§ 5.1.69 - L.R. 25 febbraio 2005, n. 3.
Piano degli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità mafiosa.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e edilizia
Data:25/02/2005
Numero:3


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di consentire la realizzazione di interventi di cui all'art. 3 della legge regionale 10 novembre 1975, n° 31 compresi nei programmi di cui all'art. 1 della legge regionale 31 luglio [...]
Art. 2.  Norma Finanziaria.


§ 5.1.69 - L.R. 25 febbraio 2005, n. 3.

Piano degli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità mafiosa.

(B.U. 28 febbraio 2005, n. 3 – S.S. n. 6).

 

Art. 1.

     1. Al fine di consentire la realizzazione di interventi di cui all'art. 3 della legge regionale 10 novembre 1975, n° 31 compresi nei programmi di cui all'art. 1 della legge regionale 31 luglio 1987, n° 24, la Regione è autorizzata a decorrere dall'anno 2005, a concedere ai Comuni un contributo costante poliennale, per la contrazione di specifici mutui con Istituti di credito abilitati, della durata massima di 20 anni.

     2. L'importo del contributo è pari al 100% della rata di ammortamento per tutti i Comuni. I relativi mutui sono posti a totale carico della Regione Calabria.

     3. La concessione dei contributi è subordinata alla definizione di uno specifico programma, denominato “Piano degli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità mafiosa”, allegato alla presente legge e che individua i Comuni interessati, la tipologia degli interventi e i relativi costi.

     4. I provvedimenti attuativi del programma sono demandati al Dipartimento LL.PP. ed Acque della Regione Calabria.

 

     Art. 2. Norma Finanziaria.

     1. Alla copertura degli oneri derivanti dagli interventi previsti dal precedente art. 1 si provvede con il limite di impegno complessivo di euro 1.000.000,00 (un milione) già disposto dall’art. 6 comma 1 della legge regionale 22 novembre 2002, n. 48, allocato all’U.P.B. 3.2.03.01 (Cap. 32030124) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio  finanziario 2005.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.