Settore: | Codici regionali |
Regione: | Campania |
Materia: | 2. servizi sociali |
Capitolo: | 2.1 assistenza sanitaria e ospedaliera, igiene e profilassi |
Data: | 20/02/1978 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. Al fine di prevenire l'insorgenza di alterazioni psicoaffettive nei bambini ricoverati in Ospedale, è consentito alla madre, o a colei che ne fa le veci, l'ingresso e la permanenza 24 ore su 24, [...] |
Art. 2. La disposizione di cui al precedente articolo si applica per i pazienti di età non superiore ai 10 anni. |
Art. 3. Gli Enti ospedalieri regionali, dotati di divisione pediatrica, sono obbligati a prevedere nei progetti di ristrutturazione, ampliamento e costruzione di nuove opere, finanziati con il concorso [...] |
Art. 4. In apposito orario giornaliero, stabilito dal Primario della Divisione pediatrica, i familiari potranno avere dal Primario stesso le indicazioni desiderate sulla natura della malattia e sulla [...] |
Art. 5. Ai fini di quanto stabilito dal precedente articolo 3, gli Enti Ospedalieri sono tenuti a prevedere, in sede di assunzione di nuovo personale, posti da riservare ad assistenti sociali aventi il [...] |
Art. 6. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in lire 50 milioni per l'anno 1978 si provvede mediante utilizzo di pari somma da prelevarsi dal capitolo 785 [...] |
Art. 7. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino [...] |
§ 2.1.4 - LEGGE REGIONALE 20 FEBBRAIO 1978, N. 7.
Tutela della condizione del bambino ricoverato negli ospedali regionali.
Art. 1. Al fine di prevenire l'insorgenza di alterazioni psicoaffettive nei bambini ricoverati in Ospedale, è consentito alla madre, o a colei che ne fa le veci, l'ingresso e la permanenza 24 ore su 24, quando non sussistono particolari forme morbose che consiglino l'isolamento dell'ammalato.
Art. 2. La disposizione di cui al precedente articolo si applica per i pazienti di età non superiore ai 10 anni.
Art. 3. Gli Enti ospedalieri regionali, dotati di divisione pediatrica, sono obbligati a prevedere nei progetti di ristrutturazione, ampliamento e costruzione di nuove opere, finanziati con il concorso dello Stato o della Regione, locali idonei ad accogliere le madri o coloro che ne fanno le veci.
Art. 4. In apposito orario giornaliero, stabilito dal Primario della Divisione pediatrica, i familiari potranno avere dal Primario stesso le indicazioni desiderate sulla natura della malattia e sulla terapia intrapresa nei confronti del bambino ammalato.
In sua assenza il primario delega l'Aiuto.
Art. 5. Ai fini di quanto stabilito dal precedente articolo 3, gli Enti Ospedalieri sono tenuti a prevedere, in sede di assunzione di nuovo personale, posti da riservare ad assistenti sociali aventi il compito di facilitare l'adattamento all'ambiente ospedaliero della madre o di colei che ne fa le veci.
Art. 6. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in lire 50 milioni per l'anno 1978 si provvede mediante utilizzo di pari somma da prelevarsi dal capitolo 785 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1977 "Fondo globale per spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi in corso ed attinenti a funzioni normali della Regione" che si riduce di pari ammontare.
La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata ai sensi della
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni successivi si provvederà con appositi stanziamenti di bilancio.
Art. 7. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.