Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 03/10/1987 |
Numero: | 400 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 319, recante misure urgenti per la regione Calabria riguardanti la sistemazione idrogeologica e forestale, il trasferimento di [...] |
§ 98.1.26431 - Legge 3 ottobre 1987, n. 400.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 319, recante misure urgenti per la regione Calabria riguardanti la sistemazione idrogeologica e forestale, il trasferimento di taluni centri abitati, l'adeguamento antisismico di edifici pubblici e le Università, nonchè interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nella stessa regione Calabria e in Sardegna.
(G.U. 3 ottobre 1987, n. 231)
1. Il
All'articolo 3:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. A favore dell'Università degli studi della Calabria sono stanziate lire quaranta miliardi per interventi infrastrutturali urgenti necessari a garantire l'agibilità delle strutture universitarie già realizzate, per le spese di arredamento e per le attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività didattica e scientifica";
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Viene altresì stanziata la somma complessiva di lire quaranta miliardi a favore dell'Università degli studi di Reggio Calabria e della sede decentrata di Catanzaro per le spese per arredamenti ed attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività didattica e scientifica, nonchè per la realizzazione e il completamento delle opere urgenti di primo impianto".
All'articolo 4, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Ai fini della individuazione degli interventi e della definizione del programma di cui al comma 1, il Ministro per il coordinamento della protezione civile deve acquisire il parere preventivo della regione Calabria. Detto parere deve essere espresso, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione degli atti".
All'articolo 5:
al comma 3, dopo le parole: "sentite le associazioni dei produttori ortofrutticoli e agrumari" sono aggiunte le seguenti: "e le organizzazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative";
il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. A favore dei lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici di rilevamento dei comuni siti nelle aree colpite dagli eventi di cui al comma 1 è riconosciuto per l'anno 1987 il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse ad un numero di giornate lavorative non inferiore a quelle attribuite negli elenchi anagrafici per l'anno 1986".
All'articolo 7, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 5 e del comma 6 dell'art. 6, valutati complessivamente in lire 24 miliardi per l'anno 1987, sono posti a carico delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'art. 1 della
L'articolo 8 è soppresso.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.