e del puerperio, diretta e convenzionata, territoriale ed ospedaliera (programma A - Legge regionale 15 marzo 1984 n. 11);

     b) assistenza preventiva all'infanzia (programma B - Legge regionale 15 marzo 1984 n. 11);

     c) assistenza evolutiva nella scuola e sul territorio.

     8) Servizio dipartimentale per la tutela della salute mentale.

     9) Servizio assistenza socio-sanitaria e della riabilitazione con i settori operativi:

     a) cura e riabilitazione dei disturbi dello sviluppo psicologico dell'età evolutiva e lotta contro l'emarginazione infantile (programma C - Legge regionale 15 marzo 1984 n. 11);

     b) presìdi di riabilitazione, strutture residenziali e servizi convenzionati, sostegno alla formazione professionale ed integrazione lavorativa dei portatori di handicaps (Programma D - Legge regionale 15 marzo 1984 n. 11);

     c) assistenza protesica;

     d) assistenza sanitaria domiciliare ai portatori di handicaps;

     e) anziani-assistenza domiciliare (regolamento e funzionamento di cui all'art. 4 - Legge regionale 6 maggio 1985 n. 46);

     B) Medicina curativa farmaceutica e veterinaria 10) Servizio di assistenza sanitaria e fisiokinesiterapia con i settori operativi:

     a) medicina di base generica, specialistica, ambulatoriale, specialistica convenzionata, emergenza;

     b) assistenza ospedaliera, day-hospital, servizio ospedaliero esterno;

     c) fisiokinesiterapia e termalismo.

     11) Servizio veterinaria con i settori:

     a) sanità animali, dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni;

     b) produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale.

     12) Servizio assistenza farmaceutica con i settori:

     a) assistenza farmaceutica convenzionata;

     b) assistenza farmaceutica ospedaliera;

     c) controllo e analisi della spesa e informatizzazione dei servizi farmaceutici;

     d) farmaco-vigilanza sul territorio.

 

     Art. 29. Il Personale dell'Unità Sanitaria Locale. Ai servizi dell'Unità Sanitaria Locale è addetto personale del servizio sanitario regionale.

     Lo stato giuridico ed economico del personale delle Unità Sanitarie Locali è disciplinato dalle norme del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

     La gestione amministrativa del personale è demandata al Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale dal quale tale personale dipende.

 

     Art. 30. L'Ufficio di Direzione. L'Ufficio di Direzione dell'Unità Sanitaria Locale è disciplinato in conformità all'art. 8 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

     L'Ufficio di Direzione è responsabile, in solido con gli amministratori dell'attività dell'Unità Sanitaria Locale e, in particolare, delle spese eventualmente disposte ed autorizzate in eccedenza alla quota.

     L'Ufficio di Direzione ha il compito di assicurare la conformità dell'attività complessiva dei servizi agli obiettivi ed alle scelte programmatiche determinate dagli amministratori dell'Unità Sanitaria Locale, sulla scorta degli indirizzi della Regione.

     L'Ufficio di Direzione svolge, inoltre, funzioni consultive nei confronti degli organi dell'Unità Sanitaria Locale ed, in particolare, formula proposte sugli indirizzi e sui programmi di attività dei vari servizi, sulle modalità di erogazione delle prestazioni e in ordine ai bilanci ed alle spese di funzionamento dei servizi.

     Nel regolamento dei servizi amministrativi e sanitari sono previste apposite norme per i compiti ed il funzionamento degli uffici di direzione e per quelli da attribuire ai singoli dirigenti dei servizi, nel rispetto delle disposizioni della presente legge e delle norme contenute nel D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

 

     Art. 31. Criteri organizzativi. L'organizzazione dei presidi, uffici e servizi dell'Unità Sanitaria locale deve rispondere ai seguenti criteri:

     a) assicurare la massima economia e flessibilità di gestione nell'ambito della funzionalità ottimale dei vari servizi;

     b) attuare l'integrazione tra i servizi e presidi sanitari con quelli sociali, prevedendo le modalità di impiego del personale al fine di garantire l'unitarietà degli interventi e di privilegiare il momento preventivo-sociale nelle attività dirette alla tutela del benessere psicofisico della popolazione;

     c) assicurare nell'ambito di ciascun servizio e tra i servizi, l'utilizzazione integrata dei presidi, delle strutture e del personale;

     d) prevedere l'impiego di "équipes" multidisciplinari che operino all'interno di uno o più servizi, anche in relazione a specifici programmi di attività;

     e) attuare sistemi organizzativi di tipo dipartimentale, in particolare nei presidi ospedalieri, nei servizi per la salute mentale e in quelli per la tutela materno-infantile e dell'età evolutiva e per la procreazione cosciente e responsabile;

     f) assicurare l'erogazione delle prestazioni.

 

     Art. 32. Partecipazione. In riferimento all'art. 23, III comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i Comuni singoli o associati assicurano il raggiungimento dei fini di cui alla presente legge attraverso:

     a) la consultazione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali, professionali, culturali e sociali e di volontariato operanti sul territorio, nonché dei rappresentanti degli interessi originari definiti ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

     b) l'individuazione di forme di partecipazione e di consultazione degli operatori della Sanità con gli utenti sulle attività delle Unità Sanitarie Locali fra i quali la costituzione presso ogni Unità Sanitaria Locale di una consulta di rappresentanti delle formazioni sociali e di volontariato esistente nel territorio;

     c) la partecipazione diretta dei cittadini mediante la formulazione di proposte tese al miglioramento dei servizi sulle quali i competenti organi delle Unità Sanitarie Locali devono pronunziarsi entro sessanta giorni.

     Per la concreta attuazione dei fini di cui al precedente comma, nel regolamento sono previsti strumenti e modalità di realizzazione delle forme e dei momenti partecipativi e di consultazione.

 

 

TITOLO VI

Finanziamento contabilità e controlli

 

     Art. 33. Finanziamento dell'Unità Sanitaria Locale. La Regione provvede alla ripartizione tra le Unità Sanitarie Locali del fondo sanitario nazionale, assegnato annualmente alla Regione stessa, attribuendo a ciascuna Unità Sanitaria Locale una quota per il finanziamento delle spese correnti.

     La Regione, a tal fine, trasferisce all'inizio di ciascun trimestre i 3/12 della quota assegnata a ciascuna Unità Sanitaria Locale, la quale dovrà fornire alla Regione rendiconto trimestrale, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di scadenza del trimestre.

     La Regione provvede, altresì, al riparto della quota assegnata per il finanziamento delle spese in conto capitale, secondo le indicazioni nel merito formulate dal piano sanitario regionale.

 

     Art. 34. Controlli. Il Comitato regionale di Controllo, integrato da un esperto in materia sanitaria eletto dal Consiglio regionale, esercita il controllo di cui all'art. 63 dello Statuto regionale e della legge regionale n. 4 del 24 marzo 1972 sugli atti delle Unità Sanitarie Locali, aventi presidi multizonali.

     Le Sezioni provinciali del CO.RE.CO., integrate dall'esperto di nomina del Consiglio regionale secondo quanto previsto dal I comma del presente articolo, esercitano il controllo sugli atti delle Unità Sanitarie Locali che comprendono i Comuni delle rispettive province e delle Unità Sanitarie Locali coincidenti con Comunità Montane.

     Nei casi di Unità Sanitarie Locali coincidenti con Associazione di Comuni o di Comunità Montane, ove siano compresi Comuni appartenenti a più province, è competente al controllo la Sezione provinciale istituita per la provincia nella cui circoscrizione hanno sede gli Organi di amministrazione dell'Unità Sanitaria Locale.

 

     Art. 35. [1]8 Sovrintendenza operativa dell'Assessore per l'Igiene e la Sanità. L'Assessore per l'Igiene e la Sanità, a seguito delle funzioni delegate alla Regione dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e tenuto conto dei nuovi contenuti operativi derivanti dall'applicazione della citata legge, sovraintende, nei modi e nelle forme di cui all'art. 33 dello Statuto, sul servizio sanitario regionale che, pertanto, si articola nelle seguenti strutture di coordinamento, opportunamente integrate tra loro:

     a) Servizio Affari Generali - Programmazione - Rapporti con gli organi delle Unità Sanitarie Locali;

     b) Servizio Ecologia - Igiene ambientale e prevenzione;

     c) Servizio Assistenza Sanitaria;

     d) Servizio Veterinario.

     Le materie attribuite a ciascuno Servizio sono così ripartite:

     a) Servizio Affari Generali - Programmazione - Rapporti con gli organi delle Unità Sanitarie Locali: Affari generali rapporti con gli organi istituzionali delle Unità Sanitarie Locali;

     Gestione Ruolo Unico del personale delle Unità Sanitarie Locali - Programmazione sanitaria; elaborazione dati statistici - controllo finanziario sulle Unità Sanitarie Locali; verifica costi-benefici; predisposizione e vigilanza - Ripartizione fondo sanitario regionale - Convenzioni;

     b) Servizio Ecologia - Igiene ambientale e prevenzione:

     ecologia e igiene ambientale; igiene del lavoro; igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli alimenti e bevande

- Profilassi - Osservatorio epidemiologico e medicina preventiva -

Prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

malattie sociali; medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività

sportive; medicina scolastica- Assistenza consultoriale per la procreazione

cosciente e responsabile - Termalismo - Farmaci e vigilanza sulle farmacie;

     c) Servizio Assistenza Sanitaria: Assistenza medico generica di base, specialistica diretta e convenzionata, ospedaliera, ostetrica e farmaceutica - Assistenza psichiatrica - Protezione sanitaria materno- infantile e assistenza pediatrica, tenuto conto anche dell'attuazione della legge regionale n. 7 del 20 febbraio 1978 - Riabilitazione ed invalidi civili;

     d) Servizio Veterinario: Assistenza veterinaria, tutela del patrimonio zootecnico e della riproduzione animale, impianti di macellazione, di lavorazione e di conservazione delle carni e di altri prodotti di origine animale, produzione di mangimi e degli integratori, interventi di zooprofilassi, lotta contro le zoonosi, vigilanza sugli alimenti di origine animale.

     Le materie attribuite a ciascun servizio possono essere affidate a settori da istituire con provvedimenti amministrativi.

     Il presente articolo parzialmente modifica gli artt. 1 e 2 della legge regionale 14 maggio 1975, n. 29 recante: "Norme sull'ordinamento amministrativo della Regione".

 

 

TITOLO VII

Poteri sostitutivi della Regione

 

     Art. 36. Nomina Commissario in caso di inadempienza. In caso di inerzia o inadempienza degli Organi dell'Unità Sanitaria Locale, la Giunta regionale provvede alla nomina di un Commissario per i necessari adempimenti.

     In caso di impossibilità di costituzione e ricostituzione degli Organi dell'Unità Sanitaria Locale o di gravi inadempienze funzionali, il Presidente della Giunta regionale, sentita la competente Commissione Permanente Consiliare e su conforme deliberazione della Giunta regionale, decreta lo scioglimento degli Organi dell'Unità Sanitaria Locale e nomina un Commissario per assicurare la regolarità dei servizi e della gestione sino all'insediamento dei nuovi Organi che dovrà avvenire entro 6 mesi.

 

 

TITOLO VIII [1]9

Norme per la prima costituzione delle Unità Sanitarie Locali

 

     Art. 37. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, costituisce le Unità Sanitarie Locali con proprio decreto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 61 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     Con lo stesso decreto il Presidente della Giunta regionale stabilisce:

     a) la data della convocazione della prima Assemblea generale di ciascuna Unità Sanitaria Locale da tenersi entro sessanta giorni;

     b) il termine, non superiore a trenta giorni, per l'elezione dei componenti dell'Assemblea Generale delle Unità Sanitarie Locali formate da Associazioni di Comuni o da Comunità Montane allargate.

     La prima riunione dell'Assemblea Generale si terrà:

     a) presso la sede del Consiglio comunale, ove trattasi di Assemblea generale di Unità Sanitaria Locale coincidente con il Comune singolo o costituente parte di esso;

     b) presso la sede del Consiglio generale della Comunità Montana, ove trattasi di Assemblea generale di Unità Sanitaria Locale coincidente con la Comunità Montana;

     c) presso il Comune sede dei maggiori presidi sanitari dell'Unità Sanitaria Locale, o, in mancanza degli stessi, presso il Comune col maggiore numero di abitanti.

     L'Assemblea si ritiene valida con la presenza della metà più uno dei suoi componenti [2]0.

     Con lo stesso o separato provvedimento, il Presidente della Giunta regionale adotta, altresì, anche in riferimento a normative specifiche, le disposizioni relative all'utilizzazione del personale e alla gestione finanziaria dei servizi, ai sensi dell'art. 61 - comma III - lettere b) e c) della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

     Art. 38. Elezione del Comitato di Gestione. Nella prima riunione l'Assemblea generale elegge il Comitato di Gestione e sceglie la sede dell'Unità Sanitaria Locale.

     La riunione è presieduta dal componente più anziano di età.

     Svolge le funzioni di segretario il componente più giovane di età.

 

     Art. 39. Nomina del Presidente. Il Comitato di Gestione come primo atto procede alla nomina del Presidente e del Vice Presidente con le modalità previste dall'art. 24 della presente legge [2]1.

     Omissis [2]2.

     Fino a quando tale nomina non sia avvenuta, le funzioni di Presidente, compresa la convocazione della prima riunione del Comitato, sono esercitate dal componente più anziano di età.

 

     Art. 40. Adempimenti. Tutte le elezioni e le nomine effettuate ai sensi della presente legge sono immediatamente comunicate oltre che ai competenti Organi di Controllo, alla Giunta regionale.

 

     Art. 41. Successione dell'Unità Sanitaria Locale agli Enti soppressi. Le Unità Sanitarie Locali, all'atto dell'insediamento dei loro organismi rappresentativi, subentrano nella gestione esercitata dagli Enti, organismi ed uffici finora operanti nelle materie del servizio sanitario nazionale.

     Dalla data di costituzione dell'Unità Sanitaria Locale, e fino all'insediamento degli organi di gestione delle stesse, gli enti, gli organismi e gli uffici interessati devono continuare ad esercitare le loro funzioni.

     Dalla data dell'insediamento degli organi delle Unità Sanitarie Locali cesseranno, dall'esercizio delle loro funzioni, in particolare, gli Uffici dei Medici provinciali e dei Veterinari provinciali, quelli degli Ufficiali sanitari e Veterinari comunali e loro consorzi, i laboratori di Igiene e Profilassi e i centri di Igiene mentale, in quanto dipendenti dalle province o da consorzi delle stesse o dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) di cui al VII comma dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli Istituti di Prevenzione e Cura e i presidi sanitari extraospedalieri in quanto dipendenti dalle province o da consorzi di Enti Locali, dalla stessa data saranno soppressi, a norma dell'art. 66 - VI comma - gli enti ospedalieri, i consorzi di Enti Locali per l'esercizio di funzioni e servizi in materia igienico-sanitaria, i Comitati provinciali antimalarici, i Consorzi provinciali antitubercolari e ogni altro organismo o istituto esclusivamente operante nelle materie del servizio sanitario nazionale.

 

     Art. 42. Competenze dei Consultori familiari nella fase transitoria. In attesa dell'insediamento degli organi di gestione delle Unità Sanitarie Locali di cui alla presente legge vengono fatte salve tutte le competenze attribuite ai consultori familiari con legge regionale 8 agosto 1977, n. 44.

     I regolamenti dei consultori familiari previsti dai piani regionali saranno approvati secondo la normativa di cui alla legge regionale 8 agosto 1977, n. 44.

 

     Art. 43. Trasferimento dei beni ai Comuni. I beni mobili ed immobili nonché le attrezzature degli Enti ed Istituti di cui all'art. 66 - I comma

- lettere a) e b) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, saranno trasferiti

al patrimonio del Comune in cui sono collocati, con vincolo di destinazione

alla competente Unità Sanitaria Locale, gradualmente e non oltre un anno

dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     A tale scopo gli Enti ed Istituti di cui al comma precedente, nonché i Comuni, nel caso previsto dall'art. 66 - III comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dovranno provvedere entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ad una ricognizione straordinaria dei beni mobili ed immobili destinati totalmente o prevalentemente ai servizi igienico-sanitari, ivi compresa una verifica straordinaria di cassa presso il proprio tesoriere e presso gli eventuali agenti autorizzati al maneggio del denaro.

     Detta ricognizione straordinaria verrà effettuata in conformità alla normativa vigente presso ciascun Ente ed Istituto e le relative risultanze, analitiche e sintetiche, formeranno oggetto di apposita deliberazione.

     Le risultanze di cui ai commi precedenti vengono comunicate all'Assessorato regionale alla Sanità, nonché al Comune interessato che, entro il termine perentorio di giorni 30, provvede a formulare eventuali osservazioni.

     Il Presidente della Giunta regionale emette apposito decreto per il trasferimento dei beni mobili ed immobili ai Comuni.

     Sono, altresì, trasferiti ai Comuni competenti per territorio i rapporti giuridici relativi alle attività di assistenza sanitaria attribuite alle Unità Sanitarie Locali.

 

     Art. 44. Svincolo di destinazione dei beni e loro reimpiego. Lo svincolo di destinazione dei beni di cui all'art. precedente e all'art. 65

- I comma - della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il reimpiego e il

reinvestimento dei capitali ricavati dalla loro alienazione o

trasformazione in opere di realizzazione e di ammodernamento di presidi

sanitari, nonché la tutela dei beni culturali eventualmente ad essi

connessi, sono deliberati dal Consiglio del Comune cui i beni sono stati

trasferiti, su proposta dell'Assemblea Generale dell'Unità Sanitaria Locale

e previa autorizzazione della Giunta regionale.

     Le iniziative di cui al comma precedente possono essere assunte direttamente dal Comune interessato con deliberazione del Consiglio previo assenso dell'Unità Sanitaria Locale e con l'autorizzazione della Giunta regionale.

 

     Art. 45. Copertura finanziaria. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per il 1980 si fa fronte con il Fondo Sanitario Nazionale, assegnato alla Regione per il 1980, nonché con gli stanziamenti di bilancio che si riferiscono a funzioni attribuite dalla presente legge alle Unità Sanitarie Locali.

 

 

TITOLO VIII

Norme transitorie

 

     Art. 46. Omissis [2]3

 

     Art. 47. Norme transitorie per la tutela della salute mentale. In attesa dell'entrata in funzione delle Unità Sanitarie Locali la tutela della salute mentale, nella Regione, è assicurata a mezzo di apposite équipes multidisciplinari composte da:

     - n. 1 Primario psichiatra di Ospedale psichiatrico;

     - n. 2 Aiuti psichiatra di Ospedale Psichiatrico;

     - n. 5 Assistenti medici;

     - n. 40 Infermieri psichiatrici;

     - n. 3 Animatori di comunità [2]4;

     - n. 1 Assistente sociale;

     - n. 2 Psicologi;

     - n. 1 Sociologo.

     La Giunta regionale è autorizzata a costituire le seguenti équipes multidisciplinari con le modalità previste dalla presente legge:

     - n. 4 per Avellino e provincia;

     - n. 4 per Benevento e provincia;

     - n. 9 per Caserta e provincia;

     - n. 26 per Napoli e provincia;

     - n. 12 per Salerno e provincia.

     Per la provincia di Benevento, in carenza di ospedale psichiatrico, ciascuna équipe, limitatamente al personale infermieristico, è ridotta da 40 a 15 unità.

     Inoltre, per ciascuna provincia della Regione, è istituita una équipe per la neuropsichiatria infantile.

     Detta équipe avrà il compito di programmare, coordinare e promuovere gli interventi a favore dell'età evolutiva, secondo le modalità di cui all'art. 28, ultimo comma, della presente legge [2]5.

     Essa è così composta:

     - n. 1 Primario neuropsichiatra infantile;

     - n. 2 Aiuto neuropsichiatri infantili;

     - n. 3 Assistenti sociali;

     - n. 1 Psicologo;

     - n. 1 Sociologo;

     - n. 5 Vigilatrici d'infanzia;

     - n. 10 Puericultrici Ciascun presidio speciale psichiatrico istituito nella Regione deve essere dotato, inoltre, del seguente personale:

     - n. 1 Caposala;

     - n. 10 Inservienti.

     Le équipes svolgono compiti di prevenzione, cura e riabilitazione sul territorio, presso lo specifico presidio psichiatrico istituito negli Ospedali generali di cui al successivo articolo e presso gli ospedali psichiatrici di ciascuna provincia.

 

     Art. 48. Nella fase transitoria e comunque non oltre l'adozione del piano sanitario regionale il trattamento in regime di degenza, fermo restando il divieto di ricovero in ospedali psichiatrici così come sancito dalla normativa vigente, è attuato presso specifici servizi psichiatrici dotati di 15 posti letto ciascuno istituiti nei sotto elencati Ospedali generali e Cliniche Universitarie:

     - Ospedale Civile di S. Angelo dei Lombardi;

     - Ospedale Civile di Avellino;

     - Ospedale Civile di Benevento;

     - Ospedale Civile di Aversa;

     - Ospedale Civile di Caserta;

     - Ospedale Civile di OO.RR.Loreto Crispi;

     - Ospedale Civile di OO.RR. Gesù e Maria;

     - Ospedale Civile Monaldi;

     - Ospedale Civile Nuovo Pellegrini;

     - Ospedale Civile di San Gennaro;

     - Ospedale Civile di Frattamaggiore;

     - Ospedale Civile di Pollena Trocchia;

     - Ospedale Civile di Gragnano;

     - Ospedale Civile di Nocera Inferiore;

     - Ospedale Civile di Cava dei Tirreni;

     - Ospedale Civile di Salerno;

     - Ospedale Civile di Oliveto Citra;

     - Ospedale Civile di Polla;

     - Ospedale Civile di Vallo della Lucania;

     - Clinica Psichiatrica 1ª Facoltà dell'Università di Napoli;

     - Clinica Psichiatrica 2ª Facoltà dell'Università di Napoli.

     Agli Ospedali generali ed alle Cliniche Universitarie innanzi elencati afferiscono i seguenti ambiti territoriali di cui alla legge regionale 8 agosto 1979, n. 34:

 

 

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AMBITI                      OSPEDALI

------------------------------------------------------------------

1-2                         S. Angelo dei Lombardi

3-4                         Avellino

5-6-7-8-9                   Benevento

10-11-12-13-15-16-17        Caserta

14-18-19-20                 Aversa

21-22-37                    OO.RR. Loreto Crispi

38-44                       OO.RR Gesù e Maria

23-39-41                    Monaldi

26-43                       Nuovo Pellegrini

42-45                       San Gennaro

24-25                       Frattamaggiore

27-28-29-30-31-33           Pollena Trocchia

32-34-35-36                 Gragnano

50-51-52                    Nocera Inferiore [2]6

47-48-49                    Cava dei Tirreni [2]7

53                          Salerno

54-55-56                    Oliveto Citra

57-58                       Polla

59-60-61                    Vallo della Lucania

46                          Clinica Psichiatrica 1ª Facoltà

                            dell'Università di Napoli

40                          Clinica Psichiatrica 2ª Facoltà

                            dell'Università di Napoli

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     Nel caso di insorgenza di eventi che impediscano la realizzazione dei servizi speciali psichiatrici negli ospedali generali indicati nel I comma, la Giunta regionale, su conforme parere della competente commissione consiliare, è autorizzata ad individuare, nell'attuale fase transitoria, soluzioni ospedaliere alternative ed a modificare correlativamente le afferenze territoriali di cui è voce nel II comma [2]8.

 

     Art. 49. Il Primario di ciascuna équipe risponde degli obblighi derivanti dalle leggi nn. 180/78 e 833/78 ed è responsabile degli accertamenti e trattamenti degli infermi provenienti dalla zona di competenza.

     Le funzioni igienico-organizzative relative all'attività di degenza, nell'ambito delle strutture di diagnosi e cura dell'Ente ospedaliero generale restano, allo stato, di competenza della Direzione sanitaria dell'Ospedale stesso, ai sensi del D.P.R. n. 128/69.

     La continuità dell'assistenza psichiatrica all'interno delle strutture ospedaliere, deve essere garantita nell'arco delle 24 ore.

     I Primari, tenuto conto anche della consistenza numerica dei degenti provenienti dal proprio ambito territoriale, concordano le specifiche modalità di collaborazione e di intervento tra le équipes, con il direttore sanitario dell'Ospedale cui afferiscono.

     Le stesse modalità di collaborazione si attuano negli Ospedali psichiatrici, per le degenze residue e per i rientri previsti dalla legge.

 

     Art. 50. La disciplina dei rapporti con l'Università sarà regolata da apposite convenzioni da stipularsi successivamente.

 

     Art. 51. Le équipes di cui all'art. 1 sono formate mediante l'utilizzazione del personale in servizio di ruolo dipendente dagli Ospedali psichiatrici, dai C.I.M., dalle I.P.A.B. e dagli altri Enti pubblici che all'atto dell'entrata in vigore della legge n. 833/78 provvedono al ricovero ed alla cura degli infermi di mente.

     Tale personale è assegnato in posizione di comando, alle équipes multidisciplinari in conformità di apposita graduatoria formulata con i criteri di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 15 giugno 1978.

     Il personale destinato in Comuni diversi dalla sede in cui presta servizio ha diritto al trattamento di missione nei limiti previsti dalla normativa vigente.

     Agli effetti della composizione della équipe la qualifica di direttore sanitario del C.I.M. (Centro di Igiene Mentale) è equiparata a quella di Primario Psichiatra degli Ospedali psichiatrici ai sensi del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

     Le qualifiche di Aiuto e di Assistenza C.I.M. sono equiparate rispettivamente a quelle di Aiuto e di Assistente di Ospedali psichiatrici ai sensi del D.P.R. n. 761 del 20 dicembre 1979.

 

     Art. 52. Per l'integrazione delle équipes, a seguito

dell'utilizzazione del personale di cui all'art. 51 [2]9 si provvederà mediante convenzioni, seguendo l'ordine di apposite graduatorie formulate dalle sottoelencate Commissioni e sulla base dei seguenti criteri.

     La Commissione esaminatrice per il personale laureato in medicina, in sociologia, in psicologia, caposala, infermieri e assistenti sociali, è così composta:

     - Assessore regionale alla Sanità o suo delegato - Presidente - 1 direttore di Clinica psichiatrica universitaria o di C.I.M., o Primario ospedaliero o un Direttore di Ospedale Psichiatrico - Componente;

     - 1 rappresentante dei primari ospedalieri, scelto tra le organizzazioni più rappresentative per il personale laureato - Componente;

     - 1 rappresentante degli Assistenti ospedalieri, scelto fra le organizzazioni più rappresentative per il personale laureato - Componente;

     - 1 rappresentante dei lavoratori ospedalieri scelto per le organizzazioni più rappresentative fra il personale non laureato - Componente;

     - 2 funzionari della Regione - Componenti [3]0;

     - 1 funzionario amministrativo della carriera direttiva della Regione

- Segretario.

     Per il personale medico si applicano le norme di cui al D.P.R. n. 130/69 e successive modificazioni analogamente per i caposala, gli infermieri, gli assistenti sociali, le vigilatrici d'infanzia e le puericultrici.

     La Commissione esaminatrice per il personale ausiliario è così composta:

     - Assessore regionale alla Sanità o suo delegato - Presidente [3]1;

     - 1 Direttore sanitario di Ospedale generale psichiatrico o di C.I.M.- Componente;

     - 1 rappresentante dei lavoratori, scelto tra le organizzazioni più rappresentative - Componente;

     - 2 funzionari della Regione - Componenti;

     - 1 funzionario amministrativo del livello direttivo della Regione - Segretario.

     Per l'assunzione del personale ausiliario la Commissione adotta i criteri stabiliti dall'art. 6, allegato B), del vigente accordo nazionale unico di lavoro per il personale ospedaliero, sulla base delle tabelle di valutazione definite al livello regionale.

     Le convenzioni di cui al I comma, stipulate dalla Regione, dovranno contenere i seguenti principi:

     1) durata non superiore a 6 mesi dalla data della stipula;

     2) espressa indicazione della precarietà e temporaneità del rapporto;

     3) esclusione della configurazione di rapporto di impiego pubblico;

     4) trattamento economico conforme a quello previsto nei vigenti accordi nazionali per le corrispondenti qualifiche presso gli Ospedali psichiatrici provinciali.

 

     Art. 53. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del II comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 


[1] Così sostituito dall'art. 1 della L.R. 11-12-1980, n. 76.

[2] Comma aggiunto dall'art. 3, L.R. 11-12-1980, n. 76.

[3] In attesa dell'approvazione del Piano Sanitario Regionale, per i presìdi o servizi multizonali vige l'art. 2 della L.R. 11-12-1980, n. 76.

[4] Gli articoli da 14 a 21 debbono intendersi abrogati dalla L.R. 3-11- 1986, n. 29.

[5] Così modificato dall'art. 4, comma I, della L.R. 11-12-1980, n. 76.

[6] Così modificato dall'art. 4, comma II, della L.R. 11-12-1980, n. 76.

[7] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 11-12-1980, n. 76.

[8] Così sostituito dall'art. 6 della L.R. 11-12-1980, n. 76.

[9] Comma così sostituito dall'art. 7, comma I, della L.R. 11-12-1980, n. 76.

[1]10 Comma inserito dall'art. 7, comma II, della L.R. 11-12-1980.

[1]11 L'articolo deve ritenersi abrogato dalla L.R. 3-11-1986, n. 29.

[1]12 L'articolo deve ritenersi abrogato dalla L.R. 3-11-1986, n. 29.

[1]13 Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 29-8-1983, n. 28.

[1]14 Commi così sostituiti dall'art. 8 della L.R. 11-12-1980, n. 76 e successivamente soppressi dall'art. 5 della L.R. 29-8-1983, n. 28.

[1]15 Commi così sostituiti dall'art. 8 della L.R. 11-12-1980, n. 76 e successivamente soppressi dall'art. 5 della L.R. 29-8-1983, n. 28.

[1]16 L'articolo è da ritenersi abrogato dalla L.R. 3-11-1986, n. 29.

[1]17 Articolo interamente sostituito dall'art. 28 della L.R. 25-8-1987, n. 36. Vedi anche l'art. 1 della L.R. 19-1-1987, n. 6.

[1]18 Articolo sostanzialmente sostituito dall'art. 14 della L.R. 25-8-1987, n. 36.

[1]19 Titolo modificato dall'art. 9 della L.R. 11-12-1980, n. 76.

[2]20 Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 11-12-1980, n. 76.

[2]21 Parole inserite dall'art. 11, comma I, della L.R. 11-12-1980, n. 76.

[2]22 Comma abrogato dall'art. 11, comma II, della L.R. 11-12-1980, n. 76.

[2]23 Articolo abrogato dall'art. 1, ultimo comma, dalla L.R. 6-5-1985, n. 47.

[2]24 Così integrato dall'art. 12, comma I, della L.R. 11-12-1980, n. 76.

[2]25 Commi 5° e 6° così sostituiti dall'art. 12, comma II, della L.R. 11- 12-1980, n. 76.

[2]26 Così sostituito dall'art. 13 della L.R. 11-12-1980, n. 76.

[2]27 Così sostituito dall'art. 13 della L.R. 11-12-1980, n. 76.

[2]28 Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 21-2-1981, n. 9.

[2]29 Così modificato dall'art. 14, comma I, della L.R. 11-12-1980, n. 76.

[3]30 Così modificato dall'art. 14, comma II, della L.R. 11-12-1980, n. 76.

[3]31 Così modificato dall'art. 14, comma III, della L.R. 11-12- 1980, n. 76.