§ 5.2.27 - L.R. 30 maggio 2012, n. 16.
Modifica alla legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26 (Istituzione dell'autorità regionale denominata Stazione Unica Appaltante e disciplina della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.2 lavori pubblici
Data:30/05/2012
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Modifica alla legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26)
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione


§ 5.2.27 - L.R. 30 maggio 2012, n. 16.

Modifica alla legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26 (Istituzione dell'autorità regionale denominata Stazione Unica Appaltante e disciplina della trasparenza in materia di appalti di lavori, servizi e forniture).

(B.U. 1 giugno 2012, n. 10 - S.S. 6 giugno 2012, n. 3)

 

Art. 1. (Modifica alla legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26)

1. Dopo l'articolo 12 della legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26 è aggiunto il seguente:

 

«Art. 12 bis. (Clausola sociale)

1. Fatte salve le previsioni della contrattazione collettiva, ove più favorevoli, la Regione, gli enti, le aziende e le società strumentali della Regione devono prevedere nei bandi di gara, negli avvisi e nelle condizioni di contratto per appalti di servizi, l'utilizzo del personale già assunto dalla precedente impresa appaltatrice, compatibilmente con la gestione efficiente dei servizi, con l'organizzazione d'impresa e con la normativa vigente sugli appalti, garantendo, altresì, le condizioni economiche e contrattuali già in essere. Tale norma si applica anche agli enti sub-regionali, agli enti locali che utilizzano i fondi regionali e comunitari o che esercitano le deleghe della Regione.

2. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano in misura proporzionale alla quantità di servizi appaltati e non si applicano ai dirigenti e al personale che esercitano i poteri direttivi.»

 

     Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.