Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 22/12/1995 |
Numero: | 42 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 3, comma 4, della legge regionale 13 aprile 1995, n. 16 - allocata al capitolo 2312101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1995 - è [...] |
Art. 2. 1. L'importo da iscrivere nel fondo globale destinato alle spese di investimento attinenti al finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo |
Art. 3. 1. Al fine di accelerare gli interventi previsti dal POP (Programma Operativo Plurifondo) Calabria 1994/1999, l'erogazione degli importi da corrispondere per contributo in conto capitale, oltre [...] |
Art. 4. 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 6.3.76 - L.R. 22 dicembre 1995, n. 42. [1]
Disposizioni per la variazione al bilancio annuale 1995 e pluriennale 1995/97 della Regione.
(B.U. 28 dicembre 1995, n. 136).
1. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 3, comma 4, della
2. Per la concessione di contributi finalizzati alla costituzione ed al funzionamento amministrativo delle associazioni dei produttori agricoli e delle relative unioni, ai sensi dell'art. 8 della
3. Per gli interventi di cui alla
4. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 16, comma 1, della
5. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 6, comma 5, della
6. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 13, comma 1, della
7. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 30, comma 1, della
8. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 31, comma 1, della
9. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 31, comma 3, della
10. Per gli interventi di cui alla
11. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 22, comma 3, della
12. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 23, comma 2, della
1. L'importo da iscrivere nel fondo globale destinato alle spese di investimento attinenti al finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo
- ai sensi dell'art. 32 della
determinato in complessive lire 5.000.000.000, da utilizzare per interventi
rivolti a favorire l'occupazione giovanile;
2. Per la sottoscrizione da parte della Regione Calabria della quota di aumento del capitale sociale della società di gestione per l'aeroporto dello stretto «SOGAS SpA» - ai sensi dell'art. 1 della
3. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al precedente comma 2.
4. Per la sottoscrizione da parte della Regione Calabria della quota di aumento del capitale sociale della società di gestione per l'«Aeroporto S. Anna SpA» - ai sensi dell'art. 16, lett. q), dello Statuto - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 100.000.000 allocata al capitolo 2222208 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1995.
5. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al precedente comma 4.
1. Al fine di accelerare gli interventi previsti dal POP (Programma Operativo Plurifondo) Calabria 1994/1999, l'erogazione degli importi da corrispondere per contributo in conto capitale, oltre che con i criteri e le modalità previsti dalla normativa regionale vigente, può essere effettuata, a domanda del beneficiario, con una eventuale ed ulteriore anticipazione del 30 per cento del contributo concesso, sulla base di dichiarazione del legale rappresentante attestante l'avvenuto inizio dell'esecuzione del progetto finanziato, nonché l'esistenza dei requisiti di cui alla vigente normativa sulla lotta alla criminalità organizzata, accompagnata da fidejussione bancaria e/o assicurativa, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta [2].
2. L’anticipazione erogata ai sensi del precedente comma, sommata alle eventuali anticipazioni ordinarie previste nei provvedimenti di concessione, sono proporzionalmente compensate in sede di erogazione dei successivi stati di avanzamento dei lavori [3].
3. In deroga a quanto previsto dalla vigente normativa di contabilità regionale, i progetti relativi ad investimenti che godono del contributo già contabilmente impegnato a carico del POP (Programma Operativo Plurifondo) Calabria 1989/1993 - per il quale la Commissione europea, con decisione C [95] 1788 del 28-7-1995, ha prorogato la data degli impegni al 31.12.1995 - che non possono essere realizzati nei termini previsti, possono essere sostituiti, previo specifico atto della Giunta regionale da adottare entro la citata data del 31-12-1995, con altri progetti della stessa natura e meritevoli di finanziamento, in relazione a quanto stabilito dalle decisioni degli organi comunitari, fermo restando l'impegno contabile ed il corrispondente residuo passivo. La Giunta regionale è tenuta a presentare, entro il 31 gennaio 1996, specifica relazione al Consiglio regionale sulle operazioni compiute.
4. [4].
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Per un'abrogazione parziale della presente legge, vedi l'art. 3 della
[2] Comma così modificato dall'art. 2 della
[3] Comma così sostituito dall'art. 2 della
[4] Sostituisce la lett. b), 1° comma, art. 11, della