Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 25/02/2005 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al fine di consentire la realizzazione di interventi di cui all'art. 3 della legge regionale 10 novembre 1975, n° 31 compresi nei programmi di cui all'art. 1 della legge regionale 31 luglio [...] |
Art. 2. Norma Finanziaria. |
§ 5.1.69 - L.R. 25 febbraio 2005, n. 3.
Piano degli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità mafiosa.
(B.U. 28 febbraio 2005, n. 3 – S.S. n. 6).
1. Al fine di consentire la realizzazione di interventi di cui all'art. 3 della
2. L'importo del contributo è pari al 100% della rata di ammortamento per tutti i Comuni. I relativi mutui sono posti a totale carico della Regione Calabria.
3. La concessione dei contributi è subordinata alla definizione di uno specifico programma, denominato “Piano degli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità mafiosa”, allegato alla presente legge e che individua i Comuni interessati, la tipologia degli interventi e i relativi costi.
4. I provvedimenti attuativi del programma sono demandati al Dipartimento LL.PP. ed Acque della Regione Calabria.
Art. 2. Norma Finanziaria.
1. Alla copertura degli oneri derivanti dagli interventi previsti dal precedente art. 1 si provvede con il limite di impegno complessivo di euro 1.000.000,00 (un milione) già disposto dall’art. 6 comma 1 della
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.