Settore: | Normativa europea |
Materia: | 12. pesca |
Capitolo: | 12.3 relazioni esterne |
Data: | 11/01/2002 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. La "Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA)" del "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca" è l'autorità competente in Uruguay per la verifica e la certificazione della conformità [...] |
Art. 2. I molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini originari dell'Uruguay e destinati al consumo umano devono provenire dalle zone di produzione autorizzate elencate [...] |
Art. 3. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione |
§ 12.3.21 - Decisione 11 gennaio 2002, n. 19.
Decisione n. 2002/19/CE della Commissione che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari dell'Uruguay.
(G.U.C.E. 12 gennaio 2002, n. L 10).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) Un esperto della Commissione ha effettuato un'ispezione in Uruguay per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei prodotti della pesca destinati alla Comunità.
(2) Le disposizioni della legislazione dell'Uruguay attribuiscono alla "Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA)" del "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca" il compito di effettuare l'ispezione sanitaria dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini nonché di sorvegliare le condizioni di igiene e di salubrità della loro produzione. Le suddette disposizioni conferiscono alla DINARA il potere di autorizzare o vietare la raccolta di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini in determinate zone.
(3) In Uruguay la DINARA e i suoi laboratori sono in grado di vigilare sull'effettiva applicazione della legislazione in vigore.
(4) Le competenti autorità dell'Uruguay si sono impegnate a comunicare regolarmente e celermente alla Commissione informazioni sull'eventuale presenza di plancton contenente tossine nelle zone di raccolta.
(5) Le competenti autorità dell'Uruguay hanno fornito garanzie ufficiali riguardo all'osservanza delle disposizioni del capitolo V dell'allegato della
(6) L'Uruguay può figurare nell'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza di cui all'art. 9, paragrafo 3, lettera a), della
(7) L'Uruguay desidera esportare nella Comunità molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati, che sono stati sterilizzati o sottoposti a trattamento termico secondo le disposizioni della decisione n. 93/25/CEE della Commissione, modificata dalla
(8) Le condizioni particolari d'importazione si applicano salve restando le decisioni adottate in applicazione della
(9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,
ha adottato la presente decisione:
La "Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA)" del "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca" è l'autorità competente in Uruguay per la verifica e la certificazione della conformità dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini con le disposizioni della
I molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini originari dell'Uruguay e destinati al consumo umano devono provenire dalle zone di produzione autorizzate elencate nell'allegato della presente decisione.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO
Zone di produzione ai sensi della
Codice |
Identificazione |
Classificazione [1] |
A |
35° 05' S - 55° 12' O |
a |
A |
35° 11' S - 55° 14' O |
a |
A |
35° 05' S - 55° 00' O |
a |
A |
35° 03' S - 55° 00' O |
a |
A |
35° 03' S - 54° 21' O |
a |
A |
35° 11' S - 54° 21' O |
a |
B |
34° 59' S - 54° 30' O |
a |
B |
34° 46' S - 54° 00' O |
a |
B |
35° 59' S - 54° 00' O |
a |
C |
34° 45' S - 53° 46' O |
a |
C |
34° 52' S - 53° 38' O |
a |
C |
34° 05' S - 52° 51' O |
a |
C |
34° 10' S - 52° 44' O |
a |
[1] Classificazione corrispondente ai criteri definiti al capitolo 1, punto 1, dell'allegato della