§ 4.6.28 - L.R. 18 dicembre 2013, n. 54.
Accelerazione della definizione di procedimenti agevolativi.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.6 artigianato e industria
Data:18/12/2013
Numero:54


Sommario
Art. 1.  (Accelerazione della definizione di procedimenti agevolativi)
Art. 2.  (Modifiche alla l.r. n. 42/1995)
Art. 3.  (Completamento degli investimenti agevolati)
Art. 4.  (Entrata in vigore)


§ 4.6.28 - L.R. 18 dicembre 2013, n. 54.

Accelerazione della definizione di procedimenti agevolativi.

(B.U. 16 dicembre 2013, n. 24 - S.S. 27 dicembre 2013, n. 6)

 

Art. 1. (Accelerazione della definizione di procedimenti agevolativi)

1. In considerazione della particolare gravità della crisi economica che ha colpito il sistema produttivo, alle imprese beneficiarie di incentivi e agevolazioni a valere su fondi Regionali e/o su fondi Comunitari, di cui alla data del 31 dicembre 2011 siano già state pubblicate le graduatorie, si applicano i benefici di cui all’articolo 29, comma 1 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134.

2. Per effetto di quanto previsto al comma 1, le imprese beneficiarie di agevolazioni a valere su fondi regionali o su risorse di cui al POP 1994/1999 e al POR 2000/2006 che, alla data di entrata in vigore del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, hanno completato e regolarmente collaudato gli investimenti, fatti salvi i provvedimenti già adottati, sono esentate dal rispetto degli obblighi e delle prescrizioni derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie, previsti dalle direttive di attuazione, dai bandi e dai relativi provvedimenti di concessione [1].

 

     Art. 2. (Modifiche alla l.r. n. 42/1995)

1. Al comma 1 dell’articolo 3 della L.R. 42/95 le parole «POP (Programma Operativo Plurifondo) Calabria 1994/1999» sono sostituite dalle parole «POR Calabria 2000/2006», le parole «anche con una prima anticipazione massima del 20 per cento» sono sostituite dalle parole «con una eventuale ed ulteriore anticipazione del 30 per cento»; dopo la parola «bancaria» sono aggiunte le seguenti parole «e/o assicurativa».

 

2. Il comma 2 dell’articolo 3 della L.R. 42/95 è sostituito dal seguente: «L’anticipazione erogata ai sensi del precedente comma, sommata alle eventuali anticipazioni ordinarie previste nei provvedimenti di concessione, sono proporzionalmente compensate in sede di erogazione dei successivi stati di avanzamento dei lavori».

 

     Art. 3. (Completamento degli investimenti agevolati)

1. La Regione Calabria, attraverso i Dipartimenti competenti per materia e previa richiesta da parte delle imprese interessate da produrre entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, fatti salvi i provvedimenti già adottati, favorisce il completamento degli investimenti agevolati anche attraverso deroghe a termini di presentazione degli stati di avanzamento lavori e di ultimazione dei programmi di spesa concedendo proroghe straordinarie comunque compatibili con i termini di spesa previsti dai programmi comunitari [2].

 

2. In presenza di situazioni di particolare gravità delle imprese beneficiarie sotto il profilo economico e finanziario, tali da minacciare la continuità delle attività produttive ed il mantenimento dei relativi livelli occupazionali, può disporre in via eccezionale la sospensione dei termini di ultimazione di programmi agevolati a valere sugli strumenti di propria competenza fino all’adozione dei conseguenti programmi di ristrutturazione anche tramite cessione dei complessi aziendali.

 

3. Al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni, per le imprese di cui siano spirati i termini di ultimazione del programma di investimenti, che alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata avanzata alcuna richiesta di erogazione e che, ricorrendone i presupposti non abbiano fatto richiesta di proroga ai sensi del precedente comma 1, i Dipartimenti regionali competenti per materia entro il 31/12/2013 accertano la decadenza dai benefici per l’insieme delle imprese interessate con provvedimento da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

 

     Art. 4. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 19 febbraio 2016, n. 7.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 31 dicembre 2015, n. 33.