§ 2.3.19 - L.R. 6 maggio 1985, n. 46.
Interventi a favore degli anziani.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.3 assistenza sociale
Data:06/05/1985
Numero:46


Sommario
Art. 1.  La Regione, in armonia con i principi di cui all'art. 4 dello Statuto, nell'ambito di una politica intesa a realizzare un integrato sistema di sicurezza sociale, promuove l'istituzione, lo sviluppo [...]
Art. 2.  Con la presente legge la Regione Campania unifica tutti gli interventi di sua competenza relativi alla condizione degli anziani.
Art. 3.  E' istituita la Consulta regionale per gli anziani. Essa è presieduta dall'Assessore regionale ai Servizi Sociali, o suo delegato, ed è formata dagli Assessori regionali alla Sanità, alla Cultura, [...]
Art. 4.  Tipologia di interventi. Gli interventi della Regione sono finalizzati alla istituzione e alla gestione dei seguenti tipi di servizi:
Art. 5.  Interventi regionali e soggetti destinatari. Per la realizzazione dei fini di cui alla presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad erogare ai Comuni o loro Associazioni e alle Comunità [...]
Art. 6.  Partecipazione alle spese di gestione dei servizi da parte degli utenti. Gli utenti sono tenuti a partecipare alle spese di gestione dei servizi nella misura che ogni singolo Comune stabilirà, [...]
Art. 7.  Attività di volontariato. Ai fini di raggiungimento degli scopi della presente legge e nell'ambito delle attività in essa previste, gli Enti Locali potranno avvalersi della collaborazione offerta [...]
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13.  Copertura finanziaria. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è stabilito, per il triennio 1985/1987, in complessive L. 40 miliardi così ripartiti:


§ 2.3.19 - L.R. 6 maggio 1985, n. 46. [1]

Interventi a favore degli anziani.

 

Art. 1. La Regione, in armonia con i principi di cui all'art. 4 dello Statuto, nell'ambito di una politica intesa a realizzare un integrato sistema di sicurezza sociale, promuove l'istituzione, lo sviluppo e la qualificazione dei servizi socio-assistenziali per le persone anziane ultrasessantenni presso gli Enti Locali in collegamento con le UU.SS.LL., allo scopo di prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, favorendo il più possibile il mantenimento e il reinserimento della persona anziana nel proprio nucleo familiare e, comunque, nel normale ambiente di vita.

 

     Art. 2. Con la presente legge la Regione Campania unifica tutti gli interventi di sua competenza relativi alla condizione degli anziani.

 

     Art. 3. E' istituita la Consulta regionale per gli anziani. Essa è presieduta dall'Assessore regionale ai Servizi Sociali, o suo delegato, ed è formata dagli Assessori regionali alla Sanità, alla Cultura, al Turismo, o da loro delegati, da due Docenti universitari esperti in materia, dal Coordinatore del Servizio Assistenza Sociale della Giunta regionale o suo delegato, da tre rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei pensionati più rappresentative in campo nazionale.

     Assolve le funzioni di Segretario, un funzionario del Servizio regionale Assistenza Sociale.

     Compiti della Consulta sono:

     a) promuovere indagini conoscitive, studi e approfondimenti di singole tematiche;

     b) elaborare linee programmatiche e fornire indirizzi promozionali per lo sviluppo dei servizi sociali per gli anziani;

     c) curare una pubblicazione per diffondere tra i Comuni le esperienze più significative acquisite in Campania, nelle altre regioni italiane o all'estero in materia di assistenza agli anziani;

     d) promuovere scambi interregionali e internazionali intesi ad acquisire ogni più utile conoscenza ed esperienza nel settore.

     Presso ogni Comune è istituita la Consulta comunale per gli anziani. Essa è presieduta dall'Assessore comunale ai Servizi Sociali ed è composta dal Presidente della Unità Sanitaria Locale competente territorialmente o da un suo delegato, da tre rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei pensionati più rappresentative territorialmente, da un assistente sociale e da un geriatra nominati dal Sindaco.

     La Consulta comunale, sulla base delle indicazioni della Consulta regionale, ha il compito di istruire le linee programmatiche del piano comunale [2].

 

     Art. 4. Tipologia di interventi. Gli interventi della Regione sono finalizzati alla istituzione e alla gestione dei seguenti tipi di servizi:

     a) Servizi aperti polivalenti comprendenti:

     a.1 Assistenza domiciliare che garantisca attraverso un complesso di prestazioni socio-assistenziali il mantenimento dell'anziano nel proprio contesto sociale; esse si articolano prevalentemente in servizi quali aiuto domestico, disbrigo delle commissioni, (Segretariato Sociale), programmazione e fornitura di pasti, igiene della casa e della persona, sostegno psicologico.

     Il servizio di assistenza domiciliare si proporrà inoltre di evitare ogni forma di ricovero e di ospedalizzazione che non sia strettamente necessario.

     I presidi sanitari territoriali competenti, su indicazione dei Comuni, devono assicurare la erogazione delle prestazioni domiciliari di natura sanitaria ed infermieristica integrandosi con i servizi domiciliari.

     Il servizio di assistenza domiciliare sarà costituito da apposita équipe, da determinare in rapporto alle esigenze della utenza, formata da una Assistente Sociale, che avrà compiti di coordinamento del servizio stesso, da due o più Assistenti domiciliari, e, nei casi necessari, da un infermiere professionale, messo a disposizione dai presidi sanitari di cui al comma precedente.

     Per le prestazioni di cui al precedente comma può essere utilizzato anche il personale esuberante delle Case di riposo e Case-albergo che hanno subito trasformazioni o ridimensionamenti.

     a.2 Soggiorni climatici che assolvono alla funzione di mantenimento e ristabilimento dello stato di salute, anche con attività di svago e di vacanze e al fine di realizzare contatti e rapporti sociali.

     a.3 Centri sociali polivalenti per le attività culturali e del tempo libero, organizzati in ambienti forniti di sussidi e di arredi idonei per occasioni di incontro, partecipazione sociale, svago, accrescimento culturale e sociale e servizi di ristoro, possibilmente con la presenza di animatori.

     Essi possono avere carattere permanente temporaneo o stagionale ed operare anche in collaborazione con le Biblioteche Comunali.

     Di norma le modalità di funzionamento e le attività del Centro sono determinate ed autogestite dagli utenti di intesa con l'Ente locale. Il Centro potrà essere eventualmente utilizzato anche come base operativa per la realizzazione dei servizi domiciliari.

     b) Servizi per l'integrazione sociale che comprendono:

     - vigilanza e sorveglianza presso le scuole;

     - sorveglianze e piccole manutenzioni dei giardini e degli spazi pubblici anche annessi a scuole e ad edifici pubblici;

     - utilizzazione di verde pubblico per attività autogestite dagli anziani;

     - vigilanza ed ausilio nelle biblioteche comunali;

     - attività di formazione culturale dell'anziano attraverso la partecipazione a corsi popolari, a seminari culturali e professionali, ad apposite Università della terza età, nonché partecipazione a rappresentazioni cinematografiche, teatrali e musicali;

     - promozione di attività sportive e facilitazioni per l'accesso agli impianti sportivi;

     - utilizzazione di anziani esperti artigiani per la rivalutazione delle arti e dei mestieri di cui si avverte ancora l'utilità.

     c) Assistenza economica.

     L'assistenza economica consiste in interventi che permettono all'anziano di evitare il rischio dell'isolamento continuando a partecipare alla vita della comunità, nonché a garantirne la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale. Essa si attua attraverso la concessione di contributi finanziari contingenti e non continuativi, a concorso nelle spese occorrenti all'installazione ed uso di servizi igienico-sanitari, di riscaldamento, telefonici, per canoni di affitto (anche tramite il fondo sociale integrativo dell'equo canone), trasporti pubblici.

     I Comuni che a seguito di apposito censimento vogliono effettuare lavori di piccole dimensioni, anche in danno, negli appartamenti abitati da persone anziane in precarie condizioni economiche e di salute, possono richiedere un contributo regionale in misura non superiore ad un milione ad appartamento, finalizzato soprattutto alla dotazione dei necessari servizi igienici.

     d)  Servizi  residenziali  alternativi  alla istituzionalizzazione.

     Comunità alloggio: sono comunità protette a carattere familiare capaci di accogliere da 6 a 8 persone anziane autosufficienti.

     Le Comunità alloggio gestiscono autonomamente la propria vita comunitaria e sono inserite in normali case di abitazione situate nei centri urbani.

     Sia le case-albergo che le comunità-alloggio non essendo autonomamente provviste di servizi sociali e sanitari, devono essere costantemente collegate con i servizi territoriali di base, avvalendosi a tal fine anche, ove necessario, degli operatori sociali del servizio di assistenza domiciliare.

     e) Case protette: si intendono per tali le strutture comunitarie articolate in un complesso di stanze per singoli o coppie di anziani non autosufficienti, con una ricettività massima di 40 posti, dotate di servizi ed ambienti comunitari.

     Ogni casa protetta deve essere dotata di un regolamento che ne disciplini il funzionamento e l'organizzazione.

     Il regolamento deve garantire espressamente l'accoglimento di persone anziane in stato di non autosufficienza fisica o psichica.

     Le case protette devono presentare i seguenti standards organizzativi e strutturali:

     - ricettività massima: posti 40.

     - ambienti destinati a zona di riposo degli ospiti: camere con un numero di posti letto non superiore a due;

     - ampiezza minima degli ambienti: mq. 15 per le camere con un solo posto letto; mq. 20 per le camere con due posti;

     - servizi igienici: adeguati alle particolari necessità degli anziani e provvisti di accorgimenti per facilitare l'uso da parte di persone invalide. In ogni caso deve essere previsto almeno un servizio igienico ogni due camere, preferibilmente comunicante con esse;

     - spazi collettivi: adeguati per la vita di relazione, le attività diverse ricreative e per quelle di mobilitazione e riattivazione funzionale degli ospiti; per la zona pranzo, strutturata ed arredata in modo da favorire l'autonomia dei piccoli gruppi; infine per la zona di soggiorno, articolata in modo da permettere il contemporaneo esercizio di attività diverse da parte degli ospiti.

     Per le case protette ad elevato indice di recettività devono essere previsti spazi idonei per favorire l'incontro e le attività diurne e collettive per i nuclei di 20-30 persone.

     Agli ospiti della casa protetta devono essere garantite dai servizi sanitari territoriali competenti le necessarie prestazioni sanitarie medico-generiche e specialistiche.

     L'istituzione di case protette dovrà essere realizzata prioritariamente attraverso la trasformazione di case di riposo ovvero il riadattamento di altre strutture esistenti sul territorio [3].

 

     Art. 5. Interventi regionali e soggetti destinatari. Per la realizzazione dei fini di cui alla presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad erogare ai Comuni o loro Associazioni e alle Comunità montane nel triennio 85/87:

     a) contributi nelle spese di istituzione, potenziamento e funzionamento dei servizi di assistenza domiciliare;

     b) contributi nelle spese per convenzioni con alberghi e pensioni della Campania e di altre regioni italiane per consentire, nei periodi di media e bassa stagione, in zone climatiche favorevoli, la permanenza degli anziani in stato di autosufficienza.

     I contributi saranno differenziati a seconda che il Comune sceglie un luogo di villeggiatura della Campania o di altre regioni;

     c) contributi nelle spese per fitto locali e acquisto di attrezzature, attività di mensa, sussidi e materiali necessari alla istituzione e funzionamento dei Centri polivalenti;

     d) contributi nelle spese di funzionamento delle strutture residenziali comunitarie e abitative, dei Centri sociali e culturali, di proprietà dei Comuni e di loro Associazioni, da essi gestiti, sulla base di programmi di sviluppo delle attività tese a favorire l'integrazione sociale, la socializzazione, l'assistenza socio-psicologica, i rapporti con la comunità;

     e) contributi nelle spese per la promozione di lavoro volontario o retribuito quali:

     1) vigilanza e sorveglianza presso le Scuole;

     2) sorveglianza e piccola manutenzione di giardini e spazi pubblici;

     3) vigilanza ed ausilio nelle biblioteche comunali.

     E' fatto obbligo ai Comuni, alle loro Associazioni e alle Comunità Montane, di provvedere alla stipula di apposita polizza assicurativa dell'anziano impegnato il cui onere dovrà cadere a carico dei Comuni stessi;

     f) contributi nelle spese di convenzionamento con Associazioni, Enti ed Università per rimborso di quote per la partecipazione a corsi popolari, seminari culturali, e professionali, corsi tematici universitari, opportunamente documentate;

     g) contributi nelle spese di convenzionamento con teatri, sale cinematografiche, auditorium;

     h) contributi ai Comuni che promuovono attività sportive di ogni tipo per gli anziani in proprie strutture e con convenzionamento;

     i) contributi per interventi di assistenza economica ai Comuni con sedi di Case di Riposo per anziani di loro proprietà o da essi gestiti o da loro Associazioni, diretti ad integrare la retta di quegli ospiti che, essendo in possesso di pensioni minime e privi di altri redditi, non riescono a pagarla per intero;

     l) contributi per l'affitto di piccoli appartamenti da destinare a comunità alloggio per anziani, nonché contributi nelle spese per i lavori di adattamento, di immobili di proprietà comunali da destinarsi allo stesso fine;

     m) contributi in annualità costanti per l'acquisto di piccoli appartamenti da destinare a comunità alloggio per gli anziani;

     n) contributi in annualità costanti per la riconversione in case protette, mediante trasformazione, completamento o riattamento, di immobili di proprietà comunali, in ambiti territoriali che ne siano sprovvisti;

     o) contributi in annualità costanti per la costruzione di case protette in ambiti territoriali che ne risultano sprovvisti e sempreché non sia possibile procedere alla riconversione di cui al precedente punto;

     p) contributi "una tantum" in conto capitale per spese occorrenti per il completamento di lavori già finanziati con precedenti interventi regionali o, comunque, pubblici, nonché per la riconversione in case protette di strutture già esistenti.

     Nella ripartizione dei fondi sarà data precedenza al finanziamento di opere riflettenti strutture già programmate ed in corso di realizzazione alla data di pubblicazione della presente legge di modifica ed integrazione della legge regionale 46/85 [4];

     q) contributi nelle spese per la istituzione di corsi per la rivalutazione delle arti e dei mestieri di cui si avverte ancora l'utilità, con programmi teorici e pratici da tenersi presso botteghe di artigiani anziani e/o presso pensionati esperti.

 

     Art. 6. Partecipazione alle spese di gestione dei servizi da parte degli utenti. Gli utenti sono tenuti a partecipare alle spese di gestione dei servizi nella misura che ogni singolo Comune stabilirà, tenendo conto delle possibilità economiche di ciascun beneficiario.

 

     Art. 7. Attività di volontariato. Ai fini di raggiungimento degli scopi della presente legge e nell'ambito delle attività in essa previste, gli Enti Locali potranno avvalersi della collaborazione offerta dalle Associazioni o altre Istituzioni di volontariato concretamente operanti nel territorio.

     A tal fine i Comuni singoli o associati possono stipulare con i predetti organismi convenzioni per la utilizzazione delle loro prestazioni, che in ogni caso devono essere gratuite, salvo rimborso delle spese vive previamente concordate e debitamente documentate.

 

     Art. 8. [5]

     Aggiornamento e qualificazione professionale. La Regione organizza direttamente o tramite Enti Locali, e con le modalità e le condizioni previste dall'art. 4 della Legge regionale 32 del 9 luglio 1984, corsi di aggiornamento e qualificazione per il personale da adibire ai servizi di cui alla presente legge, compreso l'aggiornamento del personale volontario che si dichiara disponibile a collaborare con il personale professionale.

     Nell'utilizzazione del personale da impegnare nel settore degli anziani, i Comuni o loro Associazioni e le Comunità Montane dovranno dare precedenza a coloro che abbiano frequentato con profitto i predetti corsi.

 

     Art. 9. [6]

     La Regione Campania è autorizzata a concedere ai Comuni ed alle loro associazioni contributi nelle spese da essi sostenute per gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), q), dell'art. 5 della presente legge.

     Le domande rivolte ad ottenere la concessione di contributi di cui al precedente comma, corredate da apposita deliberazione consiliare, dell'elenco nominativo delle persone assistite con la indicazione del rispettivo domicilio, le forme di assistenza da erogare, il numero e la qualifica degli operatori addetti, l'onere della spesa, nonché la indicazione della relativa disponibilità nel bilancio dell'Ente, devono essere inviate al Presidente della Giunta regionale entro il 28 febbraio di ogni anno per gli anni successivi a quello dell'entrata in vigore della presente legge, mentre per l'anno 1985 il termine è fissato al 14 dicembre 1985.

     Il Consiglio regionale su proposta della Giunta approva annualmente il piano degli interventi regionali e la ripartizione dei fondi tra i Comuni richiedenti.

     Per l'anno 1987, entro il 31 maggio, il Consiglio regionale - su proposta della Giunta - approva il piano degli interventi regionali e la ripartizione dei fondi tra i Comuni richiedenti.

     Entro il mese di febbraio dell'anno 1987 gli Enti beneficiari dovranno trasmettere, in uno alle domande, al Presidente della Giunta regionale una relazione illustrativa sull'attività svolta in favore delle persone anziane nel corso degli anni precedenti.

     La ripartizione tra i Comuni avviene in rapporto alle relative disponibilità di bilancio accertate dagli Enti richiedenti, i quali sono tenuti a dimostrare l'avvenuta erogazione dei fondi da loro stanziati.

     I Comuni della Regione beneficiari degli interventi regionali sono autorizzati ad utilizzare i contributi loro concessi nell'esercizio successivo a quello dell'assegnazione e sempre per le medesime finalità programmate e per le quali hanno ricevuto il contributo regionale.

     I Comuni sono tenuti alla presentazione del rendiconto dei contributi loro assegnati entro sei mesi dall'effettiva erogazione.

 

     Art. 10. [7]

     I contributi in annualità nella misura stabilita dalle leggi in vigore per gli interventi di cui alle lettere m), n), o), p), dell'articolo 5 sono concessi ai Comuni che ne facciano richiesta, per la istituzione nel proprio territorio di comunità alloggio e case protette sulla base di un piano di riparto elaborato dalla Giunta per ciascun anno del triennio approvato dal Consiglio regionale, nel quale sarà fissato altresì il limite massimo della spesa ammessa al contributo per le singole opere finanziate.

     I criteri di riparto devono favorire le zone carenti di analoghe strutture in rapporto alla popolazione anziana residente, dando precedenza al completamento di strutture già finanziate con precedenti interventi regionali o pubblici.

     Gli immobili destinati a comunità alloggio o a case protette devono conservare tale destinazione per tutta la durata dell'intervento contributivo.

     Tale vincolo di destinazione deve essere formalmente assunto dal Comune con apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale.

 

     Art. 11. [8]

     Per la fruizione dei contributi di cui al precedente art. 10, i Comuni, devono, entro il 28 febbraio di ciascun anno, presentare domanda corredata:

     - di apposita deliberazione consiliare unicamente al titolo comprovante la proprietà dell'immobile o, comunque, la piena disponibilità per effetto di operazioni di acquisto, di contratti preliminari di acquisto, di convenzioni o altro titolo;

     - del progetto e preventivo di massima dei lavori da effettuare con indicazione delle spese necessarie, della eventuale documentata maggiore spesa afferente alle opere di completamento di struttura già avviata con finanziamenti precedenti, nonché degli oneri riflettenti i costi tecnici per la progettazione di massima ed esecutive, per la direzione di lavori, dei collaudi e carico IVA.

     Relativamente agli anni 1985-1986 si provvede all'istruttoria delle istanze comunque pervenute alla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge e che ovviamente possono trovare accoglimento nell'ambito degli interventi di cui al precitato art. 10.

 

     Art. 12. [9]

     (Omissis)

 

     Art. 13. Copertura finanziaria. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è stabilito, per il triennio 1985/1987, in complessive L. 40 miliardi così ripartiti:

     - L. 30 miliardi per gli interventi di cui all'art. 5 lettere a- b-c- d-e-f-g-h-i-l-p-q e all'art. 8, e precisamente 8 miliardi per il 1985, L. 10 miliardi per il 1986, L. 12 miliardi per il 1987;

     - L. 9 miliardi per gli interventi di cui all'art. 5 lettere m-n- o, e precisamente L. 3 miliardi per ciascuno degli anni del triennio 1985/1987;

     - L. 200 milioni per le attività della Consulta Regionale di cui all'art. 3, e precisamente L. 60 milioni per il 1985, L. 70 milioni per il 1986, L. 70 milioni per il 1987;

     - L. 800 milioni per le attività di aggiornamento e qualificazione professionale di cui all'art. 7 e precisamente L.

     200 milioni per il 1985, L. 300 milioni per il 1986, L. 300 milioni per il 1987.

     All'onere per il 1985 e per gli anni successivi si farà fronte con appositi capitoli di bilancio aventi le seguenti denominazioni di nuova istituzione:

     - cap. 1917 - Contributi ai Comuni singoli o associati e alle Comunità Montane quale concorso nelle spese per gli interventi di cui all'art. 5 lettere a-b-c-d-e-f-g-h-i-l-p e q, e all'art. 8 con lo stanziamento di lire 8 miliardi (comp. e cassa);

     - cap. 1918 - Contributi ai Comuni singoli o associati e alle Comunità Montane in annualità costanti per gli interventi di cui all'art. 5 lettere m-n-o con lo stanziamento di lire 3 miliardi (comp. e cassa);

     - cap. 1919 - Spese per attività Consulta Regionale di cui all'art. 3 con lo stanziamento di lire 60 milioni (comp. e cassa);

     - cap. 1919 bis - Attività di aggiornamento e qualificazione professionale di cui all'art. 7 con lo stanziamento di lire 200 milioni (comp. e cassa).

     All'onere complessivo di lire 11.260.000.000, stabilito per il 1985, si fa fronte mediante prelievo, quanto a lire 6.260.000.000, dallo stanziamento di cui al capitolo 1916, istituito con la legge di riordino delle materie trasferite ai sensi della legge n. 382 del 22 luglio 1978, e quanto a lire 5.000.000.000 dallo stanziamento di cui al capitolo 303 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1985, che si riducono di pari importo.

     Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     Le leggi regionali n. 29 del 30 aprile 1981 e n. 52 del 3 agosto 1982 sono abrogate.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 3 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 21.

[2] Gli ultimi due commi sono stati aggiunti dall'art. 1, L.R. 29-11-1986, n. 32.

[3] Lettera e) integrata dall'art. 2, L.R. 29-11-1986, n. 32.

[4] Lettera p) sostituita dall'art. 3, L.R. 29-11-1986, n. 32.

[5] Così definito dall'art. 4, L.R. 29-11-1986, n. 32.

[6] Il testo dell'art. 9, già modificato con la L.R. 13-12-1985, n. 55, risulta così stabilito dall'art. 5, L.R. 29-11-1986, n. 32.

[7] Così modificato dall'art. 6, L.R. 29-11-1986, n. 32.

[8] Così modificato dall'art. 7, L.R. 29-11-1986, n. 32.

[9] Abrogato dall'art. 18, L.R. 26-1-1987, n. 9.